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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13995/2026

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ppello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, SilviaSalvadori, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino con cui [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115 del 2002 per averedichiarato falsamente il 7 marzo 2019 la sussistenza delle condizioni di redditopreviste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente all’anno2017, laddove a fronte degli accertamenti effettuati risultava che, per l’anno 2018,il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava ad euro 22.727,00.

Con larecidiva reiterata e infraquinquennale.2.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dello Iannaceaffidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo si deduce la violazione dell’art. 420 bis, 601, 178 e 179 cod.proc. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazioneeffettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a fronte delfatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio in Ceppaloni, via Petrara, dove erano stateeseguite tutte le notifiche del giudizio di primo grado mentre il decreto di citazionea giudizio in appello recava l’indirizzo “Ceppaloni via [OSCURATO:PERSONA] via I vicoloPrebiscito n. 5”.

Ne deriva la nullità dell’intero giudizio di secondo grado.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc.pen.

L’imputazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardava la presentazionedell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 7 marzo 2019.In detta istanza lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava le condizioni di reddito relative all’annofinanziario 2017.

Si trattava, dunque, di una condotta di tipo commissivo che, a benvedere, risultava conforme a quanto accertato dall’Agenzia delle Entraterelativamente a quella annualità.

Il ricorrente, al contrario, è stato condannato perun fatto diverso da quello contestato, avente ad oggetto l’omessa comunicazionedei redditi percepiti dal proprio nucleo familiare, relativamente all’anno 2018.

Sitratta, in tesi difensiva, di un fatto diverso da quello contestato.2.3.

Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 43 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 95 d.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] ha obliterato le censure difensive afferenti alla configurabilità del reato ealla volontarietà della condotta.

Nella sentenza impugnata si assume che ilricorrente, comunicati i redditi relativi all’annualità di riferimento, haconsapevolmente omesso di comunicare i redditi relativi all’anno 2018, facendoapparire una condizione economica difforme rispetto a quella dichiarata.Al contrario, la dichiarazione si riferiva all’anno 2017 e non al 2018 e dagliaccertamenti svolti dall’Agenzia delle Entrate è emerso per l’anno 2017 un redditopercepito era pari a 3.290,00 euro mentre per l’anno d’imposta 2018 un importopari a 22.727,00 euro.

Il giudizio non ha accertato, dunque, la falsità delladichiarazione.

L’imputato inoltre, non ha omesso l’indicazione del reddito percepitodal nucleo familiare per l’anno 2018 per il quale non era maturato il termine dipresentazione della dichiarazione al fisco relativamente al 2018.2.4.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto alrigetto della richiesta di applicazione di una delle sanzioni sostitutive ex art. 20 bisd.lgs. 150/2022.3.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.Occorre premettere che, ai fini dell’esame della doglianza prospettata dalladifesa, stante la natura processuale, è possibile in questa sede un vaglio direttodegli atti del giudizio di merito (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092).L’esame del fascicolo processuale permette di ricostruire nei termini cheseguono le vicende del giudizio di appello.veniva effettuata, in data 13 marzo 2024, notifica a [OSCURATO:PERSONA] mediantedeposito presso la Casa comunale di Ceppaloni da cui si evince la ripetuta assenzadel destinatario all’indirizzo “Ceppaloni via [OSCURATO:PERSONA] via I vicolo Plebiscitonon 4”.

A ciò seguiva la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc. pen.Alle udienze del 12 aprile e dell’8 novembre 2024 il processo veniva rinviatostante la mancata prova dell’avvenuta notifica della quale era disposta larinnovazione per l’udienza del 24 gennaio 2025.Il decreto di citazione per tale udienza veniva notificato a mani di EmilioIannace in data 21 gennaio 2025 dal che discendeva, all’evidenza, il mancatorispetto dei termini a comparire.La Corte territoriale, benché non rilevato dal difensore, presente, sostituto exart. 97, comma 4, cod. proc. pen., preso atto di ciò disponeva il rinvio all’udienzadel 14 maggio 2025 nonché la notifica del verbale al difensore di fiducia (è in attiricevuta di consegna in data 8 aprile 2025).All’udienza del 14 maggio 2025, il difensore presente, sostituto processualedel difensore di fiducia si limitava a informare la Corte di appello che lo “Iannacenon comparirà”.Dalla ricostruzione sin qui operata risulta evidente la manifesta infondatezzadella questione posta dalla difesa che si limita a dedurre, contrariamente a quantosopra evidenziato, che la Corte di appello “ha ritenuto valida la notifica del decretodi citazione in appello effettuata ai sensi degli artt. 161, comma 4, cod. proc. pen.presso il difensore, del tutto obliterando la successiva notifica del decreto a manidello [OSCURATO:PERSONA] nonché quella del verbale di udienza in cui era stato disposto il rinviostante il mancato rispetto dei termini a comparire, allo stesso difensore.2.

E’ fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso con cui si deduce laviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen.Va ricordato il principio affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, secondocui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesiastratta prevista dalla legge cosicché si pervenga a una incertezza in meritoall’oggetto dell’imputazione cui segua un reale pregiudizio per il diritto di difesa.L’indagine non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione esentenza e la violazione è del tutto insussistente allorquando l’imputato, nel corsodell’iter processuale, sia stato in condizione di difendersi in ordine all’oggettodell’imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez.

U,n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).In altri termini un fatto è ontologicamente non in presenza di una meraspecificazione, precisazione o riqualificazione giuridica ma allorquando muta lacondotta tipica (commissiva – omissiva), il nucleo storico naturalistico dell’azione;quando si introduce un diverso momento consumativo o un diverso contenutodell’obbligo violato.

Appare evidente che in tali ipotesi la difesa predisposta rispettoal fatto originariamente contestato, può risultare inidonea a fronteggiare l’addebitoritenuto in sentenza.3.

Nel caso in esame la Corte territoriale alle pagine 3 e 4 ha rilevato chel’appellante, comunicati a marzo 2019 i dati relativi all’annualità del 2017 haomesso consapevolmente di comunicare i redditi per l’anno 2018 con ciòpervenendo ad affermare la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per una condotta diversarispetto a quella descritta nell’imputazione.Invero, la condotta contestata aveva ad oggetto una condotta commissiva (lafalsa dichiarazione nell’istanza di ammissione al patrocinio delle condizioni direddito relativamente all’anno 2017) mentre la condanna si fonda su una condottaomissiva avente ad oggetto la comunicazione delle variazioni reddituali relativeall’anno 2018, obbligo successivo e autonomo ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 115/2002.Il suddetto mutamento incideva sull’epoca di commissione–omissione delreato ma anche sulla linea difensiva, strutturata per dimostrare la veridicità delladichiarazione resa e non a contrastare l’omessa comunicazione di redditi, con tuttaprobabilità, non ancora dichiarabili al fisco.Da quanto detto discende che la Corte territoriale è pervenuta allaaffermazione della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. non per il fatto contestato né per una mera precisazione del themadecidendum, ma per una diversa condotta tipica avente distinto contenuto storico egiuridico con un mutamento essenziale idoneo a pregiudicare in concreto il diritto didifesa.Dall’accoglimento del secondo motivo di appello, discende l’annullamentodella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli.Deciso il 26 febbraio 2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, SilviaSalvadori, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino con cui [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115 del 2002 per averedichiarato falsamente il 7 marzo 2019 la sussistenza delle condizioni di redditopreviste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente all’anno2017, laddove a fronte degli accertamenti effettuati risultava che, per l’anno 2018,il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava ad euro 22.727,00. Con larecidiva reiterata e infraquinquennale.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dello Iannaceaffidato a cinque motivi.2.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 420 bis, 601, 178 e 179 cod.proc. pen. La Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazioneeffettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a fronte delfatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio in Ceppaloni, via Petrara, dove erano stateeseguite tutte le notifiche del giudizio di primo grado mentre il decreto di citazionea giudizio in appello recava l’indirizzo “Ceppaloni via [OSCURATO:PERSONA] via I vicoloPrebiscito n. 5”. Ne deriva la nullità dell’intero giudizio di secondo grado.2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. L’imputazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardava la presentazionedell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 7 marzo 2019.In detta istanza lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava le condizioni di reddito relative all’annofinanziario 2017. Si trattava, dunque, di una condotta di tipo commissivo che, a benvedere, risultava conforme a quanto accertato dall’Agenzia delle Entraterelativamente a quella annualità. Il ricorrente, al contrario, è stato condannato perun fatto diverso da quello contestato, avente ad oggetto l’omessa comunicazionedei redditi percepiti dal proprio nucleo familiare, relativamente all’anno 2018. Sitratta, in tesi difensiva, di un fatto diverso da quello contestato.2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 43 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 95 d.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] ha obliterato le censure difensive afferenti alla configurabilità del reato ealla volontarietà della condotta. Nella sentenza impugnata si assume che ilricorrente, comunicati i redditi relativi all’annualità di riferimento, haconsapevolmente omesso di comunicare i redditi relativi all’anno 2018, facendoapparire una condizione economica difforme rispetto a quella dichiarata.Al contrario, la dichiarazione si riferiva all’anno 2017 e non al 2018 e dagliaccertamenti svolti dall’Agenzia delle Entrate è emerso per l’anno 2017 un redditopercepito era pari a 3.290,00 euro mentre per l’anno d’imposta 2018 un importopari a 22.727,00 euro. Il giudizio non ha accertato, dunque, la falsità delladichiarazione. L’imputato inoltre, non ha omesso l’indicazione del reddito percepitodal nucleo familiare per l’anno 2018 per il quale non era maturato il termine dipresentazione della dichiarazione al fisco relativamente al 2018.2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto alrigetto della richiesta di applicazione di una delle sanzioni sostitutive ex art. 20 bisd.lgs. 150/2022.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.Occorre premettere che, ai fini dell’esame della doglianza prospettata dalladifesa, stante la natura processuale, è possibile in questa sede un vaglio direttodegli atti del giudizio di merito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092).L’esame del fascicolo processuale permette di ricostruire nei termini cheseguono le vicende del giudizio di appello.veniva effettuata, in data 13 marzo 2024, notifica a [OSCURATO:PERSONA] mediantedeposito presso la Casa comunale di Ceppaloni da cui si evince la ripetuta assenzadel destinatario all’indirizzo “Ceppaloni via [OSCURATO:PERSONA] via I vicolo Plebiscitonon 4”. A ciò seguiva la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc. pen.Alle udienze del 12 aprile e dell’8 novembre 2024 il processo veniva rinviatostante la mancata prova dell’avvenuta notifica della quale era disposta larinnovazione per l’udienza del 24 gennaio 2025.Il decreto di citazione per tale udienza veniva notificato a mani di EmilioIannace in data 21 gennaio 2025 dal che discendeva, all’evidenza, il mancatorispetto dei termini a comparire.La Corte territoriale, benché non rilevato dal difensore, presente, sostituto exart. 97, comma 4, cod. proc. pen., preso atto di ciò disponeva il rinvio all’udienzadel 14 maggio 2025 nonché la notifica del verbale al difensore di fiducia (è in attiricevuta di consegna in data 8 aprile 2025).All’udienza del 14 maggio 2025, il difensore presente, sostituto processualedel difensore di fiducia si limitava a informare la Corte di appello che lo “Iannacenon comparirà”.Dalla ricostruzione sin qui operata risulta evidente la manifesta infondatezzadella questione posta dalla difesa che si limita a dedurre, contrariamente a quantosopra evidenziato, che la Corte di appello “ha ritenuto valida la notifica del decretodi citazione in appello effettuata ai sensi degli artt. 161, comma 4, cod. proc. pen.presso il difensore, del tutto obliterando la successiva notifica del decreto a manidello [OSCURATO:PERSONA] nonché quella del verbale di udienza in cui era stato disposto il rinviostante il mancato rispetto dei termini a comparire, allo stesso difensore.2. E’ fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso con cui si deduce laviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen.Va ricordato il principio affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, secondocui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesiastratta prevista dalla legge cosicché si pervenga a una incertezza in meritoall’oggetto dell’imputazione cui segua un reale pregiudizio per il diritto di difesa.L’indagine non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione esentenza e la violazione è del tutto insussistente allorquando l’imputato, nel corsodell’iter processuale, sia stato in condizione di difendersi in ordine all’oggettodell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U,n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).In altri termini un fatto è ontologicamente non in presenza di una meraspecificazione, precisazione o riqualificazione giuridica ma allorquando muta lacondotta tipica (commissiva – omissiva), il nucleo storico naturalistico dell’azione;quando si introduce un diverso momento consumativo o un diverso contenutodell’obbligo violato. Appare evidente che in tali ipotesi la difesa predisposta rispettoal fatto originariamente contestato, può risultare inidonea a fronteggiare l’addebitoritenuto in sentenza.3. Nel caso in esame la Corte territoriale alle pagine 3 e 4 ha rilevato chel’appellante, comunicati a marzo 2019 i dati relativi all’annualità del 2017 haomesso consapevolmente di comunicare i redditi per l’anno 2018 con ciòpervenendo ad affermare la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per una condotta diversarispetto a quella descritta nell’imputazione.Invero, la condotta contestata aveva ad oggetto una condotta commissiva (lafalsa dichiarazione nell’istanza di ammissione al patrocinio delle condizioni direddito relativamente all’anno 2017) mentre la condanna si fonda su una condottaomissiva avente ad oggetto la comunicazione delle variazioni reddituali relativeall’anno 2018, obbligo successivo e autonomo ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 115/2002.Il suddetto mutamento incideva sull’epoca di commissione–omissione delreato ma anche sulla linea difensiva, strutturata per dimostrare la veridicità delladichiarazione resa e non a contrastare l’omessa comunicazione di redditi, con tuttaprobabilità, non ancora dichiarabili al fisco.Da quanto detto discende che la Corte territoriale è pervenuta allaaffermazione della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. non per il fatto contestato né per una mera precisazione del themadecidendum, ma per una diversa condotta tipica avente distinto contenuto storico egiuridico con un mutamento essenziale idoneo a pregiudicare in concreto il diritto didifesa.Dall’accoglimento del secondo motivo di appello, discende l’annullamentodella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli.Deciso il 26 febbraio 2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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