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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 36726/2022

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e: 16 V2:6 ORDINANZA sul ricorso 25105/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente — per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 14519/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che:

1.1. il tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Tivoli;

1.2. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 7/10/2021, ha promosso, per un motivo, regolamento di competenza avverso l'indicata sentenza;

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria; ritenuto che:

2.1. in tema di ricorso per regolamento di competenza, trova applicazione la regola per cui, in forza del combinato disposto degli artt. 47 e 369, comma 2°, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, a pena d'improcedibilità, insieme al ricorso, anche la copia autentica ed integrale della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine di venditi giorni dalla notificazione del ricorso, l'improcedibilità dello stesso (Cass.

SU n. 9004 del 2009; n. 14536 del 2003; Cass. n. 3372 del 1987; Cass. n. 323/del 1977);

2.2. INel caso in esame, la società ricorrente non ha provveduto a depositare, nel termine sopra indicato, la copia autentica ed integrale della sentenza impugnata per cui, a prescindere dalla mancata contestazione da parte del resistente, il ricorso è improcedibile;

2.3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

2.4. la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza comporta che, ove lo stesso venga integralmente rigettato ovvero sia dichiarato inammissibile o improcedibile, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228/2012 (Cass. n. 13636 del 2020); Reg. comp. 2021 n. 25105 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: 16 V2:6 ORDINANZA sul ricorso 25105/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente — per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 14519/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: 1.1. il tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Tivoli; 1.2. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 7/10/2021, ha promosso, per un motivo, regolamento di competenza avverso l'indicata sentenza; 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria; ritenuto che: 2.1. in tema di ricorso per regolamento di competenza, trova applicazione la regola per cui, in forza del combinato disposto degli artt. 47 e 369, comma 2°, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, a pena d'improcedibilità, insieme al ricorso, anche la copia autentica ed integrale della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine di venditi giorni dalla notificazione del ricorso, l'improcedibilità dello stesso (Cass. SU n. 9004 del 2009; n. 14536 del 2003; Cass. n. 3372 del 1987; Cass. n. 323/del 1977); 2.2. INel caso in esame, la società ricorrente non ha provveduto a depositare, nel termine sopra indicato, la copia autentica ed integrale della sentenza impugnata per cui, a prescindere dalla mancata contestazione da parte del resistente, il ricorso è improcedibile; 2.3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; 2.4. la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza comporta che, ove lo stesso venga integralmente rigettato ovvero sia dichiarato inammissibile o improcedibile, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012 (Cass. n. 13636 del 2020); Reg. comp. 2021 n. 25105 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezion