CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 26365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE DI APPELLO ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/10/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma, in data 02/02/2021, aveva condannato SPADA Domenico per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza SPADA Domenico, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione e deduce, ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza ex art. 606, comma 1, lettere b), c), e) cod. proc. pen.: 3. Violazione, inosservanza e falsa applicazione di legge penale, travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., j contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria e della penale responsabilità del ricorrente. 4. Violazione, inosservanza e falsa applicazione di legge penale, travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto. 5. Violazione, inosservanza e falsa applicazione di legge penale, travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 6. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati tutti i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Il primo motivo di doglianza, è inammissibile anche perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). La Corte di appello ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni ed il riconoscimento reso dalla persona offesa suffragate dalle dichiarazioni dei testi TABOLACCI, [OSCURATO:PERSONA] e PICONE) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 8. Il secondo motivo di doglianza, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha motivato, con percorso iter argomentativo esente da vizi, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, ed in particolare ha sottolineato che il ricorrente ha posto in essere condotte minatorie per piegare la resistenza della persona offesa e, di conseguenza, assicurarsi il possesso della merce sottratta, fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 9. Anche il motivo inerente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine al significativo valore dei beni sottratti ed alla lesione dell'integrità morale della persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina (vedi ex multis Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01). La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. 10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a