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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 04375/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stato prospettato neanche all'udienza di appello del 16 gennaio 2023 e, comunque, è stato articolato in modo del tutto generico, senza illustrare le ragioni della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma invocata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stato prospettato neanche all'udienza di appello del 16 gennaio 2023 e, comunque, è stato articolato in modo del tutto generico, senza illustrare le ragioni della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma invocata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris