CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 27289/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in sede digiudizio di rinvio disposto dalla sentenza n. 2048 del 2024 della Corte dicassazione, Quinta Sezione penale, ha confermato la sentenza con cui ilTribunale di Foggia, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.(capo A delle imputazioni) e di cui agli artt. 110, 612, secondo comma, cod. pen.(capo B delle imputazioni).2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati sopraindicati per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso, di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono il travisamento del fatto edella prova nonché la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.In particolare, secondo la difesa, nonostante fosse stata accertata edocumentata la ventennale conflittualità tra i due gruppi familiari, la Corte diappello di Bari ha ritenuto sussistenti i reati di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] AnnaSecondo la difesa, non vi sarebbe prova della sussistenza degli elementi delreato di minaccia atteso che [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame haaffermato che con la espressione utilizata si riferiva alla denuncia che intendevasporgere e che poi effettivamente è stata presentata.Illogica sarebbe, poi, l’argomentazione con la quale la Corte di appello nonha inteso attribuire rilevanza al tipo di corpo contundente brandito dalla piùanziana delle donne, ovvero se fosse un bastone, una mazza o una cannuccia,pur trattandosi di una cannuccia per piantine.L’ accertamento della natura del corpo contundente sarebbe stato inveceessenziale ai fini della qualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 339 cod. pen.,2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto il travisamento delfatto e della prova nonché il difetto assoluto di motivazione sulla responsabilitàmancando la prova della idoneità minatoria, rilevando altresì la sussistenza diuna motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento ai capi5, 5.1. e 5.2. della sentenza.La difesa ha rilevato che nel caso concreto la Corte di appello non potevanon tenere in conto l’atavica conflittualità tra le famiglie, l’estrema genericità delmale futuro, l’assenza di serietà della minaccia in rapporto alle circostanze difatto concrete e, dunque, l’assenza della prospettazione di un danno serio epreciso.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 23 marzo 2026, il difensore di fiducia degli imputati ha depositatouna memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,insistendo nei motivi di ricorso, evidenziando l’insussistenza degli elementicostitutivi del reato di minaccia, perpetrata con arma.5. Con atto del 27 marzo 2026, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato contenenteconclusioni con le quali ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso e la nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.2. Con entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamenteinvolgendo profili sovrapponibili - i ricorrenti deducono vizi motivazionali, anchein riferimento all’insussistenza del reato di minaccia aggravata, senzaconfrontarsi con l’intero impianto motivazionale che ha dato conto di un percorsoargomentativo coerente, incentrato principalmente sulla piena attendibilità dellapersona offesa e sulla corretta ricostruzione del contesto storico e fattuale dellavicenda.Va anzitutto rilevato che non è consentita la deduzione del travisamento delfatto, mentre quella di travisamento della prova, articolata in modo generico econfutativo, è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenzadi legittimità.La valorizzazione dell’antefatto, ovvero la sussistenza di un non contestatoconflitto tra le due famiglie, risalente alla definitiva condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per estorsione ai danni del marito della persona offesa, haadeguatamente dato conto del perdurante clima di astio che albergava negliimputati, conferendo un preciso significato alle frasi minacciose pronunciate nellavicenda in questione (“ve la devo far pagare”).La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione puntuale, che ladeposizione della persona offesa fosse dettagliata e coerente, sia nei riferimentispaziotemporali, sia nella descrizione della successione delle condotteintimidatorie, con argomentazioni che non risultano superate dalle generichedoglianza difensiveI Giudici di appello, inoltre, non hanno trascurato la circostanza delladifferenza tra le versioni rese dalla vittima tra le prime dichiarazioni, nel corsodelle quali riferì che nei suoi confronti era stata pronunciata la frase “ve lafaremo pagare”, e quelle rese nel corso della escussione in dibattimento, doveaggiunse che gli erano state rivolte minacce di morte, tuttavia rileva come sitratti di discrasie che non minano la genuinità e attendibilità della personaoffesa.A tali considerazioni, il Giudice di appello ha, poi, aggiunto elementi diconferma significativi, quali le dichiarazioni di testimoni terzi, (Pracella eCoppola) pur ritenuti non decisivi, ma in ogni caso idonei a confermare che fossela ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a urlare contro la donna; e le dichiarazioni del figlio dellaPiombo che ha ammesso di aver visto l’atteggiamento aggressivo della madre edi essere dovuto intervenire per contenerla; elementi che, correttamente, lasentenza ritiene corroborare il racconto accusatorio.Anche, le considerazioni in ordine alla natura dell’oggetto brandito risultanoesaustive, ai fini della motivazione sulla integrazione della condotta contestata,in quanto la Corte di appello ha evidenziato che se anche si fosse trattato, comesostenuto dalla difesa, di una cannuccia per sostenere le piante, anziché di unbastone o di una mazza, ha ritenuto che in ogni caso la minaccia era stataperpetrata attraverso l’utilizzo di un corpo contundente, di lunghezzaconsiderevole e, peraltro di legno, come tale idoneo a rafforzare la valenzaintimidatoria dell’azione.Analogamente, nel contesto motivazionale evidenziato, non colgono nelsegno le doglianze difensive, giudicate correttamente infondate, sulla presuntagenericità delle minacce, atteso che, per quanto sopra evidenziato, i Giudici diappello, conformemente alla sentenza di primo grado, hanno dato conto deglielementi integrativi della fattispecie essendo stata posta in essereun’aggressione verbale posta in concorso da tre soggetti, in un contesto di fortetensione brandendo un’asta in legno.3. In conclusione, va rilevato che le censure articolate riproducono ereiterano gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte diappello di Bari ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto ecorrette in diritto, con le quali il ricorrente non si è confrontato criticamente,limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta ma inesistente carenzao illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970 - 01).Inoltre, i ricorrenti, nel confutare la motivazione in punto di integrazione delreato di minaccia aggravata, hanno finito con il prospettare una - non consentita- diversa valutazione delle risultanze probatorie sollecitando una non consentitasottoposizione di questioni di fatto al giudice di legittimità.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,infatti, gl i aspetti del giudizio che consistono nella valutazione enell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti nel processo attengonointeramente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se nonquando risulti viziato – come non è nel caso in esame - il discorso giustificativosulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili insede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitaresoltanto una rivalutazione del materiale probatorio ( Sez. 5, n. 34149 del11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01 non mass. sul punto; in senso conforme, Sez.5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n.49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).4. Alla luce delle esposte considerazioni, i ricorsi sono pertantoinammissibili. Consegue alla pronuncia la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.4.1. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ScoteceAnna [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge, inconsiderazione dello sforzo defensionale. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile scoteceanna antonia che liquida in complessivi euro 6.000, 00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]