Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:924
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0509
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
27 novembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto relativo ad un conto bancario – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Proposta del giudice di riduzione del credito per un importo corrispondente all’applicazione di una clausola considerata abusiva – Accettazione da parte del professionista e facoltà di reclamare tale importo in un procedimento successivo – Principio di effettività – Partecipazione del consumatore al controllo del carattere potenzialmente abusivo di una clausola contrattuale»
Nella causa C‑509/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Arucas (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Arucas, Spagna), con decisione del 30 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA].
contro
M.H.S.,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. Cherubini, avvocato dello Stato;
–
per la Commissione europea, da I. [OSCURATO:PERSONA] e P. Kienapfel, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]., cessionaria di un credito relativo a un contratto di conto corrente bancario aperto a nome di un consumatore, M.H.S., diretto ad ottenere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento per un debito pecuniario derivante da tale contratto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il considerando 24 della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:
«Considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
4
L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
5
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto spagnolo
La LEC
6
L’articolo 815, paragrafo 3, della Ley 1/2000 de [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 1/2000, recante promulgazione del codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LEC»), così dispone:
«Qualora dai documenti allegati alla domanda si evinca che l’importo reclamato non è corretto, il cancelliere ne dà comunicazione al giudice, il quale eventualmente, mediante ordinanza, può invitare il richiedente ad accettare o a respingere una proposta di ingiunzione di pagamento avente ad oggetto un importo inferiore a quello inizialmente richiesto, che ha cura di determinare.
Parimenti, se si ritiene che il credito si fondi su un contratto stipulato tra una società o un professionista e un consumatore o un utente, il cancelliere, prima di emettere un’ingiunzione di pagamento, deve informare il giudice il quale, se ritiene che una delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda, o sulla cui base è determinato l’importo dovuto, possa essere qualificata come abusiva, può emettere, mediante ordinanza, una proposta di ingiunzione di pagamento per l’importo che risulti escludendo, dall’importo reclamato, l’importo derivante dall’applicazione della clausola.
In entrambi i casi, il richiedente deve accettare o respingere la proposta formulatagli entro dieci giorni, fermo restando che il silenzio mantenuto da parte sua vale accettazione. Posto che l’accettazione del richiedente non può essere considerata in nessun caso come una rinuncia parziale ai propri diritti, la parte non adempiuta può essere invocata solo promuovendo un corrispondente giudizio di accertamento.
Se la proposta viene accettata, il convenuto è tenuto a pagare tale importo.
In caso contrario, il richiedente decade dai suoi diritti, che potrà ancora reclamare solo promuovendo un corrispondente giudizio di accertamento.
L’ordinanza emessa in quest’ultimo caso è direttamente impugnabile dalla parte costituita in giudizio».
7
Ai sensi dell’articolo 818, paragrafo 1, primo comma, LEC:
«Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia viene risolta definitivamente all’esito del relativo procedimento e la sentenza adottata ha autorità di cosa giudicata».
Legge recante le norme generali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
8
L’articolo 83 della novellazione della legge recante le norme generali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, approvata mediante il [OSCURATO:PERSONA] 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo n. 1/2007, novellazione della legge recante le norme generali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte. A tal fine il giudice, dopo aver sentito le parti, dichiara la nullità delle clausole abusive inserite nel contratto, il quale tuttavia rimane vincolante per le parti nei medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza tali clausole.
Le condizioni inserite nei contratti in modo non trasparente a danno dei consumatori sono nulle di pieno diritto».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
Il 16 aprile 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi allo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Arucas (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Arucas, Spagna), giudice del rinvio, una domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di M.H.S, con la quale essa ha chiesto il pagamento della somma di EUR 1234,01, di cui EUR 229,17 a titolo di importo principale, EUR 38,73 a titolo di interessi ordinari, EUR 39,68 a titolo di interessi di mora e EUR 921,15 a titolo di spese o commissioni, corrispondenti a un credito ceduto dalla banca B.S.A. Tale credito è relativo ad un contratto che M.H.S. ha concluso il 16 marzo 2018 con la banca B.S.A., avente ad oggetto l’apertura di un conto bancario.
10
Poiché si tratta di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il giudice del rinvio ne è stato informato dal cancelliere, conformemente all’articolo 815, paragrafo 3, LEC, affinché esso esamini l’eventuale carattere abusivo delle clausole sulle quali si fonda la domanda d’ingiunzione di pagamento.
11
Nell’esaminare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 815, paragrafo 3, LEC con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 93/13, letta alla luce della giurisprudenza della Corte.
12
Tale giudice rileva che, in caso di accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 815, paragrafo 3, LEC, il giudice investito della domanda d’ingiunzione di pagamento deve limitarsi a proporre una riduzione dell’importo del credito, escludendo quello risultante dall’applicazione di una siffatta clausola. Tale disposizione prevede che l’accettazione di tale proposta da parte del richiedente l’ingiunzione di pagamento non implica una rinuncia all’importo respinto da detto giudice, dato che il medesimo richiedente può sempre chiederne il pagamento promuovendo un giudizio di accertamento.
13
Di conseguenza, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 815 LEC non consente di dichiarare la nullità delle clausole considerate abusive laddove, ai sensi dell’articolo 83 della legge recante le norme generali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, siffatte clausole sono nulle
ipso iure
e sono considerate come non scritte. Esso ritiene che il consumatore resti così vincolato da clausole contrattuali malgrado queste ultime, in esito all’esame effettuato dal giudice investito della domanda d’ingiunzione di pagamento, siano state qualificate come abusive.
14
In tali circostanze, lo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Arucas (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Arucas) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che una procedura di controllo giurisdizionale che si limiti ad escludere dalla domanda presentata dall’imprenditore o dal professionista gli importi che si fondano su clausole abusive, potendo l’imprenditore o il professionista reclamare questi stessi importi in un altro procedimento, può costituire un ‟mezzo adeguato ed efficace” per evitare che il consumatore o l’utente sia vincolato da tali clausole abusive.
2)
Se gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 815, paragrafo 3, [LEC], che, in sede di procedimento d’ingiunzione, limita le conseguenze del controllo del carattere abusivo all’esclusione, dalla domanda presentata da un imprenditore o da un professionista, degli importi che si fondano su clausole abusive, senza trarre da tale esame tutte le conseguenze derivanti, ai sensi del diritto nazionale, dall’accertamento di tale carattere abusivo, quali la dichiarazione di nullità.
3)
Se gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 815, paragrafo 3, [LEC], che non prevede la partecipazione del consumatore o dell’utente al controllo, da parte del giudice, del carattere abusivo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
Sulla ricevibilità
15
Il governo spagnolo esprime dubbi quanto alla ricevibilità della prima e della seconda questione a causa del loro carattere ipotetico, in quanto esse riguarderebbero un procedimento diverso da quello dell’ingiunzione di pagamento, vale a dire un eventuale giudizio di accertamento che consenta, conformemente al diritto nazionale, l’esame di domande diverse da quelle presentate nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento.
16
Occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità del procedimento principale, la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Una volta che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma del diritto dell’Unione la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che una questione pregiudiziale che verte sul diritto dell’Unione gode di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una simile questione solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli),
C‑208/21
,
EU:C:2023:64
, punti
42
e
43
nonché giurisprudenza ivi citata].
17
Non è questo il caso della fattispecie in esame.
18
Infatti, la decisione di rinvio descrive in modo sufficientemente preciso il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale, il quale riguarda una domanda di ingiunzione di pagamento relativa a un credito pecuniario derivante da un contratto di apertura di un conto corrente bancario. Gli elementi forniti dal giudice del rinvio consentono di determinare sia la portata delle questioni sollevate sia il loro nesso con l’oggetto di tale procedimento. In particolare, con la prima e con la seconda questione il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, di una normativa nazionale secondo la quale il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento può formulare una proposta d’ingiunzione di pagamento vertente su un importo diminuito del valore corrispondente all’applicazione di una clausola contrattuale che ha giudicato abusiva, senza poter annullare quest’ultima, in quanto la parte del credito respinta può essere successivamente rivendicata dal creditore nell’ambito di un giudizio di accertamento.
19
In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione della direttiva 93/13 richiesta nella prima e nella seconda questione non abbia nessun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica.
20
Pertanto, dette questioni devono essere dichiarata ricevibili.
Nel merito
21
Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il giudice investito da un professionista di una domanda d’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore possa formulare una proposta di riduzione dell’importo del credito, che escluda gli importi risultanti dall’applicazione di una clausola contrattuale che ha giudicato abusiva, senza poter dichiarare a tale titolo la nullità di quest’ultima, e, dall’altro, che il medesimo professionista, dopo l’accettazione di tale proposta, abbia la facoltà di avviare un altro giudizio al fine di recuperare, presso il consumatore di cui trattasi, l’importo del credito respinto da detto giudice.
22
Occorre anzitutto ricordare che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑600/19
,
EU:C:2022:394
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
23
L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché le clausole contrattuali abusive non vincolino il consumatore, senza che quest’ultimo abbia bisogno di proporre un ricorso e ottenere una sentenza che confermi il carattere abusivo di dette clausole [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
37
).
24
Tale disposizione dev’essere considerata una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno. Si tratta, inoltre, di una disposizione imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15
,
EU:C:2016:980
, punti
54
e
55
).
25
Da ciò discende, in primo luogo, che spetta al giudice nazionale, alle condizioni stabilite dal suo diritto, valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della citata direttiva ed escluderne l’applicazione affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, tranne qualora il consumatore vi si opponga [sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva),
C‑170/21
,
EU:C:2022:518
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata].
26
In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola del contratto dichiarata abusiva, anche le clausole che non sono state qualificate come tali. Infatti l’obiettivo perseguito da tale disposizione, in particolare dalla seconda parte della sua frase, consiste non nell’annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive bensì nel ristabilire l’equilibrio tra le parti disapplicando le clausole giudicate abusive, mantenendo nel contempo, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto di cui trattasi. Tale contratto, in linea di principio, deve sussistere senz’altra modifica oltre a quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Pertanto detto contratto può essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una siffatta sopravvivenza del medesimo contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile [sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva),
C‑170/21
,
EU:C:2022:518
, punti
34
e
35
nonché giurisprudenza ivi citata].
27
Inoltre, in considerazione della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il considerando 24 della medesima, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito,
C‑618/10
,
EU:C:2012:349
, punto
68
, e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑600/19
,
EU:C:2022:394
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata).
28
Benché sia vero che la Corte ha già inquadrato, in più occasioni, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in questione ciò non toglie che, in linea di principio, e come discende dal dettato dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che tali procedure rientrano dunque nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio di autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑724/22
,
EU:C:2024:182
, punti
30
e giurisprudenza ivi citata).
29
Per quanto riguarda, da un lato, il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di nessun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
30
Per quanto riguarda, dall’altro, il principio di effettività, si deve rilevare che ogni caso in cui sorge la questione se una norma nazionale di procedura renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità nonché, se del caso, dei principi alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Tuttavia, le caratteristiche specifiche dei procedimenti non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere i consumatori in forza delle disposizioni della direttiva 93/13 (sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑725/19
,
EU:C:2022:396
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
31
Inoltre la Corte ha precisato che l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di garantire l’effettività dei diritti spettanti agli individui in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (sentenza del 24 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑351/23
,
EU:C:2025:474
, punto
53
e giurisprudenza ivi citata).
32
A tal riguardo, si deve rammentare che la tutela effettiva dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale preveda, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o del procedimento di esecuzione di una siffatta ingiunzione, un controllo d’ufficio, da parte di un giudice, della natura potenzialmente vessatoria delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi (sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko,
C‑448/17
,
EU:C:2018:745
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
33
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nel diritto processuale spagnolo, il procedimento d’ingiunzione di pagamento costituisce un procedimento non contraddittorio, limitato al recupero di crediti pecuniari e volto a garantire un recupero rapido ed efficace dei crediti scaduti, liquidi ed esigibili.
34
Pertanto, una domanda d’ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto un credito fondato su un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, è comunicata dal cancelliere al giudice, conformemente all’articolo 815, paragrafo 3, LEC, ai fini del controllo d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo di qualsiasi clausola contrattuale su cui si fonda la domanda o che determina l’importo esigibile. Qualora il giudice ritenga che una delle clausole di cui trattasi possa essere qualificata abusiva egli può, mediante ordinanza, formulare una proposta in merito alla riduzione dell’importo del credito, che escluda gli importi risultanti dall’applicazione di detta clausola.
35
Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, le clausole contrattuali abusive, che fondano la domanda d’ingiunzione di pagamento o determinano l’importo esigibile del credito reclamato, non produrranno nessun effetto nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento, in quanto saranno disapplicate dal giudice ancor prima che il consumatore, se del caso, sia tenuto a pagare il suo debito. Spetta al professionista ricorrere, eventualmente, ad un successivo giudizio di accertamento al fine di ottenere il recupero integrale del suo credito.
36
Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, occorre rilevare al riguardo che, come sottolineato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, nell’ambito di quest’ultimo procedimento il giudice adito può controllare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore nonché, se del caso, dichiarare nulle le clausole contrattuali abusive.
37
Inoltre, ad ogni buon fine occorre rilevare che la Commissione ha precisato, nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, che, conformemente all’articolo 818 LEC, quando un consumatore propone opposizione all’ingiunzione di pagamento in tempo utile, il procedimento d’ingiunzione di pagamento viene chiuso dal cancelliere e sostituito da un giudizio, nell’ambito del quale tanto il consumatore quanto il professionista godono del loro diritto di essere sentiti e il giudice adito può procedere, d’ufficio o su domanda del consumatore, a un controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali che può condurre non solo all’esclusione dell’importo fondato su una clausola considerata abusiva, ma anche all’accertamento della nullità di quest’ultima. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare il contenuto preciso di detta disposizione nazionale.
38
Risulta quindi, da un lato, che l’articolo 815, paragrafo 3, LEC prevede un controllo d’ufficio, da parte del giudice, del carattere abusivo delle clausole contrattuali, i cui effetti si limitano all’oggetto preciso della domanda d’ingiunzione di pagamento, conformemente alla natura e alla finalità di tale procedimento, posto che esso comporta un’eventuale riduzione dell’importo del credito reclamato senza che si dichiari la nullità delle clausole considerate abusive. Dall’altro, il procedimento avviato a seguito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento proposta dal consumatore in applicazione dell’articolo 818 LEC, nonché il giudizio di accertamento eventualmente promosso dal professionista richiedente ai sensi dell’articolo 815, paragrafo 3, LEC, possono sfociare in un controllo del carattere abusivo della clausola di cui trattasi, in contraddittorio tra le parti, e, se del caso, in una dichiarazione di nullità di tale clausola, o persino di tale contratto, da parte del giudice adito.
39
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il giudice investito da un professionista di una domanda d’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore possa formulare una proposta di riduzione dell’importo del credito, che escluda gli importi risultanti dall’applicazione di una clausola contrattuale che ha giudicato abusiva, senza poter dichiarare a tale titolo la nullità di quest’ultima, e, dall’altro, che il medesimo professionista, dopo l’accettazione di tale proposta, abbia la facoltà di avviare un altro giudizio al fine di recuperare, presso il consumatore di cui trattasi, l’importo del credito respinto da detto giudice, purché il citato consumatore possa ottenere, in esito ad altri giudizi, una dichiarazione di nullità della clausola contrattuale giudicata abusiva.
Sulla terza questione
40
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo, da parte del giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento proposta da un professionista nei confronti di tale consumatore, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali sulle quali si fonda detta domanda o che determinano l’importo del credito reclamato.
41
A tal riguardo occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, di regola, il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in causa il diritto di consultare i documenti e le osservazioni presentati al giudice dalla controparte e di discuterli ma implica, parimenti, il diritto delle parti di conoscere e discutere i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. La Corte ha sottolineato che, per soddisfare gli obblighi connessi al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano dibattere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenza del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑472/11
,
EU:C:2013:88
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
42
Da ciò discende che, nell’ipotesi in cui il giudice nazionale, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone, o che gli sono stati comunicati in seguito a misure istruttorie adottate d’ufficio a tal fine, che una clausola rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d’ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo, esso deve informarne, di norma, le parti in causa e invitare le medesime a dibatterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali (sentenza del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑472/11
,
EU:C:2013:88
, punti
31
e
36
).
43
Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, quando il debitore consumatore non partecipa al procedimento fino all’emissione di tale ingiunzione di pagamento, è tenuto a disapplicare d’ufficio una clausola abusiva del contratto concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui una parte del credito reclamato è fondata. In quest’ipotesi il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun’altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta al medesimo giudice verificare [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva),
C‑170/21
,
EU:C:2022:518
, punto
38
].
44
Nel caso di specie, alla luce delle norme processuali nazionali che disciplinano lo svolgimento del procedimento d’ingiunzione di pagamento descritto nei punti da 34 a 38 della presente sentenza, il fatto che l’articolo 815, paragrafo 3, LEC non preveda la partecipazione del consumatore al controllo del carattere abusivo di una clausola contrattuale che può fondare la domanda d’ingiunzione di pagamento, ma conferisca al giudice adito il potere di presentare una proposta di ingiunzione di pagamento vertente su un importo del credito invocato ridotto dell’ammontare corrispondente all’applicazione di una clausola considerata abusiva, non pregiudica i diritti della difesa dei consumatori e, in particolare, il principio del contraddittorio.
45
A tal riguardo, da un lato, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che l’ordinanza, emessa dal giudice adito a seguito dell’accettazione di tale proposta da parte del professionista richiedente, offre a ciascuna parte la conoscenza nonché la possibilità di discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto decisivi per l’esito della medesima ordinanza, senza produrre gli effetti vincolanti dell’autorità di cosa giudicata né altri effetti preclusivi. Dall’altro lato, l’articolo 815, paragrafo 3, LEC si inserisce nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento di natura sommaria, concepito come strumento di celerità procedurale destinato a garantire il rapido recupero dei crediti scaduti, liquidi ed esigibili. La partecipazione del consumatore al controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali resta garantita, dal momento che il diritto processuale spagnolo sembra prevedere, nell’ambito di un successivo procedimento in contraddittorio, la possibilità per il consumatore di far valere pienamente i propri diritti e mezzi di difesa.
46
Infatti dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, tale ordinanza può essere oggetto di un riesame nell’ambito di procedimenti ordinari di merito che rispettino pienamente il principio del contraddittorio tra le parti, mentre il consumatore ha la possibilità di opporsi a detta ordinanza conformemente alle modalità previste all’articolo 818 LEC. Dall’altro lato, poiché, in forza dell’articolo 815, paragrafo 3, LEC, l’accettazione da parte del professionista ricorrente non può in nessun caso essere assimilata a una rinuncia parziale ai suoi diritti, quest’ultimo può reclamare la parte del credito per la quale non ha ottenuto soddisfazione nell’ambito di un giudizio di accertamento, al quale il consumatore partecipa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
47
Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo, da parte del giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento proposta da un professionista nei confronti di tale consumatore, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali sulle quali si fonda detta domanda o che determinano l’importo del credito reclamato purché, da un lato, il procedimento d’ingiunzione di pagamento non sfoci in un atto avente autorità di cosa giudicata e, dall’altro, il principio del contraddittorio sia garantito nel quadro di eventuali giudizi successivi che oppongano detto consumatore al medesimo professionista, aventi ad oggetto le identiche pretese formulate da quest’ultimo.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il giudice investito da un professionista di una domanda d’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore possa formulare una proposta di riduzione dell’importo del credito, che escluda gli importi risultanti dall’applicazione di una clausola contrattuale che ha giudicato abusiva, senza poter dichiarare a tale titolo la nullità di quest’ultima, e, dall’altro, che il medesimo professionista, dopo l’accettazione di tale proposta, abbia la facoltà di avviare un altro giudizio al fine di recuperare, presso il consumatore di cui trattasi, l’importo del credito respinto da detto giudice, purché il citato consumatore possa ottenere, in esito ad altri giudizi, una dichiarazione di nullità della clausola contrattuale giudicata abusiva.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo, da parte del giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento proposta da un professionista nei confronti di tale consumatore, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali sulle quali si fonda detta domanda o che determinano l’importo del credito reclamato purché, da un lato, il procedimento d’ingiunzione di pagamento non sfoci in un atto avente autorità di cosa giudicata e, dall’altro, il principio del contraddittorio sia garantito nel quadro di eventuali giudizi successivi che oppongano detto consumatore al medesimo professionista, aventi ad oggetto le identiche pretese formulate da quest’ultimo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.