CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato BARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 25/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato, difensye• dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata>kla Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal 04/09/2012, dichiarata fallita il 19 giugno 2014, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, - l'ha assolto dalla prima, rideterminando la pena per il residuo reato di bancarotta documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 216 L.F. e correlato vizio della motivazione, mancante e illogica nell'affermazione di responsabilità del ricorrente con riguardo alla bancarotta documentale. Il ricorrente era stato nominato amministratore della società fallita quando questa aveva già smesso di operare, con la restituzione dei locali al cui interno insisteva il supermercatmonché delle merci e delle attrezzature che ne costituivano l'arredamento, e con il licenziamento di tutti i dipendenti fin dal 31 agosto 2012. Nessuna delle condotte contestate era stata posta in essere dall'imputato, mera testa di legno, esse dovendo essere riferite all'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA]; tanto, anche alla luce di quanto riferito alla p.g. dallo stesso imputato, circa la avvenuta consegna, seppure in ritardo, delle scritture contabili al curatore, unitamente all'amministratore di fatto. Sul punto, si richiama la consulenza contabile svolta nel processo a carico del coimputato circa la idoneità delle scritture consegnate al curatore a consentire la ricostruzione del patrimonio della fallita. La Corte di appello ha disatteso i rilievi difensivi, senza confrontarsi con le risultanze istruttorie. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato quale mero amministratore di diritto, giacchè il ricorrente non ha compiuto alcun atto gestorio, donde l'insussistenza dell'obbligo di annotazione nelle scritture, neppure avendo egli interesse a occultare le cause di un dissesto che non aveva contribuito a cagionare. 2.3. Vizio della motivazione, mancante o manifestamente illogica in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di quella di cui all'ultimo comma dell'art. 219 L.F., e della minima partecipazione. Ci si duole che la Corte di appello non abbia considerato elementi favorevoli, costituiti, oltre che dalle stesse modalità della condotta, dal comportamento processuale; che l'attività del ricorrente non sia stata, ingiustamente, ritenuta di minima importanza, e che il danno arrecato ai creditori aziendali non sia stato ritenuto di speciale tenuità in relazione alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare del passivo, alla concreta incidenza della condotta illecita del ricorrente sul danno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, giacchè propone motivi riversati in fatto e meramente contestativi della valutazione dei giudici di merito in ordine alla responsabilità soggettiva del ricorrente, che, invece, è stata esaurientemente esaminata dalla Corte di appello, senza incorrere nelle denunciate illogicità. Piuttosto, la Difesa si limita a riproporre la propria tesi, senza confrontarsi con le più che ragionevoli valutazioni della eorte di Appello, risultando , peraltro, la sentenza impugnata allineata a consolidati canoni ermeneutici, sia in tema di bancarotta patrimoniale ( reato, in ordine al quale, il Collegio distrettuale è, coerentemente, giunto all'assoluzione), che in tema di bancarotta documentale, quanto alla responsabilità della c.d. "testa di legno". 2. Si ritiene, infatti, con riferimento agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, che sussista il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. L'amministratore formalf in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, è ritenuto responsabile, a norma dell'art.40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli: il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell'evento. 2.1. Sotto il profilo soggettivo si riconosce la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l'amministratore pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez 5 19/06/2008, rv. 242022). E' vero che, nella giurisprudenza più recente - nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost, si è affermato che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi ola responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale . Tuttavia, si è precisato che, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), purchè sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 3. Facendo corretta applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la Corte di appello ha considerato che, all'atto dell'assunzione della carica, il ricorrente aveva ricevuto dal precedente amministratore le scritture contabili, come attestato dal verbale assembleare; convocato dal Q curatore, si era presentato due anni dopo il fallimento, adducendo problemi di salute e consegnando solo parzialmente la documentazione, mancando il registro IVA del 2012 e il [OSCURATO:PERSONA], tanto che il curatore aveva dichiarato in dibattimento di non essere riuscito a ricostruire le operazioni. Per questo, la Corte di appello, con ragionamento affatto viziato sul piano logico, ha affermato che il ricorrente, pur potendo non essere consapevole delle condotte del precedente amministratore, ben sapeva di avere ricevuto in consegna una "scatola vuota", e la documentazione integrale, diversa da quella da lui successivamente consegnata al curatore ( pg. 7). 3.1. Puntualmente scrutinato anche il profilo del dolo specifico, in ordine al quale le contestazioni difensive non riescono a scalfire le limpide osservazioni della Corte di appello, in ordine alla strumentalità della condotta del ricorrente, che, omettendo di consegnare la documentazione, ha impedito la ricostruzione del patrimonio, e, di fatto, inibito le azioni revocatorie e le altre azioni della curatela a tutela degli interesse creditori. 3.2. Neppure coglie nel segno la doglianza con la quale la Difesa si richiama ai contenuti della consulenza di parte svolta nel separato procedimento a carico del precedente amministratore della società, dal momento che anche tale profilo risulta scrutinato dalla Corte di appello che - dopo avere chiarito come, pur non avendo partecipato alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del dissesto della società prima ancora della assunzione della carica, ed aveva impedito alla curatela le opportune iniziative omettendo la consegna della documentazione, così commettendo il delitto di bancarotta documentale contestato - ha dato atto della sostanziale non pertinenza della ricostruzione contabile effettuata dal consulente nell'interesse di un terzo, vedente quasi esclusivamente sull'attività distrattiva ( alla quale il ricorrente è risultato estraneo) , salvo un accenno alla bancarotta documentale, con specifico riguardo alla condotta del Fioravante. 4. Risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo, che non si confronta, ancora una volta, con le puntuali argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello, che ha analiticamente vagliato le doglianze difensive relative al trattamento sanzionatorio. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, infatti, ha posto in risalto i precedenti a carico dell'imputato per sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione che resiste alle censure di legittimità, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui, poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). 4.2. La non marginalità del ruolo del ricorrente è congruamente argomentata dalla Corte di appello in ragione dell'obbligo, gravante sull'amministratore formale, di consegnare le scritture contabili della società fallita, onde consentire la ricostruzione dei movimenti e del patrimonio della stessa. Anche il diniego della la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. trova radici nel consolidato orientamento di legittimità, a tenore del quale, per la sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 114 cod. pen., è necessario che la partecipazione del concorrente sia stata "minima" in senso assoluto, e cioè che il concorrente abbia compiuto atti che si pongano in un rapporto causale pressoché trascurabile con la produzione dell'evento ( Sez. 1, n. 1936 del 15/12/1983, Rv. 162936; Sez. 2, n. 12046 del 20/06/1975 Rv. 131690). La Corte territoriale ha escluso, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in quanto immune da fratture logiche e da contraddittorietà manifesta, che il contributo causale offerto dal ricorrente, omettendo di consegnare al curatore fallimentare le scritture contabili, impedendo al ricostruzione del patrimonio e dei movimenti contabili, potesse essere considerato di minima importanza. 4.3. Inoltre, la circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. è stata esclusa considerando, ai fini del danno, l'ammontare del passivo, aggiratosi intorno ai 400.000 euro, adeguandosi al canone ermeneutico di questa Corte in ordine alla valutazione del danno in tema di bancarotta documentale ( Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439), la cui speciale tenuità del danno deve essere posta in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5 n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541). In tale ottica, si afferma che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto ( Sez. 5 n. 7888 del 03/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275345). 5. Ritiene, quindi, il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione delle richiamate coordinate, ritenendo il ricorrente responsabile, in qualità di amministratore formale, della tenuta delle scritture contabili, non consegnate agli organi della procedura fallimentare. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,0