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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 20750/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

017 ORDINANZA sul ricorso 16749/2017 proposto da: C [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare del Maglificio EffeGi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia n.197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (per fusione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Sez.

I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 1 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA], titolare del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per ottenere il risarcimento del danno da lui sofferto a fronte della responsabilità contrattuale del detto istituto di credito.

Ha spiegato di essere stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di merce per euro 59.658,64: somma da versarsi mediante sei assegni circolari rivelatisi falsi una volta posti all'incasso.

L'attore ha dedotto di aver chiesto alla nominata banca, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente, di verificare se detti assegni erano stati regolarmente emessi e se gli stessi risultassero pagabili; ha aggiunto di aver ricevuto rassicurazione in tal senso da parte del direttore della filiale, il quale aveva esaminato i titoli e telefonato all'agenzia dell'Istituto emittente, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.

In esito al giudizio di primo grado, in cui si è costituita la convenuta, il Tribunale ha respinto la domanda.

2. — La Corte di appello di Perugia ha a sua volta rigettato, con sentenza del 2 febbraio 2017, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

3. — Quest'ultimo ricorre per cassazione, facendo valere quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso BCC [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., risultante dalla fusione di [OSCURATO:PERSONA] BBC Mantignana, già Banca di [OSCURATO:PERSONA].

I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 Cooperativo, e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1703 , 1710 e 2043 c.c..

Si sostiene che la banca, quale mandataria, avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione nascente dalla specifica richiesta del proprio cliente con la diligenza richiesta per l'attività professionale svolta.

Viene escluso che ove il cliente concordi con l'istituto di credito le modalità di verifica quanto al titolo, «accontentandosi della mera telefonata alla banca emittente», l'istituto stesso debba andare esente da responsabilità, «essendo ovvio che la richiesta (da parte del cliente) di saggiare la validità del titolo esprima il bisogno di sapere, da una voce professionale (nella specie, il direttore della banca) se l'assegno presenti o meno elementi tali da lasciar dubitare della sua autenticità».

Il secondo mezzo oppone la violazione o la falsa applicazione degli artt. 82 ss.

I. ass. (r.d. n. 1736/1933).

Il ricorrente rammenta che attraverso il c.d.

«bene emissione» la banca correntista del prenditore di assegni circolari conferma a quest'ultimo la validità del titolo sulla base di informazioni assunte presso la banca emittente e deduce che le dichiarazioni rese dall'istituto di credito cui si rivolge il cliente devono avere ad oggetto sia la validità del titolo, con i correlati requisiti di forma a ciò indispensabili, sia l'autenticità dell'assegno.

Col terzo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 507/1999, del d.m. 7 novembre 2001, n. 4589 e del regolamento della Banca d'Italia del 20 gennaio 2002, del regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 15 marzo 2002.

Si deduce che nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento è istituito un «segmento» dedicato all'indicazione di assegni e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento, nel quale sono inseriti i dati di Sez.

I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 assegni anche circolari sottratti o dispersi.

Osserva il ricorrente che la diligenza imposta dalla legge all'accorto banchiere avrebbe dovuto suggerire alla banca intimata l'utilizzo di tutti gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento e dall'evoluzione tecnologica: soprattutto di quelli di consultazione immediata, agevole e gratuita, come la Centrale allarme interbancaria, al fine di verificare la regolarità e la copertura degli assegni cui si riferiva l'interrogazione.

Col quarto motivo sono opposte violazione e falsa applicazione dell'art. 1708 c.c..

La norma, ad avviso dell'istante, imponeva al direttore della Banca di impiegare, ai fini della verifica della bontà degli assegni, tutti gli strumenti e le cautele a sua disposizione.

L'esperita istruttoria aveva invece evidenziato che il detto soggetto si era limitato a due sole attività: l'esame visivo dei titoli, che non aveva fatto sorgere sospetti di alterazione, e la telefonata presso la filiale di Qualiano del Monte della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena «al sedicente sig. [OSCURATO:PERSONA]».

2. — i quattro motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, risultano essere infondati.

2.1. — La Corte di appello ha evidenziato come non si conoscesse il contenuto della telefonata intercorsa tra il direttore della filiale della Banca di Mantignana, interpellato dall'odierno ricorrente, e colui che rilasciò le informazioni a nome dello sportello bancario di Qualiano di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, istituto che risultava essere l'emittente degli assegni circolari. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato nondimeno verosimile che nella circostanza il direttore abbia richiesto, come da prassi, il «bene emissione» dei cinque assegni: circostanza, questa, che non poteva escludere la falsificazione dei titoli.

La stessa Corte territoriale ha rilevato che, con ogni probabilità, il direttore non poteva aver garantito la certezza del pagamento degli assegni, ma solo comunicato l'esito positivo del «bene emissione informativo», e cioè che gli assegni erano stati emessi da [OSCURATO:PERSONA].

I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 Monte dei Paschi di Siena.

La Corte ha inoltre escluso, in assenza di prove in tal senso, che il direttore dell'agenzia potesse avvedersi della contraffazione dei predetti assegni.

Con riguardo al controllo dei titoli presso la Centrale di allarme interbancaria — controllo che l'appellante, oggi ricorrente, lamenta essere mancato —, [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi osservato che, per un verso, «ben poteva il [OSCURATO:PERSONA] chiedere espressamente tale accertamento e non accontentarsi della telefonata eseguita dal direttore» e che, per altro verso, l'archivio della nominata Centrale non riguarda gli assegni circolari, ma solamente quelli bancari; ha quindi evidenziato che l'odierno istante conosceva le attività di informazione poste in essere dal direttore e doveva essere consapevole che le stesse non potevano offrirgli certezza quanto al pagamento dei titoli.

2.2. — Secondo la Corte di merito, dunque, nel contesto della telefonata intercorsa tra il direttore della filiale e l'interlocutore che ebbe a fornire informazioni per la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, il detto direttore ebbe a richiedere il «bene emissione».

E tuttavia, la circostanza che la banca emittente avesse rilasciato il «bene emissione» — vale a dire un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, che costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma che non influisce sulla materiale disponibilità della somma (Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171) — non poteva escludere la falsificazione dei titoli, essendo ben possibile che un'alterazione degli stessi fosse occorsa a seguito del loro rilascio.

L'istante ravvisa un inadempimento della banca correntista proprio nel mancato riscontro dell'intervenuta falsificazione dei titoli.

Ora, va senz'altro riconosciuto che la somministrazione di informazioni non vere da parte dell'istituto bancario che ne sia richiesto possa generare una responsabilità contrattuale di questo, siccome inadempiente, quale mandatario, a un obbligo di diligenza Sez.

I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 5 derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria (cfr. Cass. 5 luglio 2000, n. 8983, con riguardo al caso di rassicurazioni fornite al cliente circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente: c.d.

«bene fondi»).

La Corte di appello ha tuttavia affermato, sulla base di un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, che il direttore non ebbe a garantire, a seguito della telefonata, «la certezza del pagamento degli assegni».

Né può imputarsi alla banca la mancata rilevazione della contraffazione degli assegni, essendo stato escluso che il direttore dell'agenzia potesse avvedersi di essa; è noto, del resto, che, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, non si ha riguardo — ai fini della responsabilità — alla mera alterazione del titolo, ma al fatto che tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292): in tal senso, deve escludersi che la banca investita dal proprio correntista di una verifica preventiva circa la negoziabilità di un assegno sia tenuta ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli che la stessa opererebbe allorquando il titolo le fosse girato per l'incasso; ciò che alla banca viene richiesto è, difatti, un giudizio prognostico circa il futuro pagamento del titolo (pagamento cui l'istituto, in assenza di segni esteriori di contraffazione, dovrebbe di regola procedere).

2.3. — Non è concludente, da ultimo, quanto eccepito dal ricorrente in ordine alla ricerca che, a suo dire, avrebbe dovuto intraprendere la banca presso l'archivio informatico di cui all'art. 10 bis

I. n. 386/1990.

E ciò non tanto perché l'interrogazione presso tale archivio non possa avere ad oggetto gli assegni circolari: dal Sez.

I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 6 documento denominato SIA-RI-[OSCURATO:PERSONA] (PASS) della Banca d'Italia, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] - Centrale di allarme interbancaria, emerge, infatti, che il segmento PASS ([OSCURATO:PERSONA] o Smarriti), realizzato ai sensi del disposto dell'art. 8

I. n. 205/1999 e dell'art. 36 d.lgs. n. 507/1999, il quale ha natura «informativa» e costituisce, pertanto, uno strumento a disposizione del Sistema bancario e postale, riguarda anche tale tipologia di assegni (tabella 1).

La ragione della non conferenza della doglianza del ricorrente dipende, piuttosto, dall'accertamento di fatto del Giudice del merito, il quale ha escluso la responsabilità colpevole dell'istituto di credito sulla base di più evenienze: la ricordata assenza di elementi cartolari che facessero dubitare dell'autenticità degli assegni e la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che reputò sufficienti le indicazioni raccolte dal direttore della banca presso l'istituto emittente (il quale aveva dato conferma del regolare rilascio dei titoli), senza sollecitare ulteriori indagini.

E' da richiamare, al riguardo, l'insegnamento risalente, ma sempre attuale, di questa Corte, a mente del quale l'accertamento sull'imputabilità dell'inadempimento è riservato al giudice di merito ed e normalmente incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass. 10 gennaio 2000, n. 170; Cass. 27 dicembre 1975, n. 4233; Cass. 10 luglio 1971, n. 2231).

3. — Il ricorso è respinto.

4. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, Sez. 1 - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 7 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 16749/2017 proposto da: C [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare del Maglificio EffeGi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia n.197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (per fusione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Sez. I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 1 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA], titolare del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per ottenere il risarcimento del danno da lui sofferto a fronte della responsabilità contrattuale del detto istituto di credito. Ha spiegato di essere stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di merce per euro 59.658,64: somma da versarsi mediante sei assegni circolari rivelatisi falsi una volta posti all'incasso. L'attore ha dedotto di aver chiesto alla nominata banca, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente, di verificare se detti assegni erano stati regolarmente emessi e se gli stessi risultassero pagabili; ha aggiunto di aver ricevuto rassicurazione in tal senso da parte del direttore della filiale, il quale aveva esaminato i titoli e telefonato all'agenzia dell'Istituto emittente, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. In esito al giudizio di primo grado, in cui si è costituita la convenuta, il Tribunale ha respinto la domanda. 2. — La Corte di appello di Perugia ha a sua volta rigettato, con sentenza del 2 febbraio 2017, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. — Quest'ultimo ricorre per cassazione, facendo valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso BCC [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., risultante dalla fusione di [OSCURATO:PERSONA] BBC Mantignana, già Banca di [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 Cooperativo, e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1703 , 1710 e 2043 c.c.. Si sostiene che la banca, quale mandataria, avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione nascente dalla specifica richiesta del proprio cliente con la diligenza richiesta per l'attività professionale svolta. Viene escluso che ove il cliente concordi con l'istituto di credito le modalità di verifica quanto al titolo, «accontentandosi della mera telefonata alla banca emittente», l'istituto stesso debba andare esente da responsabilità, «essendo ovvio che la richiesta (da parte del cliente) di saggiare la validità del titolo esprima il bisogno di sapere, da una voce professionale (nella specie, il direttore della banca) se l'assegno presenti o meno elementi tali da lasciar dubitare della sua autenticità». Il secondo mezzo oppone la violazione o la falsa applicazione degli artt. 82 ss. I. ass. (r.d. n. 1736/1933). Il ricorrente rammenta che attraverso il c.d. «bene emissione» la banca correntista del prenditore di assegni circolari conferma a quest'ultimo la validità del titolo sulla base di informazioni assunte presso la banca emittente e deduce che le dichiarazioni rese dall'istituto di credito cui si rivolge il cliente devono avere ad oggetto sia la validità del titolo, con i correlati requisiti di forma a ciò indispensabili, sia l'autenticità dell'assegno. Col terzo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 507/1999, del d.m. 7 novembre 2001, n. 4589 e del regolamento della Banca d'Italia del 20 gennaio 2002, del regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 15 marzo 2002. Si deduce che nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento è istituito un «segmento» dedicato all'indicazione di assegni e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento, nel quale sono inseriti i dati di Sez. I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 assegni anche circolari sottratti o dispersi. Osserva il ricorrente che la diligenza imposta dalla legge all'accorto banchiere avrebbe dovuto suggerire alla banca intimata l'utilizzo di tutti gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento e dall'evoluzione tecnologica: soprattutto di quelli di consultazione immediata, agevole e gratuita, come la Centrale allarme interbancaria, al fine di verificare la regolarità e la copertura degli assegni cui si riferiva l'interrogazione. Col quarto motivo sono opposte violazione e falsa applicazione dell'art. 1708 c.c.. La norma, ad avviso dell'istante, imponeva al direttore della Banca di impiegare, ai fini della verifica della bontà degli assegni, tutti gli strumenti e le cautele a sua disposizione. L'esperita istruttoria aveva invece evidenziato che il detto soggetto si era limitato a due sole attività: l'esame visivo dei titoli, che non aveva fatto sorgere sospetti di alterazione, e la telefonata presso la filiale di Qualiano del Monte della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena «al sedicente sig. [OSCURATO:PERSONA]». 2. — i quattro motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, risultano essere infondati. 2.1. — La Corte di appello ha evidenziato come non si conoscesse il contenuto della telefonata intercorsa tra il direttore della filiale della Banca di Mantignana, interpellato dall'odierno ricorrente, e colui che rilasciò le informazioni a nome dello sportello bancario di Qualiano di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, istituto che risultava essere l'emittente degli assegni circolari. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato nondimeno verosimile che nella circostanza il direttore abbia richiesto, come da prassi, il «bene emissione» dei cinque assegni: circostanza, questa, che non poteva escludere la falsificazione dei titoli. La stessa Corte territoriale ha rilevato che, con ogni probabilità, il direttore non poteva aver garantito la certezza del pagamento degli assegni, ma solo comunicato l'esito positivo del «bene emissione informativo», e cioè che gli assegni erano stati emessi da [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 Monte dei Paschi di Siena. La Corte ha inoltre escluso, in assenza di prove in tal senso, che il direttore dell'agenzia potesse avvedersi della contraffazione dei predetti assegni. Con riguardo al controllo dei titoli presso la Centrale di allarme interbancaria — controllo che l'appellante, oggi ricorrente, lamenta essere mancato —, [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi osservato che, per un verso, «ben poteva il [OSCURATO:PERSONA] chiedere espressamente tale accertamento e non accontentarsi della telefonata eseguita dal direttore» e che, per altro verso, l'archivio della nominata Centrale non riguarda gli assegni circolari, ma solamente quelli bancari; ha quindi evidenziato che l'odierno istante conosceva le attività di informazione poste in essere dal direttore e doveva essere consapevole che le stesse non potevano offrirgli certezza quanto al pagamento dei titoli. 2.2. — Secondo la Corte di merito, dunque, nel contesto della telefonata intercorsa tra il direttore della filiale e l'interlocutore che ebbe a fornire informazioni per la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, il detto direttore ebbe a richiedere il «bene emissione». E tuttavia, la circostanza che la banca emittente avesse rilasciato il «bene emissione» — vale a dire un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, che costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma che non influisce sulla materiale disponibilità della somma (Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171) — non poteva escludere la falsificazione dei titoli, essendo ben possibile che un'alterazione degli stessi fosse occorsa a seguito del loro rilascio. L'istante ravvisa un inadempimento della banca correntista proprio nel mancato riscontro dell'intervenuta falsificazione dei titoli. Ora, va senz'altro riconosciuto che la somministrazione di informazioni non vere da parte dell'istituto bancario che ne sia richiesto possa generare una responsabilità contrattuale di questo, siccome inadempiente, quale mandatario, a un obbligo di diligenza Sez. I - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 5 derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria (cfr. Cass. 5 luglio 2000, n. 8983, con riguardo al caso di rassicurazioni fornite al cliente circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente: c.d. «bene fondi»). La Corte di appello ha tuttavia affermato, sulla base di un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, che il direttore non ebbe a garantire, a seguito della telefonata, «la certezza del pagamento degli assegni». Né può imputarsi alla banca la mancata rilevazione della contraffazione degli assegni, essendo stato escluso che il direttore dell'agenzia potesse avvedersi di essa; è noto, del resto, che, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, non si ha riguardo — ai fini della responsabilità — alla mera alterazione del titolo, ma al fatto che tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292): in tal senso, deve escludersi che la banca investita dal proprio correntista di una verifica preventiva circa la negoziabilità di un assegno sia tenuta ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli che la stessa opererebbe allorquando il titolo le fosse girato per l'incasso; ciò che alla banca viene richiesto è, difatti, un giudizio prognostico circa il futuro pagamento del titolo (pagamento cui l'istituto, in assenza di segni esteriori di contraffazione, dovrebbe di regola procedere). 2.3. — Non è concludente, da ultimo, quanto eccepito dal ricorrente in ordine alla ricerca che, a suo dire, avrebbe dovuto intraprendere la banca presso l'archivio informatico di cui all'art. 10 bis I. n. 386/1990. E ciò non tanto perché l'interrogazione presso tale archivio non possa avere ad oggetto gli assegni circolari: dal Sez. I - RG 16479/ 2017 camera di consiglio 18.1.2022 6 documento denominato SIA-RI-[OSCURATO:PERSONA] (PASS) della Banca d'Italia, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] - Centrale di allarme interbancaria, emerge, infatti, che il segmento PASS ([OSCURATO:PERSONA] o Smarriti), realizzato ai sensi del disposto dell'art. 8 I. n. 205/1999 e dell'art. 36 d.lgs. n. 507/1999, il quale ha natura «informativa» e costituisce, pertanto, uno strumento a disposizione del Sistema bancario e postale, riguarda anche tale tipologia di assegni (tabella 1). La ragione della non conferenza della doglianza del ricorrente dipende, piuttosto, dall'accertamento di fatto del Giudice del merito, il quale ha escluso la responsabilità colpevole dell'istituto di credito sulla base di più evenienze: la ricordata assenza di elementi cartolari che facessero dubitare dell'autenticità degli assegni e la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che reputò sufficienti le indicazioni raccolte dal direttore della banca presso l'istituto emittente (il quale aveva dato conferma del regolare rilascio dei titoli), senza sollecitare ulteriori indagini. E' da richiamare, al riguardo, l'insegnamento risalente, ma sempre attuale, di questa Corte, a mente del quale l'accertamento sull'imputabilità dell'inadempimento è riservato al giudice di merito ed e normalmente incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass. 10 gennaio 2000, n. 170; Cass. 27 dicembre 1975, n. 4233; Cass. 10 luglio 1971, n. 2231). 3. — Il ricorso è respinto. 4. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, Sez. 1 - RG 16479/2017 camera di consiglio 18.1.2022 7 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'
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