CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 16724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16424/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 807 /2019 depositata il 6/02/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza n. 223/2012, ha dichiarato l’affrancazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di alcuni terreni e ha quantificato in euro 12.206,85 la somma dovuta dall’enfiteuta per l’affranco da pagare entro il termine del 30/09/2012; 2. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello principale del Mef e dell’Agenzia del demanio (nonché quello incidentale della parte privata), rilevando, per quanto qui interessa, con riferimento alla domanda della P.A. di risoluzione per inadempimento ex art. 1453, cod. civ., o, in alternativa, alla domanda di devoluzione ex art. 972, cod. civ., a causa dell’inadempimento dell’enfiteuta, la quale aveva abusivamente realizzato delle costruzioni sui fondi rustici ed essa concessi: (i) che la devoluzione ex art. 972, cod. civ., non è altro che la risoluzione per inadempimento, prevista in generale per i contratti dall’art. 1453, cod. civ., riferita specificamente all’enfiteusi; (ii) che, in base all’attuale formulazione dell’art. 972, cod. civ., la richiesta di affrancazione prevale sulla richiesta di devoluzione; 3. il Mef e l’Agenzia del demanio hanno proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; la parte privata ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 960, 972, cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha ritenuto prevalente il diritto potestativo dell’enfiteuta all’affrancazione del fondo rispetto al diritto potestativo del concedente alla devoluzione, senza considerare la particolare gravità dell’inadempimento dell’enfiteuta che, nella fattispecie concreta, aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione (realizzando il complesso denominato “Saline 40”) e, con tale condotta contraria a buona fede, aveva maliziosamente raggirato la parte pubblica per una finalità speculativa; 2. il motivo non è fondato; 2.1. la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza tralatizia di questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 1796/1984, 8468/1991), secondo cui il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973, cod. civ., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell’enfiteuta all’affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento (per devoluzione o in applicazione di clausola risolutiva espressa); 3. il ricorso è rigettato; 4. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese gen