CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 14255/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7114-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCO D'OSTUNI ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in Numero sezionale 160/2022Numero di raccolta generale 14255/2022 persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Data pubblicazione 05/05/2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5900/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato accoglieva l'appello dell' [OSCURATO:PERSONA] della concorrenza e del mercato (breviter, AGCM) contro la sentenza n. 11002/2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro il provvedimento dell'AGCM che ne aveva accertato la partecipazione, unitamente ad altre società, ad un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101, TFUE, in relazione ad una gara CONSIP per l'affidamento di servizi di supporto ed assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 Numero sezionale 160/2022 della funzione di sorveglianza ed audit dei programmi coNumero di raccolta generale 14255/2022-Data pubblicazione 05/05/2022finanziati dall'Unione europea (gara AdA). Il CdS osservava in particolare: -che la società appellata era collegata indiscutibilmente in network ("unità economica") con [OSCURATO:SOCIETA] e che tale vincolo, oltre alle concrete condotte contestate ai suoi rappresentanti, inducevano a considerarla direttamente corresponsabile dell'illecito concorrenziale de quo, ancorchè non direttamente partecipante alla gara CONSIP oggetto dello stesso, secondo la previsione di cui all'art. 101, TFUE, come interpretato anche dalla giurisprudenza unionale; -che, secondo la giurisprudenza - anche- unionale, le intese restrittive della concorrenza possono realizzarsi per "accordo" ovvero per "pratica concordata", essendo quest'ultima sostanzialmente una "collusione" tra imprese al fine dell'alterazione del mercato; -che in caso di "pratica concordata" bisognava accertare che la convergenza dei comportamenti delle imprese coinvolte non avesse altra spiegazione possibile se non appunto quella della comune collusiva volontà di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza; -che il caso di specie doveva essere fatto rientrare in questo tipo di illecito concorrenziale, con particolare riguardo alla parte economica della gara e relativa scontistica, significativamente allineata tra le imprese indagate nelle offerte più alte ed in quelle più basse; -che peraltro vi erano prove indiziarie documentali (mailing tra responsabili di dette imprese) chiaramente inducenti ad un'intesa anticoncorrenziale riguardante il bando CONSIP de quo e che a fronte delle medesime non avevano fondamento le giustificazioni addotte dalle società coinvolte; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 Numero sezionale 160/2022 -che dunque la sentenza appellata doveva considerarsi Numero di raccolta generale 14255/2022Data pubblicazione 05/05/2022 corretta in punto affermazione della responsabilità contestata con il provvedimento AGCM impugnato, mentre era erronea in punto riduzione delle sanzioni irrogate, che dovevano invece essere mantenute come da provvedimento medesimo, accogliendo in tal senso l'appello dell'Autorità. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'AGCM, che successivamente ha depositato una memoria. Regione Lazio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia per la coesione territoriale sono rimasti intimati. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato ha esercitato, in materia disciplinata dal diritto dell'Unione europea, un sindacato gravamente insufficiente ed incompatibile con i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della presunzione di innocenza, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il difetto di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato la interpretato l'art. 101 TFUE in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e non ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte stessa in relazione alla nozione di "unica entità economica". Con il terzo motivo la ricorrente si duole del difetto di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 101, TFUE e l'art. 2 Reg. UE n. 1/2003, in tema di definizione di "pratica concordata" e correlativo onere probatorio in modo contrastante con la giurisprudenza della Corte di giustizia4 di 9 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 dell'Unione europea ed altresì per immotivato inadempimento Numero sezionale 160/2022Numero di raccolta generale 14255/2022 dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte medesima ex art. 2Data pubblicazione 05/05/202267 TFUE. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha - chiaramente- affermato che «In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 - 01) e che «L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018),che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di Numero sezionale 160/2022Numero di raccolta generale 14255/2022 riferimento,tale vizio non è configurabile per "errores in Data pubblicazione 05/05/2022 procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (Sez. U - , Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 - 01). Questa Corte ha altresì affermato che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al dato "qualitativo" della gravità del vizio (cfr. Sez. U, 29085/2019; nello sesso senso, Sez. U, 6460/2020). Ed ancora si è precisato che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (così Sez. U, 32622/2018). La conformità dell’esposto orientamento giurisprudenziale al diritto dell’Unione è stata affermata nella recente sentenza CGUE Randstad -in risposta alla questione pregiudiziale proposta da F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 questa Corte con ordinanza n. 19598/2020- nella quale si è sancito Numero sezionale 160/2022Numero di raccolta generale 14255/2022 che non contrasta con tale diritto una disposizione del diritto Data pubblicazione 05/05/2022 interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. punto 81). Dunque, in sintesi, recentissimamente in sede di prima applicazione di tale giurisprudenza unionale queste stesse SU hanno affermato il principio di diritto che «Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Sez. U - , Ordinanza n. 1454 del 18/01/2022, Rv. 663783 - 01) Si deve pertanto ribadire che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale; b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 Numero sezionale 160/2022 Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al Numero di raccolta generale 14255/2022Data pubblicazione 05/05/2022 sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea. Va comunque disattesa la sollecitazione al promovimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, giacché la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea sarebbe funzionale ad accertare errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell’interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell’Unione; tali errori tuttavia, come detto sopra, non sarebbero comunque sindacabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma Cost.In virtù delle considerazioni che precedono, risulta evidente che le censure collidono manifestamente con i citati arresti giurisprudenziali sia di questa Corte sia della Corte dell'Unione europea, risolvendosi in una riproposizione, senza nemmeno particolari artifizi retorico argomentativi, delle questioni di merito già giudicate dall'AGA, semplicemente "ammantandole" di astratti riferimenti al diritto ed alla giurisprudenza unionali. Peraltro va ulteriormente ribadito che «Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 7114/2021 un oggettivo margine di opinabilità, nel qual caso il sindacato è Numero sezionale 160/2022Numero di raccolta generale 14255/2022 limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di Data pubblicazione 05/05/2022 opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'[OSCURATO:PERSONA]» (ex pluribus, cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021, Rv. 662651 - 01). Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto chiaro che il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione nei termini, ma nei limiti, indicati da tale consolidato arresto giurisprudenziale. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d