CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25216/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, riducendo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 8.030,00 di multa ciascuno, in relazione ai reati loro ascritti, come riqualificati dal primo giudice. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo (vizio di motivazione inerente al trattamento sanzionatorio), va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia a firma dell'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore). Rilevato, quanto a Palumbo, che il motivo proposto (violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla entità della pena base nonché degli aumenti per la continuazione) devolve doglianza non consentita in sede di legittimità, considerato che, per un verso, attiene a motivo dell'appello (riduzione degli aumenti a titolo di continuazione) oggetto di espressa rinuncia (cfr.'pag. 1 della sentenza di appello) e, per altro verso, attiene a vizio di motivazione che non è consentito in questa sede, a fronte di entità della pena che non si discosta, in modo significativo, dal minimo edittale (anni due mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, per il più grave reato di cui agli artt. 12, 14 legge n. 497 del 1974). Considerato, infatti, che una specifica e dettagliata motivazione, in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale, o comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro cinquecento, e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor