Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:355
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0065 - IT
Avis juridique important
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61994J0065
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 90/167/CEE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-65/94.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04627
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Inadempimento agli obblighi specifici derivanti da una direttiva e inadempimento all' obbligo generale derivante dall' art. 5 del Trattato
(Trattato CEE, artt. 5 e 169)
[OSCURATO:PERSONA] uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici derivanti da una direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-65/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.
2 Ai sensi dell' art. 15 della direttiva,
"gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alle esigenze di cui all' articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992,
° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.
Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]".
3 Il governo belga non contesta di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto. Deduce soltanto che un progetto di decreto regio è attualmente in elaborazione ed è oggetto di consultazioni tra i dipartimenti interessati.
4 Atteso che la trasposizione non è stata compiuta entro il termine fissato dall' art. 15 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento dedotto in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA].
5 Dato che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi specifici che gli incombono in forza della direttiva, è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì mancato agli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-374/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-367, e 13 ottobre 1993, causa C-378/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5095).
6 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell' art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 15 della detta direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.