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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 07788/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile» [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione averso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzata alla confisca c.d. allargata di una serie di beni.

2. Il 31/07/2024 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dal difensore di fiducia dell'indagata, munito di procura speciale e4A, ~7~ G•t1,(41,^444-1-; +2--e 241-ii t di 4 • Si- II Q "C )1"-^ • `69

3. Alla rinuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile» [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione averso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzata alla confisca c.d. allargata di una serie di beni. 2. Il 31/07/2024 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dal difensore di fiducia dell'indagata, munito di procura speciale e4A, ~7~ G•t1,(41,^444-1-; +2--e 241-ii t di 4 • Si- II Q "C )1"-^ • `69 3. Alla rinuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 07788/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris