CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso il 10 agosto 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. Considerato: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]