Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30013/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2147/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2487/2017depositata il 06/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda ha subito un complesso iter giudiziale (e proviene da un giudizio di rinvio) che può essere così sintetizzato: 1) Con due decreti sindacali del 25 luglio 1980, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’espropriazione definitiva di due porzioni di terreno edificabile appartenenti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e occupate d’urgenza per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ex l. 865/1971, delegati a due cooperative edilizie; 2) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con due atti notificati il 25 agosto 1980 al Comune, ha proposto, dinanzi alla CdA di Napoli - sez. distaccata Salerno, opposizione alle stime dell’indennità di espropriazione.

I giudizi sono stati successivamente abbandonati e il 26 settembre 1984 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha riscosso gli indennizzi depositati; 3) Con atti notificati il 29 luglio 1999, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente convenuto il Comune in due giudizi dinanzi al Tribunale di Salerno, per chiedere la determinazione dell’indennità di esproprio secondo il criterio del valore venale ex L. 2359/1865;3) il Tribunale di Salerno, con sent. n. 3009/2002 e n. 999/2003, si è dichiarato incompetente e ha affermato, a norma dell’art. 19 L. 865/71, la competenza funzionale in unico grado della CdA di Salerno; 4) i figli ed eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sig.ri Vittorio, Roberto e Michelangelo de Falco hanno riassunto i giudizi dinanzi alla CdA di Salerno, che, con sent. n. 204/2007, ha rigettato le domande, ritenendo che l’abbandono del giudizio di opposizione instaurato nel 1980 aveva determinato la definitività della stima, essendosi già consumata l’azione e operando la decadenza ex art. 19 L. 865/1971; 5) i sig.ri de Falco hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CdA di Salerno; 6) la Corte di Cassazione, con sent. n. 18201/2012, ha accolto il ricorso e rinviato la causa dinanzi alla CdA di Napoli, ritenendo che: a) l’azione introdotta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 dinanzi al Tribunale di Salerno non era una reiterata opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, bensì era volta alla liquidazione dell’integrazione dell’indennità di esproprio, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale e non del termine di decadenza ex art. 19 L. 865/1971; b) l’integrazione dell’indennizzo in questione andava commisurata al valore venale del bene ex L. 2359/1865, risultando applicabile tale normativa in ragione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983 con cui erano stati dichiarati incostituzionali i criteri ex art. 16 L. 865/71 e art. 1 L. 385/89, applicati nei decreti sindacali del 1980 per la determinazione delle indennità di esproprio.

I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 13 novembre 2013, hanno riassunto il giudizio dinanzi alla CdA di Napoli nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituito il Comune, richiedendo il rigetto delle domande attoree.

Nel corso del giudizio è stata disposta CTU per determinare il valore venale dei beni espropriati.

La CdA di Napoli, con sent. n. 2487/2017, ha accolto le domande dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Comune al pagamento dell’importo di € 280.817,14 a titolo di indennità di esproprio e di indennità di occupazione legittima delle due porzioni di terreno, ritenendo che: 1) alla CdA spettava soltanto di stabilire il controvalore monetario delle indennità e di esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, essendo precluso ogni sindacato sul tema della prescrizione in seguito alla decisione della Suprema Corte; 2) vi era legittimazione passiva del Comune rispetto alle azioni proposte dagli attori; 3) sulla scorta delle valutazioni del CTU, il valore dei terreni andava stabilito alla data del 1980 nella somma di €/mq 13,40; 4) andava riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme secondo il tasso medio di rendimento netto dei BOT a 3, 6 e 12 mesi, sulla scorta di quanto stabilito in materia di maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c. da Cass. Civ., Sez.

Unite, Sent. n. 19499/2008, oltre agli interessi legali.

Avverso la Sentenza della Corte d ’ Appello di Napoli, sez.

I civile, n. 2487/2017, R.G. 4734/2013, depositata il 6 giugno 2017, non notificata il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di 4 motivi.

Resistono i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve anzitutto essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai controricorrenti perchè la relazione di notifica, il ricorso per cassazione e la procura speciale allegati alla PEC inoltrata al difensore dei controcorrenti ex L. 53/1994 sono privi di firma digitale; infatti è presente nel fascicolo la procura speciale rilasciata a margine del ricorso dal Sindaco del Comune e tale procura è valida anche se la firma apposta in calce ed autenticata dal difensore è illeggibile in quanto nella medesima procura si legge che il firmatario è il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto identificato o identificabile.

I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). 2) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Nei primi due motivi il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la CdA ha errato laddove ha escluso dal perimetro della decisione ogni valutazione sulla prescrizione del diritto vantato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’intervenuta pronuncia della Suprema Corte n. 18201/2012.

Il ricorrente sostiene, infatti, di aver esaustivamente dedotto l’intervenuta prescrizione del diritto, su cui, tuttavia, la CdA ha omesso di pronunciarsi.

Inoltre la Cda ha errato laddove ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dal Comune, attraverso cui avrebbe potuto rilevare sia l’intervenuta prescrizione del diritto dei sig.ri Falco, sia l’infondatezza delle domande in ragione della legittimità dell’azione amministrativa di espropriazione esercitata dal Comune.

I primi due motivi sono infondati perché deve ritenersi corretta la statuizione della CdA di escludere dal perimetro della decisione ogni sindacato sulla prescrizione.

In particolare il secondo motivo è infondato, poiché tende a rimettere in discussione principi affermati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 18201/2012.

Al riguardo appare opportuno riportare qui di seguito il brano della suddetta sentenza nr.18201/2012: “Risulta ancora che l'azione introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dinanzi al Tribunale e poi riassunta innanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale ha reso la sentenza oggetto del presente ricorso, consisteva non in reiterata opposizione alla stima dell'indennità liquidata col decreto ablativo (in via generale soggetta al termine decadenziale di cui alla ) ma che era volta alla liquidazione dell'integrazione dell'indennizzo in questione, che in tesi avrebbe dovuto essere commisurato al valore venale del bene ex lege n. 2359 del 1965, essendo stata nel frattempo dichiarata incostituzionale, con la citata sentenza n. del 1993 , anche la , attributiva del diritto al conguaglio (e non essendo ancora entrato in vigore la - dotato di effetto espressamente retroattivo - e peraltro dichiarato in costituzionale con sentenza n. del 2007 ).

Come noto (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. del 1999;) l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere l'integrazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui alla , bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tema cfr. tra le altre, Cass. n. del 1999), in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa in base ai criteri di cui alla dichiarati incostituzionali con sentenza n. del 30.01.1980 e reiterati con salvezza di conguaglio dalla , non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile purché tale diversa ed autonoma azione sia proposta nel termine di prescrizione decennale (tema sul quale nella specie non risulta essere stata tempestivamente sollevata alcuna questione).

Pertanto deve ritenersi che la Suprema Corte nella citata sentenza ha affermato che non era stata tempestivamente sollevata alcuna questione sulla prescrizione e correttamente la Corte di Appello, attenendosi a quanto a lei demandato nel giudizio di rinvio, ha espressamente delimitato il perimetro decisorio alla sola quantificazione del dovuto. 3) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.).

La CdA avrebbe errato laddove, nonostante le contestazioni mosse alle valutazioni del CTU da parte del CTP del Comune, ha acriticamente aderito alle risultanze del CTU sulla determinazione del valore dei terreni (€/mq 13,40), senza indicare in motivazione le ragioni dell’infondatezza dei rilievi del CTP.

Il terzo motivo è infondato, sia perché la CdA ha esposto in sentenza una completa analisi critica della CTU, sia perché le contestazioni mosse dal CTP erano già state valutate dallo stesso CTU, sia perché il ricorrente, nelle conclusioni del giudizio innanzi alla CdA, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alle conclusioni del CTU. 4) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato laddove ha applicato in via automatica la rivalutazione monetaria alle somme dovute a titolo di indennità.

Secondo il ricorrente, infatti, avendo l’indennità di esproprio natura di debito di valuta, la stessa non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, ma occorre dimostrare il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., che, nel caso di specie, non era stato provato dagli attori (sul punto richiama Corte Cost., Sent. n. 71/2015 e Cass. civ., Sez.

I., Sent. n. 10190/2015).

Il quarto motivo è inammissibile dal momento che la CdA non ha liquidato la rivalutazione monetaria, bensì il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., in linea con quanto stabilito da Cass. Civ., Sez.

Unite, Sent. n. 19499/2008.Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non ha proposto e argomentato alcuna censura specifica sulla mancanza di prova del maggior danno riconosciuto dalla Corte di Appello sicchénon resta che dichiarare il motivo inammissibile.

Per quanto sopra devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il quarto con condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi tre motivi di ricorso, inammissibile il quarto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che si liquidano in € 5.200,00, di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2147/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2487/2017depositata il 06/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda ha subito un complesso iter giudiziale (e proviene da un giudizio di rinvio) che può essere così sintetizzato: 1) Con due decreti sindacali del 25 luglio 1980, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’espropriazione definitiva di due porzioni di terreno edificabile appartenenti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e occupate d’urgenza per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ex l. 865/1971, delegati a due cooperative edilizie; 2) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con due atti notificati il 25 agosto 1980 al Comune, ha proposto, dinanzi alla CdA di Napoli - sez. distaccata Salerno, opposizione alle stime dell’indennità di espropriazione. I giudizi sono stati successivamente abbandonati e il 26 settembre 1984 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha riscosso gli indennizzi depositati; 3) Con atti notificati il 29 luglio 1999, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente convenuto il Comune in due giudizi dinanzi al Tribunale di Salerno, per chiedere la determinazione dell’indennità di esproprio secondo il criterio del valore venale ex L. 2359/1865;3) il Tribunale di Salerno, con sent. n. 3009/2002 e n. 999/2003, si è dichiarato incompetente e ha affermato, a norma dell’art. 19 L. 865/71, la competenza funzionale in unico grado della CdA di Salerno; 4) i figli ed eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sig.ri Vittorio, Roberto e Michelangelo de Falco hanno riassunto i giudizi dinanzi alla CdA di Salerno, che, con sent. n. 204/2007, ha rigettato le domande, ritenendo che l’abbandono del giudizio di opposizione instaurato nel 1980 aveva determinato la definitività della stima, essendosi già consumata l’azione e operando la decadenza ex art. 19 L. 865/1971; 5) i sig.ri de Falco hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CdA di Salerno; 6) la Corte di Cassazione, con sent. n. 18201/2012, ha accolto il ricorso e rinviato la causa dinanzi alla CdA di Napoli, ritenendo che: a) l’azione introdotta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 dinanzi al Tribunale di Salerno non era una reiterata opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, bensì era volta alla liquidazione dell’integrazione dell’indennità di esproprio, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale e non del termine di decadenza ex art. 19 L. 865/1971; b) l’integrazione dell’indennizzo in questione andava commisurata al valore venale del bene ex L. 2359/1865, risultando applicabile tale normativa in ragione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983 con cui erano stati dichiarati incostituzionali i criteri ex art. 16 L. 865/71 e art. 1 L. 385/89, applicati nei decreti sindacali del 1980 per la determinazione delle indennità di esproprio. I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 13 novembre 2013, hanno riassunto il giudizio dinanzi alla CdA di Napoli nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito il Comune, richiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel corso del giudizio è stata disposta CTU per determinare il valore venale dei beni espropriati. La CdA di Napoli, con sent. n. 2487/2017, ha accolto le domande dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Comune al pagamento dell’importo di € 280.817,14 a titolo di indennità di esproprio e di indennità di occupazione legittima delle due porzioni di terreno, ritenendo che: 1) alla CdA spettava soltanto di stabilire il controvalore monetario delle indennità e di esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, essendo precluso ogni sindacato sul tema della prescrizione in seguito alla decisione della Suprema Corte; 2) vi era legittimazione passiva del Comune rispetto alle azioni proposte dagli attori; 3) sulla scorta delle valutazioni del CTU, il valore dei terreni andava stabilito alla data del 1980 nella somma di €/mq 13,40; 4) andava riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme secondo il tasso medio di rendimento netto dei BOT a 3, 6 e 12 mesi, sulla scorta di quanto stabilito in materia di maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c. da Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. n. 19499/2008, oltre agli interessi legali. Avverso la Sentenza della Corte d ’ Appello di Napoli, sez. I civile, n. 2487/2017, R.G. 4734/2013, depositata il 6 giugno 2017, non notificata il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di 4 motivi. Resistono i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve anzitutto essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai controricorrenti perchè la relazione di notifica, il ricorso per cassazione e la procura speciale allegati alla PEC inoltrata al difensore dei controcorrenti ex L. 53/1994 sono privi di firma digitale; infatti è presente nel fascicolo la procura speciale rilasciata a margine del ricorso dal Sindaco del Comune e tale procura è valida anche se la firma apposta in calce ed autenticata dal difensore è illeggibile in quanto nella medesima procura si legge che il firmatario è il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto identificato o identificabile. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). 2) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Nei primi due motivi il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la CdA ha errato laddove ha escluso dal perimetro della decisione ogni valutazione sulla prescrizione del diritto vantato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’intervenuta pronuncia della Suprema Corte n. 18201/2012. Il ricorrente sostiene, infatti, di aver esaustivamente dedotto l’intervenuta prescrizione del diritto, su cui, tuttavia, la CdA ha omesso di pronunciarsi. Inoltre la Cda ha errato laddove ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dal Comune, attraverso cui avrebbe potuto rilevare sia l’intervenuta prescrizione del diritto dei sig.ri Falco, sia l’infondatezza delle domande in ragione della legittimità dell’azione amministrativa di espropriazione esercitata dal Comune. I primi due motivi sono infondati perché deve ritenersi corretta la statuizione della CdA di escludere dal perimetro della decisione ogni sindacato sulla prescrizione. In particolare il secondo motivo è infondato, poiché tende a rimettere in discussione principi affermati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 18201/2012. Al riguardo appare opportuno riportare qui di seguito il brano della suddetta sentenza nr.18201/2012: “Risulta ancora che l'azione introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dinanzi al Tribunale e poi riassunta innanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale ha reso la sentenza oggetto del presente ricorso, consisteva non in reiterata opposizione alla stima dell'indennità liquidata col decreto ablativo (in via generale soggetta al termine decadenziale di cui alla ) ma che era volta alla liquidazione dell'integrazione dell'indennizzo in questione, che in tesi avrebbe dovuto essere commisurato al valore venale del bene ex lege n. 2359 del 1965, essendo stata nel frattempo dichiarata incostituzionale, con la citata sentenza n. del 1993 , anche la , attributiva del diritto al conguaglio (e non essendo ancora entrato in vigore la - dotato di effetto espressamente retroattivo - e peraltro dichiarato in costituzionale con sentenza n. del 2007 ). Come noto (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. del 1999;) l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere l'integrazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui alla , bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tema cfr. tra le altre, Cass. n. del 1999), in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa in base ai criteri di cui alla dichiarati incostituzionali con sentenza n. del 30.01.1980 e reiterati con salvezza di conguaglio dalla , non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile purché tale diversa ed autonoma azione sia proposta nel termine di prescrizione decennale (tema sul quale nella specie non risulta essere stata tempestivamente sollevata alcuna questione). Pertanto deve ritenersi che la Suprema Corte nella citata sentenza ha affermato che non era stata tempestivamente sollevata alcuna questione sulla prescrizione e correttamente la Corte di Appello, attenendosi a quanto a lei demandato nel giudizio di rinvio, ha espressamente delimitato il perimetro decisorio alla sola quantificazione del dovuto. 3) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.). La CdA avrebbe errato laddove, nonostante le contestazioni mosse alle valutazioni del CTU da parte del CTP del Comune, ha acriticamente aderito alle risultanze del CTU sulla determinazione del valore dei terreni (€/mq 13,40), senza indicare in motivazione le ragioni dell’infondatezza dei rilievi del CTP. Il terzo motivo è infondato, sia perché la CdA ha esposto in sentenza una completa analisi critica della CTU, sia perché le contestazioni mosse dal CTP erano già state valutate dallo stesso CTU, sia perché il ricorrente, nelle conclusioni del giudizio innanzi alla CdA, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alle conclusioni del CTU. 4) Error in judicando - violazione di legge e/o falsa applicazione di legge (art. 60 L. n. 865/1971) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato laddove ha applicato in via automatica la rivalutazione monetaria alle somme dovute a titolo di indennità. Secondo il ricorrente, infatti, avendo l’indennità di esproprio natura di debito di valuta, la stessa non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, ma occorre dimostrare il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., che, nel caso di specie, non era stato provato dagli attori (sul punto richiama Corte Cost., Sent. n. 71/2015 e Cass. civ., Sez. I., Sent. n. 10190/2015). Il quarto motivo è inammissibile dal momento che la CdA non ha liquidato la rivalutazione monetaria, bensì il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., in linea con quanto stabilito da Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. n. 19499/2008.Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non ha proposto e argomentato alcuna censura specifica sulla mancanza di prova del maggior danno riconosciuto dalla Corte di Appello sicchénon resta che dichiarare il motivo inammissibile. Per quanto sopra devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il quarto con condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta i primi tre motivi di ricorso, inammissibile il quarto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che si liquidano in € 5.200,00, di cui
Sentenza Cassazione n. 30013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris