Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00747/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla mancata applicazione delle generiche, malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto oltre che inerenti alla misura della pena irrogata, genericamente contestata e comunque attestata nel minimo edittale quanto al reato più grave senza che nulla sia stato osservato con la dovuta specificità rispetto agli aumenti apportati/oltre che per la recidiva/ anche per i reati satellite rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui a!rart. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Droces -wah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla mancata applicazione delle generiche, malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto oltre che inerenti alla misura della pena irrogata, genericamente contestata e comunque attestata nel minimo edittale quanto al reato più grave senza che nulla sia stato osservato con la dovuta specificità rispetto agli aumenti apportati/oltre che per la recidiva/ anche per i reati satellite rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui a!rart. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Droces -wah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris