Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1011
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
29 novembre 2024 (
*
)
« Procedimento accelerato »
Nelle cause riunite C‑388/24 [Oguta] e C‑389/24 [Daloa] (
i
),
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia), con ordinanze del 31 maggio 2024, pervenute in cancelleria il 4 giugno 2024, nei procedimenti
GK
contro
Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia
(C‑388/24),
e
QS,
OY,
LH,
WM
contro
Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno,
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia
(C‑389/24),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentiti il giudice relatore, E. Regan, e l’avvocato generale, N. Emiliou,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra cittadini di paesi terzi e il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze (Italia), in merito alle decisioni di quest’ultimo che respingono le loro domande di protezione internazionale e impongono loro un obbligo di rimpatrio.
3
Il Tribunale ordinario di Firenze (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in modo identico nelle due cause:
«1) In via principale, se il diritto dell’UE e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32(…) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi uno Stato come Paese di [OSCURATO:PERSONA] sicuro con esclusione di categorie di persone a rischio, nei confronti delle quali non si applica la presunzione di sicurezza e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un paese di origine sicuro ai fini della Direttiva.
2) In via subordinata, nell’ipotesi in cui tale modalità di designazione non sia ritenuta vietata dal diritto dell’Unione in maniera assoluta, se il diritto dell’UE osti ad una norma nazionale che designi un Paese di [OSCURATO:PERSONA] con esclusioni personali che, per numero e tipologia, sono di difficile accertamento, considerati i tempi ristretti della procedura accelerata, (in particolare ‟
Detenuti; Persone con disabilità fisiche o mentali; Albini; Sieropositivi; Comunità LGBT; Vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF; Vittime di tratta; IDPs; Giornalisti; Membri dell’IMN; esponenti dell’IPOB
”), e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un Paese di origine sicuro ai fini della Direttiva».
4
Con decisione del presidente della Corte del 18 ottobre 2024 le cause C‑388/24 e C‑389/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
5
Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre le presenti cause a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
6
Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.
7
Alla luce delle ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda le sue domande di procedimento accelerato nelle presenti cause occorre rilevare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve emettere dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non può costituire, in quanto tale, una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato. Lo stesso vale per il numero rilevante di cause che potrebbero essere sospese in attesa della decisione della Corte sul rinvio pregiudiziale (ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:485, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).
8
Inoltre occorre rilevare che dall’
addendum
depositato dal giudice del rinvio il 28 giugno 2024 risulta che nel caso di specie sono state adottate misure cautelari relative al diritto di rimanere nel territorio nazionale cosicché, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, i ricorrenti nei procedimenti principali non sembrano minacciati di allontanamento prima che si statuisca nel merito della controversia principale. Orbene, la Corte ha già osservato che la circostanza che le decisioni di allontanamento nei confronti dei ricorrenti nei procedimenti principali siano sospese in attesa di una sentenza definitiva depone a sfavore dell’applicazione del procedimento accelerato (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU:C:2021:11, punto 48).
9
Alla luce di quanto precede, la natura delle presenti cause pregiudiziali non richiede un loro rapido trattamento. Di conseguenza, le domande del giudice del rinvio volte a che tali cause vengano sottoposte a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di quest’ultimo, non possono essere accolte.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
Le domande del Tribunale ordinario di Firenze (Italia) volte a che le cause C
‑
388/24 e C
‑
389/24 vengano sottoposte al procedimento accelerato, disciplinato dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, sono respinte.
Lussemburgo, 29 novembre 2024
Il cancelliere
Il presidente
A. [OSCURATO:PERSONA]
K. Lenaerts
*
Lingua processuale: l’italiano.
i
I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.