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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:355
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0065 - IT Avis juridique important | 61994J0065 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 90/167/CEE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-65/94. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04627 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Inadempimento agli obblighi specifici derivanti da una direttiva e inadempimento all' obbligo generale derivante dall' art. 5 del Trattato (Trattato CEE, artt. 5 e 169) [OSCURATO:PERSONA] uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici derivanti da una direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] causa C-65/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N.

Kakouris, F.A.

Schockweiler e P.J.G.

Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE. 2 Ai sensi dell' art. 15 della direttiva, "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi: ° alle esigenze di cui all' articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992, ° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 3 Il governo belga non contesta di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto.

Deduce soltanto che un progetto di decreto regio è attualmente in elaborazione ed è oggetto di consultazioni tra i dipartimenti interessati. 4 Atteso che la trasposizione non è stata compiuta entro il termine fissato dall' art. 15 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento dedotto in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Dato che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi specifici che gli incombono in forza della direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-374/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-367, e 13 ottobre 1993, causa C-378/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5095). 6 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0065 - IT Avis juridique important | 61994J0065 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 90/167/CEE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-65/94. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04627 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Inadempimento agli obblighi specifici derivanti da una direttiva e inadempimento all' obbligo generale derivante dall' art. 5 del Trattato (Trattato CEE, artt. 5 e 169) [OSCURATO:PERSONA] uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici derivanti da una direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] causa C-65/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE. 2 Ai sensi dell' art. 15 della direttiva, "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi: ° alle esigenze di cui all' articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992, ° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 3 Il governo belga non contesta di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto. Deduce soltanto che un progetto di decreto regio è attualmente in elaborazione ed è oggetto di consultazioni tra i dipartimenti interessati. 4 Atteso che la trasposizione non è stata compiuta entro il termine fissato dall' art. 15 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento dedotto in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Dato che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi specifici che gli incombono in forza della direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-374/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-367, e 13 ottobre 1993, causa C-378/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5095). 6 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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