Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0172_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – D-[OSCURATO:PERSONA] (hepsiburada)
(causa T‑172/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo hepsiburada – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punti 15, 19)
2.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Assenza – Contestazione dinanzi al Tribunale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72, § 2, e 95, § 1)
(v. punto 16)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 24)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 25, 26, 38, 49, 50, 55, 58)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 27, 28, 61)
6.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Limitazione al mercato dell’Unione – Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 35)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo hepsiburada
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 37, 40, 42, 48, 54, 60, 62)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla D-[OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 179 del 22.5.2023
.