CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso 13957/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 281 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 70 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; • -controricorrente.- avverso la sentenza n. 5022/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; / 7) Rilevato che: 1. Nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, il giornalista [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e il direttore responsabile del settimanale [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa. Esponeva l'attore che il giornalista, in seguito al sequestro di prevenzione cui era stata sottoposta la società [OSCURATO:SOCIETA]. per sospette infiltrazioni camorristiche, rilevava - nell'articolo pubblicato presso il settimanale "L'[OSCURATO:SOCIETA]" - una collaborazione commerciale fra la Simec e la società +Ene(gy [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, l'articolo che detta collaborazione - che veniva fatta risalire ad un accordo di riservatezza sottoscritto dalle società nel 2010 al fine di mantenere segreti i relativi affari - aveva ad oggetto l'importazione di pannelli fotovoltaici dalla Cina da parte della +[OSCURATO:SOCIETA]. e la loro successiva installazione ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. sul territorio nazionale, con un incasso di indebiti incentivi statali. L'attore riteneva il contenuto del testo gravemente lesivo della sua reputazione atteso che, riconoscendo una sua partecipazione presso la +[OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di socio occulto, lo definiva consapevole di intrattenere rapporti, per il tramite delle due società, con la camorra e di favorire in tal modo l'infiltrazione della criminalità organizzata al nord Italia. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 2466/2016, accertando il carattere diffamatorio dell'articolo, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e condannava i convenuti al pagamento di 31.127,00 curo, oltre accessori e spese processuali, nonché alla pubblicazione della sentenza sul settimanale L'[OSCURATO:SOCIETA].2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 5022 del 30 novembre 2017, in riforma della decisione impugnata, accoglieva l'appello e condannava il Mariani alla restituzione delle somme ricevute in adempimento della sentenza di primo grado. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] precisava come la valutazione delle espressioni utilizzate non potesse prescindere dalle peculiarità tipiche del giornalismo d'inchiesta nonché da un esame complessivo del testo dell'articolo, essendo inammissibile un'analisi parcellizzata che ne avrebbe alterato tanto il contenuto quanto il significato. La Corte escludeva, inoltre, la violazione dei principi di verità e di continenza con riferimento ad alcune frasi utilizzate nel testo, ritenendo che fossero espressione di critica e di commento ironico del giornalista ed escludendo che fossero formulate in modo suggestivo e tale da indurre il lettore in errore sulla figura del Mariani. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati da memoria. i 3.1. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erni [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violafzione el o falsa applicazione, ai sensi dell'ad 360,1 comma, n. 3 cp.c., degli arti. 57 e 595 ("). e dell'art. 2 Cost.,, nonché, ai sensi dell'art. 360, 1 compia, n. 5 cp.c, la violx,-:ione dell'ad 111, 6 comma Cost. e art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. La Corte d'Appello, effettuando una lettura atomistica delle singole espressioni contenute nell'articolo, avrebbe deciso in maniera contraddittoria i fatti di causa, con una grave violazione dei principi consolidati presso la Corte Suprema di Cassazione. In particolare, dopo aver riconosciuto che la finalità dell'articolo fosse quella di illustrare le modalità di insediamento della criminalità organizzata presso il nord Italia, la sentenza impugnata si sarebbe contraddetta negando che dal testo potesse desumersi un consapevole coinvolgimento del Nlariani nelle vicende della camorra. Invero, la Corte non avrebbe colto l'attacco personale rivolto al Mariani da parte del giornalista che, tramite allusioni ed insinuazioni, avrebbe indotto il lettore a ritenerlo consapevole del coinvolgimento negli affari con la criminalità organizzata. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un Atto decisivo per il giudi.zio ai sensi dell'art. 360,1 comma, n. 5 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente omesso di esaminare il contenuto dell'accordo di riservatezza stipulato fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la +[OSCURATO:SOCIETA]. Così facendo il Giudice di secondo grado non avrebbe colto, a giudizio del ricorrente, il vero oggetto della diffamazione atteso che, con tale riferimento, il giornalista aveva inteso dimostrare la piena consapevolezza del ricorrente di intrattenere rapporti d'affari con la camorra. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violaione e/ o ,falsa applica.zione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., degli arti. 2 e 3 Cost., nonché degli artt. 51, 57 e 595 cod. pen. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato la scriminante della satira ex art. 51 c.p. in un contesto di cronaca. A giudizio del ricorrente, infatti, il Giudice di secondo grado, invocando l'ironia delle espressioni utilizzate, avrebbe erroneamente giustificato gli attacchi personali a lui rivolti, con una grave violazione dei principi di verità e di continenza dei fatti raccontati.5. Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali, l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto. Ne consegue che il controllo affidato al giudice di legittimità è limitato alla veridicità dell'avvenuto esame, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile "ratione temporis" , restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di Cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (v. Cass. Sez. 3, Ord. n. 5811/2019, Cass. Sez. 3, sent. n. 17395/2007, Cass., sez. 3, Sent. n. 80/2012). Orbene, i principi richiamati appaiono correttamente applicati nella sentenza impugnata la cui motivazione appare logica ed esaustiva. In particolare, la Corte d'Appello, ponendosi il problema della portata diffamatoria del contenuto dell'articolo, ha escluso che le espressioni impiegate dal giornalista potessero integrare una condotta di diffamazione, attesa la rispondenza a verità dei fatti narrati nonché la riconducibilità alla critica e all'ironia delle frasi censurate dal ricorrente. Affermata la necessità di una lettura complessiva dell'articolo, il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la violazione del principio di verità e quella del principio di continenza, motivando in maniera approfondita ciò per cui il ricorrente lamenta oggi un omesso esame. Al riguardo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata nonna non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giudica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. Sez. L, sent. n. 6288/2011). Nel caso di specie, la Corte ha vagliato tutte le espressioni contenute nell'articolo e, riconoscendo come certo che le due società avessero concluso un accordo di riservatezza per mantenere riservata ogni informazione relativa alla compagine societaria, ha ritenuto il commento del giornalista "dato che anche in mancana di esso era scontato che nessuno avrebbe parlato", "perché mai un sindaco leghista che tanto si batte per la sicure,ua dei suoi concittadini e un vicepresidente di Confindustria del nord avrebbero dovuto rivelare che il loro partner commerciale è un disoccupato di Maddaloni, provincia di Caserta, padre di quattro figli che non sa come arrivare a fine mese" un mero commento critico e personale. Né si può contestare la presenza di un interesse pubblico alla diffusione delle notizie, atteso il ruolo svolto dal Mariani e la sua carriera politica. Pertanto, ritenuto che i limiti scriminanti del diritto di critica e di informazione a mezzo stampa e il correlato intento diffamatorio del giornalista sono stati considerati ad ampio raggio in relazione alla modalità espositiva, alla finalità della pubblicazione oltre che nelle sue singole espressioni, si ritengono infondati anche gli altri motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati. É, infatti, evidente che il ricorrente pretenda inammissibilmente una nuova valutazione, in senso a lui favorevole, delle frasi incriminate che, invece, il giudice di merito ha motivatamente sottoposto ad esame critico dando adeguata ragione della decisone cui è pervenuto. Si ricorda al riguardo il principio secondo cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, 1 comma, n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli artt.115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo eseguito (v. Cass.25509/2014). Si ribadisce, infine, il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi ( Cass. Ord. n. 5811/2019). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrento, che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente iprincipale,) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del cit