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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22819/2026

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di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari applicava a [OSCURATO:PERSONA] lamisura degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, peravere il Tribunale omesso di indicare l’attualità e concretezza delle stesse.

Mancherebbe,nell’impugnata ordinanza, un’effettiva analisi prognostica circa la possibilità di condottereiterative, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore risulti essere la distanzatemporale dai fatti contestati.

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare fatti direato risalenti al 2021, in relazione ai quali era stata già disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, conla motivazione, che, diversamente da quanto contestato, ha logicamente escluso l’idoneità dimeno afflittive misure cautelari sulla base di una ponderata valutazione dell’attualità econcretezza delle esigenze cautelari.

A tanto il Tribunale è pervenuto dopo avertruffa aggravata, provvisoriamente contestato, sia le precedenti contestazioni a caricodell’indagato, anche per reati di natura omogenea al delitto oggetto del procedimento dequo.

In tal senso, il giudizio prognostico negativo è stato basato non soltanto sulle modalitàparticolarmente insidiose della truffa perpetrata (i cui indizi non sono stati, in effetti, neppurecontestati), ma anche sulle spiccate capacità di pianificazione, di mobilità sul territorio e diadattamento esecutivo che, lungi dall’indicare l’occasionalità della condotta contestata, sonostati correttamente ritenuti indicativi di una pericolosità non solo teoricamente contestata,bensì concretamente argomentata.Altrettanto compiutamente disattesa è stata la doglianza relativa al decorso del tempo,reiterata, in tal sede, dal ricorrente in modo del tutto acritico, là dove lamenta la risalenza deltempo del reato ex artt. 73 e 74 d.

P.R. 309/1990, in relazione al quale è stata già disposta lamisura cautelare degli arresti domiciliari.

A tal riguardo, la motivazione ha illustrato comel’indagato, in un’epoca, comunque, non lontanissima (2021) dalla commissione del delitto ditruffa, oggetto del procedimento cautelare de quo, sia risultato inserito in un contesto diillegalità e sia stato già raggiunto da provvedimenti coercitivi della libertà personale, senzache ciò contribuisse a dissuaderlo dalla commissione di ulteriori delitti.

Con correttaapplicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio del riesame,nel valutare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, l’ha,dunque, adeguatamente apprezzata non soltanto sulla base della relativa vicinanza ai fatti incui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ma anche della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, v.

Sez. 6, n. 3043 del27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra,Rv. 282767).

Né la gravata ordinanza può censurarsi, come eccepito dal ricorrente, per avertrascurato le notazioni relative alle sue condizioni personali: a tal proposito, va piuttostorimarcata l’attenzione con cui il Tribunale ha replicato all’istanza di riesame, chiarendo, conesposizione pacata e argomentata, le ragioni per cui proprio la fragilità, ancora attuale, dellacondizione esistenziale dell’indagato abbia sconsigliato l’adozione di misure meramenteprescrittive, non idonee a garantire un presidio adeguato.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari applicava a [OSCURATO:PERSONA] lamisura degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, peravere il Tribunale omesso di indicare l’attualità e concretezza delle stesse. Mancherebbe,nell’impugnata ordinanza, un’effettiva analisi prognostica circa la possibilità di condottereiterative, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore risulti essere la distanzatemporale dai fatti contestati. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare fatti direato risalenti al 2021, in relazione ai quali era stata già disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, conla motivazione, che, diversamente da quanto contestato, ha logicamente escluso l’idoneità dimeno afflittive misure cautelari sulla base di una ponderata valutazione dell’attualità econcretezza delle esigenze cautelari. A tanto il Tribunale è pervenuto dopo avertruffa aggravata, provvisoriamente contestato, sia le precedenti contestazioni a caricodell’indagato, anche per reati di natura omogenea al delitto oggetto del procedimento dequo. In tal senso, il giudizio prognostico negativo è stato basato non soltanto sulle modalitàparticolarmente insidiose della truffa perpetrata (i cui indizi non sono stati, in effetti, neppurecontestati), ma anche sulle spiccate capacità di pianificazione, di mobilità sul territorio e diadattamento esecutivo che, lungi dall’indicare l’occasionalità della condotta contestata, sonostati correttamente ritenuti indicativi di una pericolosità non solo teoricamente contestata,bensì concretamente argomentata.Altrettanto compiutamente disattesa è stata la doglianza relativa al decorso del tempo,reiterata, in tal sede, dal ricorrente in modo del tutto acritico, là dove lamenta la risalenza deltempo del reato ex artt. 73 e 74 d. P.R. 309/1990, in relazione al quale è stata già disposta lamisura cautelare degli arresti domiciliari. A tal riguardo, la motivazione ha illustrato comel’indagato, in un’epoca, comunque, non lontanissima (2021) dalla commissione del delitto ditruffa, oggetto del procedimento cautelare de quo, sia risultato inserito in un contesto diillegalità e sia stato già raggiunto da provvedimenti coercitivi della libertà personale, senzache ciò contribuisse a dissuaderlo dalla commissione di ulteriori delitti. Con correttaapplicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio del riesame,nel valutare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, l’ha,dunque, adeguatamente apprezzata non soltanto sulla base della relativa vicinanza ai fatti incui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ma anche della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, v. Sez. 6, n. 3043 del27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra,Rv. 282767). Né la gravata ordinanza può censurarsi, come eccepito dal ricorrente, per avertrascurato le notazioni relative alle sue condizioni personali: a tal proposito, va piuttostorimarcata l’attenzione con cui il Tribunale ha replicato all’istanza di riesame, chiarendo, conesposizione pacata e argomentata, le ragioni per cui proprio la fragilità, ancora attuale, dellacondizione esistenziale dell’indagato abbia sconsigliato l’adozione di misure meramenteprescrittive, non idonee a garantire un presidio adeguato. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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