CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pecoraro MariaCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PisciottaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 210/2023depositata il 3 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:1. Con decreto ingiuntivo n. 12598/2005 il Tribunale di Genova haintimato ai soci della disciolta cooperativa [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., tracui l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di euro 215.994,29alla società allora denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a titolo diregresso in ragione del pagamento dalla stessa effettuato di un debitodella cooperativa in favore della Regione Siciliana in forza di una polizzacauzionale sostitutiva del versamento in denaro, rilasciata in favore dellaRegione a garanzia delle obbligazioni della società, contenente unaclausola di assunzione di responsabilità solidale da parte degli ingiunti chesi erano obbligati a tenere indenne la compagnia da ogni pagamentoeffettuato in base alla polizza.2. Il decreto è stato notificato agli ingiunti, che hanno propostoopposizione, tranne che alla [OSCURATO:PERSONA], la quale – una volta venuta aconoscenza del provvedimento - è intervenuta tardivamente nel giudizio diopposizione, eccependo preliminarmente la mancata notificazione nei suoiconfronti e proponendo varie eccezioni di prescrizione e di merito.Con sentenza n. 586/2010 il Tribunale di Genova, qualificando lapolizza come contratto assicurativo e per l’effetto accogliendo l’eccezionedi prescrizione dei diritti ivi previsti, in accoglimento delle opposizioni harevocato il decreto ingiuntivo, condannando la compagnia a rifondere lespese processuali agli opponenti e alla stessa [OSCURATO:PERSONA].3. La compagnia assicuratrice (nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA]) haproposto appello, notificato anche alla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026Con sentenza n. 257/2017 la Corte d'appello di Genova, affermata lanatura fideiussoria della polizza cauzionale, ha accolto il gravame,confermato il decreto ingiuntivo e condannato in via solidale tutti gliappellati, compresa [OSCURATO:PERSONA], a rifondere le spese del doppio grado digiudizio.4. Alcuni coobbligati hanno proposto ricorso per cassazione in viaprincipale, e la [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso e ricorso incidentalearticolato in cinque motivi. Per quanto qui interessa, con il secondo motivoha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazionedegli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., per omessa pronuncia sulla dedottaassenza di domande spiegate nei suoi confronti nell’atto di appello,sostenendo che l'appello non avesse appunto formulato alcuna domandanei suoi confronti e che pertanto si fosse formato giudicato interno sullasentenza di primo grado a lei favorevole.Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile mentre il suddettomotivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dallaCorte di cassazione con la sentenza n. 9193/2020, che haconseguentemente cassato con rinvio la sentenza d’appello, cosìmotivando:«Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza dell'interesse dellaMinafò alla censura incidentale: infatti la Corte territoriale con la sentenzaimpugnata, ribaltando la pronuncia di rigetto del Tribunale, ha confermatoil provvedimento monitorio emesso anche nei suoi confronti e l'hacondannata al pagamento delle spese di lite con ciò esponendola alleconseguenze di una pronuncia di condanna … Tanto premesso, si osservache effettivamente la [OSCURATO:PERSONA], alla quale né il decreto ingiuntivo né l'atto diopposizione era stato notificato e che si è costituita tardivamente nelgiudizio di primo grado, in qualità di interveniente volontaria (cfr. pag. 5primo cpv. della sentenza impugnata) - pur essendo destinataria delNumero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026provvedimento monitorio e della pronuncia di primo grado di rifusionedelle spese processuali a suo vantaggio, in ragione della revoca deldecreto ingiuntivo opposto - non è affatto menzionata nelle conclusionidell'atto d'appello che sono state formulate dall'appellante soltanto neiconfronti delle altre parti … Si osserva, al riguardo, che la Corte territorialenon ha esaminato né dato conto del significato processuale che dovevaessere assegnato alla costituzione della odierna ricorrente incidentale: ha,infatti, pronunciato nei suoi confronti nonostante che non ci fosse alcunaconclusione contro di lei spiegata, senza valutare se la sua presenza ingiudizio potesse rappresentare una mera risposta alla notificadell'impugnazione, più propriamente qualificabile come "denuntiatio litis",rispetto alla quale la sua posizione sarebbe, invero, "ricoperta" dal c.d."giudicato interno". Sulla specifica questione, i giudici d'appello hanno deltutto omesso di rendere una motivazione congrua e sufficiente,nonostante che nelle richiamate premesse della sentenza (cfr. par 10.2.)sia stata esattamente individuata la posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA]: intal modo la pronuncia risulta viziata ex art. 360 co 1 n° 4 c.p.c.».5. La Corte d’appello di Genova, quale giudice di rinvio, con sentenzan. 210/2023, ha confermato il dispositivo della sentenza cassata,accogliendo l’appello principale e confermando il decreto ingiuntivoopposto, con condanna della [OSCURATO:PERSONA], in solido con gli altri appellati, alpagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, nonché,essa sola, a quelle del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.In particolare, il giudice di rinvio ha qualificato l’intervento della Minafòquale intervento adesivo autonomo, negando che lo stesso potessequalificarsi come intervento adesivo dipendente, perché nelle conclusionirassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado emergeva laformulazione da parte della stessa di autonome domande di merito,avendo chiesto, tra l’altro, che ogni pretesa di Toro assicurazioni venissedichiarata prescritta, ovvero comunque infondata nel merito, e, in viaNumero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026subordinata, dichiararsi la Compagnia decaduta dalle proprie pretese neisuoi confronti in ragione della mancata informazione del processo con laRegione e dell’inerzia nell’opporre a quest’ultima adeguate eccezioni edifese, nonché, in via gradata, di «ridurre il credito per compensazione, inragione dell’eccezione di inadempimento, violazione del principio di buonafede e conseguente risarcimento, risoluzione del contratto perinadempimento, o invalidità dello stesso ovvero, infine, risarcimento deldanno per responsabilità aquiliana».Tale intervento della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, secondo laCorte territoriale, avrebbe dato luogo ad un litisconsorzio necessarioprocessuale, onde l’impugnazione le doveva necessariamente esserenotificata.Quindi il giudice del rinvio ha rilevato che sulla questione dell’assenzadi domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non era necessaria alcuna pronunciain sede di gravame, essendo pacifica fin dal primo grado.Inoltre ha ritenuto che, siccome la sentenza di primo grado,nell’accogliere l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da altri soggetti,aveva condannato la parte opposta alle spese di lite anche in favoredell’interveniente [OSCURATO:PERSONA], e l’appellante aveva poi concluso per la totaleriforma della sentenza di primo grado, la notifica dell’atto di appello nonpoteva intendersi quale mera litis denuntiatio, perché la riforma integraledella sentenza di primo grado avrebbe travolto anche tale condanna.Ha rilevato, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello ha svoltoAssicurazioni e chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dellasentenza di primo grado.Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto conforme all’art. 91 c.p.c. lacondanna della [OSCURATO:PERSONA], in solido con le altre parti opponenti-appellate, allarifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, essendoNumero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026risultata soccombente all’esito del gravame, e, sempre in base al principiodella soccombenza, l’ha condannata alla rifusione anche delle spese delgiudizio di cassazione e di quello di rinvio, per un importo complessivo dieuro 15.275, oltre accessori di legge.6. Avverso la sentenza n. 210/2023 resa dalla Corte d’appello diGenova in sede di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. La compagniaassicurativa, ora [OSCURATO:SOCIETA]., si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 383 e 392c.p.c.1.1.1. La ricorrente sostiene che la sentenza resa dalla Corte d'appelloin sede di rinvio si sia posta in contrasto con gli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c.perché, confermando il dispositivo della sentenza cassata e, anche neisuoi confronti, il decreto ingiuntivo non notificatole, e condannandola allespese di lite, ha escluso che la sua posizione fosse coperta dal c.d.giudicato interno sulla sentenza favorevole di primo grado (di revoca deldecreto ingiuntivo e condanna della parte opposta alle spese in suofavore), in violazione non solo delle norme suddette, ma anche del dictumdella sentenza n. 9193/2020 della Corte di cassazione, non avendoGenerali formulato domande nei suoi confronti nel giudizio di primo gradoe avendo in appello chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto neiconfronti dei soli opponenti.1.1.2. La controricorrente obietta che, avendo la Corte di cassazioneannullato con rinvio solo per difetto di motivazione, il giudice del rinvio,pur pervenendo alle medesime conclusioni di quello d’appello, nonavrebbe travalicato i limiti dei suoi poteri, adeguatamente motivando alriguardo, e nega che nella pronuncia di cassazione con rinvio fosse stataNumero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026accertata l’esistenza di un giudicato interno sulla sentenza favorevole inprimo grado.Il motivo sarebbe pertanto inammissibile, risolvendosi in unacontestazione della motivazione resa dal giudice del rinvio, esorbitante dailimiti dell’impugnazione in Cassazione della sentenza di rinvio stessa, oltreche manifestamente infondato.1.2. Il motivo è evidentemente ammissibile e fondato.Infatti, la sentenza rescindente ha accertato che il decreto ingiuntivonon è stato notificato all’odierna ricorrente e che nei suoi confronti nonsono state proposte domande di condanna nel giudizio di primo grado, néformulate conclusioni nel giudizio di appello.Il giudice del rinvio, qualificando l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] in primogrado quale intervento adesivo autonomo ed affermando che, in ragione ditale qualificazione, andava riconosciuto il litisconsorzio necessarioprocessuale, ha confermato le statuizioni della sentenza d’appello, ivicompresa la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dell’attualericorrente, alla quale tale decreto non era stato notificato e nei confrontidella quale non erano state spiegate domande né in primo grado né ingrado di appello, in contrasto con il seguente principio:«L'intervento adesivo autonomo, a differenza di quello dipendente il qualedà luogo ad un giudizio unico ed inscindibile con pluralità di parti, con lanecessaria integrazione del contraddittorio in fase di gravame, realizzauna connessione di cause scindibili ed indipendenti per la diversità deirapporti rispettivamente dedotti con la conseguenza che è consentita lalimitazione dell'impugnazione ad uno soltanto di essi con il conseguentepassaggio in giudicato delle statuizioni relative agli altri» (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 25/11/2003, Rv. 568452-01; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000, Rv. 542136 - 01).Numero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026La qualifica della posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA] qualeinterveniente adesiva autonoma, non oggetto di censura di alcuna delleparti in questa sede, comporta che, in assenza di appello proposto nei suoiconfronti, siano passate in giudicato le statuizioni della sentenza di primogrado relative alla sua posizione. Ne consegue che il ricorso è fondatosotto il profilo della dedotta violazione di legge.D’altra parte la sentenza del giudice del rinvio - nella parte in cuiafferma che, siccome la sentenza di primo grado nell’accoglierel’opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata da altri soggetti, avevacondannato la parte opposta alle spese di lite anche in favoredell’interveniente [OSCURATO:PERSONA] e l’appellante aveva concluso per la totaleriforma della sentenza di primo grado, la notifica dell’atto di appello nonpoteva intendersi quale mera litis denuntiatio, perché la riforma integraledella sentenza di primo grado avrebbe travolto anche tale condanna –viola i limiti dei poteri del giudice del rinvio, ponendosi in contrasto conl’accertamento di questa Corte che nessuna domanda era stata propostain appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo si richiama il principio per cui la sentenza di cassazionecon rinvio preclude al giudice del rinvio un diverso accertamento dei fattiche il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o comegià accertati definitivamente, o in altri termini, per cui al giudicedel rinvio non è consentito riesaminare i presupposti di applicabilità delprincipio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ognialtra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o alimitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questionirelative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronunciaespressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in viadefinitiva nella pregressa fase di merito (al riguardo si vedano: Cass.Sez. 1 -, Ordinanza n. 16915 del 24/6/2025, Rv. 675016 – 02; Cass.Sez. 2 -, Sentenza -,22989 del 26/9/2018, Rv. 650379 - 01).Numero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026Il motivo è, pertanto, fondato anche sotto il profilo della violazionedegli artt. 383 e 392 c.p.c.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la regolazione delle speseprocessuali (del primo e secondo grado di giudizio, nonché del giudizio dilegittimità e di quello di rinvio) per avere la sentenza impugnatapronunciato la sua condanna alle spese nei confronti della compagniaassicuratrice, anziché disporre quella della compagnia in suo favore, incontrasto non solo con il dictum della sentenza n. 9193/2020 della Cortedi cassazione, ma anche col criterio della soccombenza.2.1. La doglianza si fonda sull'assunto che la sentenza di primo gradosarebbe passata in giudicato nei suoi confronti, per mancataimpugnazione, relativamente non soltanto al capo relativo alla revoca deldecreto ingiuntivo, ma anche a quello relativo alla condanna dellaCompagnia alla refusione delle spese di lite in suo favore.La controricorrente sostiene che tale motivo sia inammissibile perchéla statuizione sulle spese non sarebbe in contrasto con il dictum dellasentenza n. 9193/2020, bensì conseguenza logica delle statuizioni rese dalgiudice di rinvio, e sarebbe volto a mettere in discussione la motivazionedel giudice di rinvio, nonostante non sarebbe configurabile alcunaviolazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente.Il motivo sarebbe inoltre manifestamente infondato perché lasoccombenza della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe sia sul piano formale conriferimento all’eccezione dalla stessa sollevata diestinzione/inammissibilità del giudizio di appello, espressamente rigettatasia in fase di appello che di legittimità, sia sul piano sostanziale conriferimento alla integrale riforma della sentenza di primo grado e al rigettodelle domande proposte da tutti gli altri appellati alle quali la [OSCURATO:PERSONA] avevaNumero registro generale 9767/2023Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 25505/2026Data pubblicazione 17/09/2026espressamente aderito fin dal proprio intervento volontario tardivo inprimo grado.2.2. Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primomotivo di ricorso.L’art. 336 c.p.c. determina, infatti, la caducazione del capo sulle spese,dipendente da quello sul merito della domanda.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, tenendo conto del passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e dell’intervenutanotifica dell’appello nei suoi confronti ai sensi dell’art. 332 c.p.c., previoraggiunto chiarimento di quale sia il significato da attribuire alla suacostituzione in appello. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova anche per lespese.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi