CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22868/2015 proposto da curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, contro ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta depositato il 22(?).7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.3.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione con cui il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha ammesso quest'ultima al passivo, con riserva, per gli importi (ulteriori a quanto già ammesso dal giudice delegato) di C 71.329,95, in chirografo, e di C 8.608,80, in privilegio, rispettivamente a titolo di interessi di mora conteggiati ai sensi del d. legisl. n. 231 del 2002 e di rimborso spese legali relative a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice delegato aveva respinto questa parte della domanda di ammissione al passivo rilevando l'inesistenza di «un titolo di formazione giudiziale divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento» e, in particolare, che la sentenza con cui era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla creditrice non era «passata in autorità di cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento» (così riportati i passi della motivazione del giudice delegato alle pagine 3 e 4 del ricorso). Per decidere l'opposizione il collegio ha rilevato che la sentenza di accertamento di un debito dell'imprenditore pubblicata prima della dichiarazione di fallimento è opponibile e vincolante in sede di verifica dello stato passivo, salva la facoltà per il curatore di impugnarla nei modi di legge (art. 96, comma 2, n. 3, legge fa Il.). Al ricorso della curatela del fallimento ha replicato con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la «illegittimità della ordinanza (sic) impugnata ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame dei fatti controversi e decisivi per il giudizio e per carenza di motivazione». In particolare nel ricorso si afferma che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su due eccezioni della curatela fallimentare: la prima incentrata sull'inapplicabilità nella procedura 'allimentare degli interessi moratori di cui al d. legisl. n. 231 del 2002; la seconda basata sul duplice (e, a dire il vero, intrinsecamente contraddittorio) presupposto, da un lato, che il decreto ingiuntivo avrebbe escluso l'applicazione dell'interesse al tasso di mora commerciale e, dall'altro lato, che il decreto non sarebbe opponibile al fallimento. 1.1. La prima parte del motivo è palesemente infondata. Il tribunale non ha omesso di pronunciarsi sull'inapplicabilità nella procedura fallimentare degli interessi moratori di cui al d. legisl. n. 231 del 2002, ma ha chiaramente motivato che la questione era già stata decisa nella sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo, con accertamento ritenuto vincolante in sede di verifica del passivo, in mancanza di appello del curato -e. 1.2. La seconda parte del motivo è inammissibile, laddove propone un'interpretazione del decreto ingiuntivo e della sentenza di rigetto della relativa opposizione senza riportare in modo adeguato i passi di tali provvedimenti che giustificherebbero la proposta interpretazione (sul principio di autosufficienza del ricorso, in particolare nel caso in cui la parte proponga una «interpretazione del giudicato esterno», v. Cass.19.8.2020, n. 17310; Cass. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617). È da notare, in ogni caso, che quell'interpretazione è contraddetta - almeno per quanto riguarda la sentenza - non solo nella motivazione del decreto qui impugnato (pag. 22: "essendo intervenuta al riguardo la pronuncia del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha riconosciuto la debenza degli interessi moratori"), ma anche nella riportata motivazione della diversa decisione che aveva assunto il giudice delegato (pagg. 3 e 4 del ricorso: il giudice delegato negò l'ammissione al passivo degli interessi affermando l'inopponibilità del titolo giudiziale non divenuto definitivo prima del fallimento; motivazione che non avrebbe avuto alcun senso se quel titolo non avesse fatto applicazione del tasso di mora commerciale). Infine, come già rilevato, la contraddizione è intrinseca nello stesso motivo di ricorso che, da un lato, sostiene che il titolo giudiziale (decreto e sentenza di rigetto dell'opposizione) darebbe ragione al fallimento, dall'altro lato, invoca l'inopponibilità della sentenza, perché non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento. 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la «illegittimità della ordinanza (sic) impugnata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, comma 1, lett. a), del d. legisl. 231/2002)». 2.1. Si invoca la disposizione secondo cui il tasso di interesse di mora previsto per le «transazioni commerciali» non si applica ai «debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore». Sennonché, il motivo è palesemente inammissibile, in quanto il decreto non è motivato in base a una diversa interpretazione di quella disposizione di legge, ma in base alla ritenuta impossibilità di affrontare nel merito la relativa questione, perché già affrontata e risolta - in modo (almeno provvisoriamente) vincolante - nella sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 3. Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la «illegittimità della ordinanza (sic) impugnata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 96, comma 3, legge fallimentare)». Il motivo - che, in base all'indicazione della norma violata, avrebbe dovuto finalmente affrontare il tema della opponibilità in sede di verifica del passivo di una sentenza di accertamento di un debito dell'imprenditore non passata in giudicato prima del fallimento - torna invece sulla questione dell'interpretazione del titolo giudiziale già trattata in precedenza, senza nulla aggiungere a conforto dell'ammissibilità dell'argomento. L'inopponibilità della sentenza non passata in giudicato è comunque ribadita nell'ultima parte del ricorso, laddove si chiede la cassazione del decreto impugnato anche nella parte in cui ha ammesso al passivo le spese legali liquidate in sentenza. 3.1. Ebbene, sotto questo profilo, è facile statuire l'evidente infondatezza del motivo, perché il decreto del Tribunale di Caltanissetta non ha fatto altro che applicare fedelmente la chiara norma contenuta nell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., che impone l'ammissione al passivo dei «crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento», con riserva dell'eventuale impugnazione della sentenza da parte del curatore. Come esattamente rilevato nel decreto, la «consolidata interpretazione giurisprudenziale» nel senso dell'inopponibilità del titolo giudiziale non divenuto irrevocabile prima del fallimento concerne il decreto ingiuntivo e non la sentenza di accertamento. Tale giurisprudenza, in sostanza, nega che al decreto ingiuntivo possa essere applicata analogicamente la norma che l'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall. detta per la sentenza di accertamento pubblicata prima della dichiarazione di fallimento. Ma non si riescono a immaginare ragioni che giustifichino la disapplicazione della disposizione in una fattispecie esattamente corrispondente a quella che essa è volta a disciplinare. Con l'ulteriore, ovvia precisazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo il cui oggetto non è limitato alla verifica dei presupposti per la revoca o la conferma dell'ingiunzione, ma si estende al merito del rapporto controverso, sicché la sentenza di rigetto dell'opposizione è, a tutti gli effetti, una sentenza di accertamento del diritto di credito per il pagamento del quale era stato emesso il decreto (v., ex multis, Cass. 12,3.2019, n. 7020).4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, - t p2 t che liquida - d'ufficio, in mancanza di nota - in C 5.2-0-Y, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per