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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 09215/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazionesvolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 ottobre 2025 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato, condannato con sentenza di primo grado alla pena detentiva di anni 4e mesi 9 di reclusione per il reat o di cui all’ art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, con quella degli arresti domiciliari. 2.Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di ricorso.

Co il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis cod.proc.pen., in combinato disposto con l’art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen. e 309, comma 9, cod.proc.pen. laddove si ritiene sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. fronteggiabile solo con il massimo presidio custodiale.

Con il secondo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. d), cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen.

Con il terzo motivo (numerato erroneamente come quarto) deduce la manifesta illogicità della motivazione da parte del Tribunale del riesame nella parte dell’ordinanza in cui ritienesussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte dell’ordinanza in cui conferma il massimo presidio custodiale, ritenendo non proporzionata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. 3.Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, erroneamente indicato come proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Infatti, in materia di impugnazioni cautelari personali non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ovvero il giudice che procede, come nel caso di specie, respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen.

L'art. 311 cod.proc.pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente di adire la Corte di legittimità esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, costituendo il ricorso diretto un mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertatee non all'appello, come emerge dal tenore del comma secondo del richiamato art. 311 codice di rito (Sez. 2 , Ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 -01; Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866-01).

2. Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

P.Q.M qualificata l’impugnazione come appello, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod.proc.pen.

Manda alla cancelleria Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.

Così deciso il 18.2.2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazionesvolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 ottobre 2025 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato, condannato con sentenza di primo grado alla pena detentiva di anni 4e mesi 9 di reclusione per il reat o di cui all’ art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, con quella degli arresti domiciliari. 2.Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di ricorso. Co il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis cod.proc.pen., in combinato disposto con l’art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen. e 309, comma 9, cod.proc.pen. laddove si ritiene sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. fronteggiabile solo con il massimo presidio custodiale. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. d), cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. Con il terzo motivo (numerato erroneamente come quarto) deduce la manifesta illogicità della motivazione da parte del Tribunale del riesame nella parte dell’ordinanza in cui ritienesussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte dell’ordinanza in cui conferma il massimo presidio custodiale, ritenendo non proporzionata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. 3.Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, erroneamente indicato come proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Infatti, in materia di impugnazioni cautelari personali non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ovvero il giudice che procede, come nel caso di specie, respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen. L'art. 311 cod.proc.pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente di adire la Corte di legittimità esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, costituendo il ricorso diretto un mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertatee non all'appello, come emerge dal tenore del comma secondo del richiamato art. 311 codice di rito (Sez. 2 , Ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 -01; Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866-01). 2. Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. P.Q.M qualificata l’impugnazione come appello, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 18.2.2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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