CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12801/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarcelloCardi;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AL di Alessandria, in persona del suolegale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.586/2024, pubblicata il 22 agosto 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con distinti ricorsi proposti ai sensi degli artt. 22 dellalegge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] e laopposizione, davanti al Tribunale di Alessandria, avverso leordinanze-ingiunzione nn. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,300, 301, 302, 303, 304, 305 del 2020 e nn. 535, 536, 537, 538,539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 e 546 del 2020, notificate trail 20 gennaio 2021 e il 12 marzo 2021, con le quali l’[OSCURATO:PERSONA] avevaingiunto alla Botto – in qualità di trasgressore – e alla Farmacia –in qualità di obbligata in solido – il pagamento della somma dieuro 6.000,00 per ciascuna ingiunzione, in ragione dellaviolazione dell’art. 100, primo comma, del d.lgs. n. 219/2006(c.d. Codice del Farmaco), come sanzionata dall’art. 148,tredicesimo comma, del medesimo decreto, per aver consentito,nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzataall’esercizio di farmacia per i locali siti in [OSCURATO:PERSONA],piazza Marinai d’Italia n. 36, nonché autorizzata alla distribuzioneall’ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in SanDamiano d’Asti, via Industria n. 38, che l’approvvigionamento deimedicinali destinati alla distribuzione all’ingrosso e il loro primostoccaggio avvenissero presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA],piazza Marinai d’Italia n. 36, con successivo trasferimento presso ilocali siti in [OSCURATO:PERSONA] d’Asti, via Industria n. 38, con ilNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026conseguente difetto di autorizzazione alla distribuzione all’ingrossonei locali in cui la farmacia era abilitata alla vendita al dettaglio.In particolare, gli opponenti deducevano: - che la Botto era inpossesso delle autorizzazioni che le consentivano di operare siacome distributrice all’ingrosso, sia come distributrice al dettaglio,sicché non vi era alcuna violazione della norma richiamata; - chesolo ed esclusivamente dai locali di [OSCURATO:PERSONA] d’Asti i farmacivenduti all’ingrosso uscivano per essere conferiti al terzoacquirente; - che l’attività di sosta momentanea dei medicinalipresso uno specifico luogo, ossia il loro primo stoccaggio, noncostituiva distribuzione, non potendo tale locuzione comprendereanche la fase di acquisizione del farmaco e, più in generale, ognifase prodromica alla vendita a terzi soggetti; - che i D.D.T.richiamati dai N.A.S. riguardavano movimentazioni interne dellamerce tra il magazzino della farmacia e il magazzino destinato alcommercio all’ingrosso, sicché tale movimentazione consisteva insemplici passaggi interni non impediti da nessuna norma ed anzinecessari per non interrompere il percorso di tracciabilità.Sulla base di tali premesse, chiedevano l’annullamento delleordinanze-ingiunzione opposte per difetto della condottasanzionata o per errore sul fatto non determinato da colpa graveo, in subordine, che la sanzione fosse rideterminata applicando ilcumulo giuridico ovvero tenendo conto della lievità delle violazionicontestate e la trascurabilità delle conseguenze derivatene.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava lededuzioni avversarie e concludeva per il rigetto delle opposizioni.Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza n.670/2022, depositata il 15 settembre 2022, accoglieva le spiegateNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026opposizioni e, per l’effetto, annullava le ordinanze-ingiunzioneopposte.2.– Con ricorso depositato il 15 marzo 2023, proponevaappello avverso la pronuncia di prime cure la [OSCURATO:PERSONA], lamentando:1) che la Botto, per soddisfare le esigenze di approvvigionamentodel proprio esercizio di commercio all’ingrosso, di volta in voltareperiva i medicinali qualificandosi sul mercato come farmacista,anziché come grossista, ed effettuando ordini cumulativi siadell’esercizio all’ingrosso, sia dell’esercizio della farmacia aldettaglio; 2) che ciò aveva consentito all’appellata di godere deivantaggi derivanti dall’obbligo di fornitura, in capo ai distributoricedenti, entro 12 ore dalla richiesta ed, in capo ai produttorititolari di A.I.C., entro 48 ore per i medicinali non reperibili nellarete di distribuzione regionale; 3) che l’esame dei D.D.T. diacquisto aveva consentito di verificare l’assenza dell’indicazionedel numero di lotto, trattandosi di cessione nei confronti di unafarmacia.Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA] e la FarmaciaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., le quali instavano per ilrigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata o, insubordine, per la rideterminazione delle sanzioni irrogate.La Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe,accoglieva parzialmente l’impugnazione e, per l’effetto, in riformadella pronuncia appellata, rideterminava la sanzioneamministrativa in complessivi euro 112.500,00 per tutte leordinanze-ingiunzione opposte.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che l’attività diNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026distribuzione all’ingrosso, richiamata dall’art. 100, primo comma,del Codice del Farmaco, ricomprendeva ogni fase ad essafunzionalmente connessa e quindi anche quella di reperimento sulmercato dei farmaci da rivendere, nonché la fase di stoccaggiodegli stessi, quali segmenti di un’attività unitaria, chenecessariamente si articolava in più passaggi; b) che la Bottoordinava i farmaci destinati alla vendita all’ingrosso utilizzando ilcodice univoco (1437) che le era stato rilasciato per l’esercizio difarmacia al dettaglio, non già quello per la distribuzioneall’ingrosso (009148), sebbene l’esercizio di quest’ultima attivitàrichiedesse non soltanto il possesso, ma anche l’effettivo utilizzodel codice identificativo; c) che l’autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso era stata espressamente rilasciata per determinatilocali e segnatamente, nel caso di specie, per i locali siti in SanDamiano d’Asti, via Industria n. 38, sicché lo stoccaggio deiprodotti, temporaneo o meno che fosse, presso il magazzino inuso alla farmacia sita in [OSCURATO:PERSONA], piazza Marinai d’Italian. 36, non era consentito; d) che il sistema normativo attuale – ilquale, pur consentendo allo stesso soggetto di svolgere sia lavendita al dettaglio come farmacista, sia la distribuzioneall’ingrosso, teneva ben separate le due sfere di attività – nonrispondeva solo ad esigenze di tracciabilità del farmaco, poiché ilsistema prevedeva che la distribuzione dei farmaci seguisse unandamento per così dire discendente, dal produttore al grossista edal grossista al singolo farmacista, senza che fosse consentito ilpercorso inverso, se non nei casi indicati dal Ministero della Salutecon la nota prot. n. 46884 del 2 ottobre 2015 di errori di forniturao di rientri dal cliente; e) che tanto rispondeva ad un principio diNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026logica, oltre che di ordine nella catena di distribuzione dei farmaci,giustificato da esigenze di efficienza connesse alla tutela dellasalute pubblica, stante che l’approvvigionamento dei farmacidestinati alla rivendita all’ingrosso, attuato mediante l’utilizzo delcodice univoco attribuito alla farmacia, aveva consentito alla parteappellata di sfruttare tempi di consegna maggiormente rapidi,imposti al distributore e al titolare dell’A.I.C. dal terzo e quartocomma dell’art. 105 del Codice del Farmaco, e – al contempo – disottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo cosìa rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema diapprovvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tuteladei cittadini; f) che non aveva rilevanza che non vi fosse la provadi un pregiudizio concreto all’approvvigionamento della farmacia,trattandosi di illecito di pericolo e non di danno; g) che il sistemaposto in essere dalla Botto, lungi dall’essere giustificatodall’esistenza di partite di medicinali rivelatesi eccedenti rispettoalla necessità di distribuzione al pubblico, era frutto di un benpreciso accordo commerciale stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. l’11 dicembre 2014, ossia il giornosuccessivo al conseguimento dell’autorizzazione alla venditaall’ingrosso; h) che la procedura di tracciamento dei medicinalinon era stata rispettata, poiché, come evidenziato dai N.A.S., idocumenti di trasporto relativi ai medicinali pervenuti allaanziché alla vendita al dettaglio, ad altro grossista – noncontenevano l’indicazione del numero di lotto, non necessario perla fornitura alle farmacie e invece richiesto per la fornitura aiNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026grossisti; i) che non emergeva alcun elemento da cui si potessedesumere che tali attività fossero state svolte senza colpa.3.– [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, avverso la sentenza d’appello,Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 100, 147 e 148 deld.lgs. n. 219/2006, per avere la Corte di merito ritenuto legittimala sanzione amministrativa prevista dall’art. 148 del d.lgs. n.219/2006 (violazioni del titolo VII diverse da quelle previstedall’art. 147, quarto comma), ipotizzando che l’acquisto conutilizzo del codice farmacista e lo stoccaggio nel relativomagazzino di medicinali destinati alla distribuzione all’ingrosso,con successivo trasferimento interno tra i due magazziniappartenenti al medesimo soggetto, violasse l’art. 100, primocomma, (e non già l’art. 104, primo comma, lett. b, comecontestato con altre ordinanze-ingiunzione relative alla stessafattispecie), del d.lgs. 219/2006.Osservano gli istanti che il richiamato art. 100 prescrive chel’attività di distribuzione all’ingrosso sia subordinata adautorizzazione regionale, la cui presenza, nel caso di specie, eradato di fatto incontestato, violazione che peraltro sarebbe stataNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 148 del d.lgs. n.219/2006, in quanto prevista dal quarto comma dell’art. 147 esanzionata penalmente, con la conseguente lesione del principiodi legalità, in quanto sarebbe stata applicata la sanzioneamministrativa ad ipotesi punita con diversa sanzione.Il motivo è infondato.Al riguardo, alla Botto è stato imputato di aver consentito,nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzataall’esercizio di farmacia per i locali siti in [OSCURATO:PERSONA],piazza Marinai d’Italia n. 36, nonché autorizzata alla distribuzioneall’ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in SanDamiano d’Asti, via Industria n. 38, che l’approvvigionamento deimedicinali destinati alla distribuzione all’ingrosso e il loro primostoccaggio avvenissero presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA],piazza Marinai d’Italia n. 36, con successivo trasferimento pressoi locali siti in [OSCURATO:PERSONA] d’Asti, via Industria n. 38, con ilconseguente difetto di autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso nei locali in cui la farmacia era abilitata alla vendita aldettaglio.Non, dunque, una radicale carenza di autorizzazione, bensìl’indebito uso dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia aldettaglio, con il relativo codice univoco (1437), per l’acquisizione(nella fattispecie massiccia, capillare e continuativa, comeemerge dai plurimi fatti contestati) di medicinali da destinare(recte di cui era programmata, sin dall’origine, la destinazione)alla distribuzione all’ingrosso in locali diversi da quelli abilitatiall’approvvigionamento e allo stoccaggio, fasi, queste ultime,Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026rientranti – unitamente a quella di fornitura a terzi – nel concettodi “distribuzione all’ingrosso di medicinali”.Sicché non ricorrevano i presupposti per l’integrazione dellafattispecie incriminatrice regolata dall’art. 147, quarto comma,del Codice del Farmaco, la cui oggettività giuridica di categoriatutelata si iscrive nell’ambito della condotta ivi emarginata:l’inizio dell’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali senzamunirsi (in termini assoluti) dell’autorizzazione di cui all’art. 100.Segnatamente il comportamento sanzionato penalmenteconsiste nell’iniziare l’attività di distribuzione all’ingrosso dimedicinali, senza munirsi (recte in radicale assenza)dell’autorizzazione di cui all’art. 100 (la cui rubrica è intitolata“Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali”), nelproseguire la stessa, malgrado la revoca o la sospensione (recteall’esito della cessazione sopravvenuta) di tale autorizzazione exart. 111 o nel continuare l’attività autorizzata, senza disporre,all’interno della struttura organizzativa, della personaresponsabile (ossia della figura essenziale di garanzia delregolare svolgimento della relativa attività) di cui all’art. 101(Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 28751 del 27/02/2013,depositata il 4/07/2013).In conseguenza, il momento consumativo si verifica con ilcontegno che realizza l’inizio dell’attività di distribuzione, inassenza dell’autorizzazione, o la prosecuzione di essa,successivamente al provvedimento di revoca o sospensione o allasopravvenuta indisponibilità della suddetta persona responsabile.Ed invece ricorrevano le condizioni per l’irrogazione dellasanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 148, tredicesimoNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026comma, del d.lgs. n. 219/2006, alla stregua dell’uso distorto(recte abusivo) della persistente autorizzazione per l’eserciziodella farmacia al dettaglio ai fini di rifornirsi di medicinali dadestinarsi alla distribuzione all’ingrosso.In proposito, si rileva che l’art. 148, tredicesimo comma, delCodice del Farmaco, in ordine alla violazione delle “disposizionidel titolo VII” (“Distribuzione all’ingrosso di medicinali” e ora“Distribuzione all’ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonchédistribuzione di sostanze attive”), non reca la clausola di riservapenale “salvo che il fatto costituisca reato”, adoperata in altricommi del medesimo art. 148, ed anzi precisa “senza pregiudiziodelle sanzioni penali eventualmente applicabili”, specificando,tuttavia, di sanzionare sul piano amministrativo le condottediverse da quelle di rilevanza penale previste dall’art. 147, quartocomma. Sicché non si pone, nella specie, alcun profilo dicompatibilità fra il cumulo delle sanzioni, amministrativa e penale(in ordine a fattispecie di reato eterogenee da quella regolatadall’art. 147, quarto comma), e il divieto di ne bis in idem.Dunque, non è permesso ai titolari di farmacia, in possessoanche di un’autorizzazione alla distribuzione, di derogare alledisposizioni del Codice del Farmaco in materia diapprovvigionamento, dovendo, quindi, i due esercizi rimaneredistinti, seppure afferenti alla medesima persona fisica ogiuridica.Complementare a quella contestata è la fattispecie di illecitoamministrativo regolata dall’art. 104, primo comma, lett. b), deld.lgs. n. 219/2006, la quale presuppone che il soggetto operantenel settore della distribuzione all’ingrosso, con il proprio codiceNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026univoco, si rifornisca, con riferimento ai singoli ordinativi, pressola farmacia al dettaglio, ancorché gestita dallo stesso soggetto,anziché dal produttore o da altro grossista.Nell’un caso (art. 100) è esaltato l’aspetto del ritiro deimedicinali destinati al deposito del grossista mediante la farmaciaal dettaglio, con approvvigionamento e stoccaggio presso i localidi quest’ultima, ossia utilizzando l’autorizzazione della farmaciaper l’esercizio dell’attività del grossista, con il conseguente usoabusivo di detta autorizzazione; nell’altro (art. 104) assume unpreminente rilievo l’approvvigionamento dei medicinali(singolarmente constatato), a cura del grossista, presso lafarmacia al dettaglio, abilitata esclusivamente alla dispensazionedei medicinali alla clientela.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1e 14 della legge n. 689/1981 per difetto di correlazione tra fattocontestato e fatto assunto a base della sanzione confermata dallasentenza, per avere la Corte territoriale reputato che la sanzioneapplicata descrivesse, nella sua materialità, il dolo specificomirato a conseguire indebiti vantaggi, così alterando il sistema didistribuzione e sottraendo medicinali alla distribuzione alpubblico.Obiettano gli istanti che il riferimento a “finalità niente affattocommendevoli”, costituite dallo scopo di sfruttare i tempi diconsegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolaredell’A.I.C. dal terzo e quarto comma dell’art. 105 del Codice deldispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livelloNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026generale, del sistema di approvvigionamento delle farmaciestabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini, avrebbeintrodotto un elemento soggettivo dell’illecito che la condottadescritta nelle ordinanze-ingiunzione non contemplava.Il motivo è infondato.Ora, nella descrizione della fattispecie rilevante, la sentenzaimpugnata ha avuto riguardo al solo fatto dirimentedell’approvvigionamento e dello stoccaggio dei medicinalidestinati alla distribuzione all’ingrosso presso i locali dellafarmacia abilitata alla vendita al dettaglio, con coscienza evolontà, abusando della relativa autorizzazione, senza alcunriferimento al dolo specifico (che come si ricava dal diritto penaledeve intendersi il consapevole perseguimento di una finalitàestranea alla condotta).Inoltre, la Corte d’appello ha precisato che nessuna rilevanzaavrebbe avuto la mancanza di prova di un pregiudizio concretoall’approvvigionamento della farmacia, trattandosi di illecito dimero pericolo.Il fatto che tale approvvigionamento e stoccaggioconsentissero alla parte appellata di sfruttare i tempi diconsegna, maggiormente rapidi, al contempo sottraendopotenzialmente alcuni medicinali alla dispensazione locale,costituiva il bene giuridico leso, rispetto al quale si giustificava lacontestazione dell’illecito amministrativo, e non il fine necessarioe preordinato dell’illecito medesimo.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 100, 104, 105,Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026147 e 148 del d.lgs. n. 219/2006, nonché la falsa applicazionedegli artt. 122 e 123 T.U. Leggi sanitarie n. 1265/1934, gli artt.34 e 46 del r.d. n. 1706/1938, l’art. 28 della legge n. 833/1978,la violazione dei canoni interpretativi imposti dall’art. 1, secondocomma, del d.l. n. 1/2012 (legge n. 27/2012), il contrasto con gliartt. 1, n. 17, e 80 della direttiva 2001/83 CE, come interpretatidalla Corte di giustizia con sentenza 21 settembre 2023 (in causa47/22), per avere la Corte distrettuale affermato che l’immissionedi medicinali nel magazzino della farmacia e il successivotrasferimento nel magazzino per la distribuzione all’ingrosso, daparte dell’unico soggetto autorizzato alle due attività, costituisseviolazione delle norme contenute nel titolo VII del d.lgs. n.219/2006, in antitesi con i principi liberistici sulla compatibilitàdelle autorizzazioni per l’esercizio congiunto delle attività difarmacista al dettaglio e di distributore all’ingrosso.Secondo gli istanti, erroneamente la pronuncia impugnataavrebbe ritenuto che l’esercente della farmacia, anche seautorizzato all’esercizio dell’attività di grossista, sarebbe statotenuto esclusivamente ad erogare al pubblico medicinaliacquistati utilizzando il codice di farmacista, con divieto ditrasferimento interno, vincolo che, invece, non sarebbe esistitonell’ordinamento e, se mai sussistente, avrebbe dovuto intendersicircoscritto ai trasferimenti nei confronti di economie terze, sicchél’applicazione della sanzione amministrativa avrebbe contraddettoil principio di legalità.Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1 dellalegge n. 689/1981, in relazione all’art. 5-bis del d.lgs. n.Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026540/1992, nonché la violazione dell’art. 5 della legge n.2248/1865, All. E, con riferimento all’art. 3 del d.m. 15 luglio2004, per avere la Corte del gravame reputato che l’attribuzionedi due codici univoci distinti al farmacista/grossista identificassedue attività separate e non integrabili verticalmente, in cuifossero possibili movimentazioni solo da “magazzino grossista” a“magazzino farmacia”, e non viceversa.Siffatta opinione sarebbe stata erronea, in quanto nonavrebbe tenuto conto che la codificazione delle attività di cuiall’art. 3 del d.m. 15 luglio 2004 non aveva considerato, ancheper la sua risalenza nel tempo, la nuova figura delfarmacista/grossista, creata dalla legislazione successiva.Sicché il citato d.m. avrebbe dovuto essere interpretatoevolutivamente o avrebbe dovuto essere disapplicato.I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente,in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica egiuridica – sono infondati.Ed invero correttamente la Corte d’appello ha chiarito che lemedesimo soggetto, devono restare separate tra loro per ladiversa finalità che nella filiera del farmaco esse sono chiamate asvolgere, distinzione che è garantita con l’attribuzione almedesimo soggetto di un codice univoco diverso, in ragionedell’attività svolta; e ciò al fine della tracciabilità del farmaco, icui movimenti vengono trasmessi alla banca dati centraleprevista dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e regolamentato dald.m. 15 luglio 2004 (Cons. giust. amm. per la Regione siciliana,Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sentenza n. 240 del 24/03/2021; nello stesso senso Cons. St.,Sez. 3, Sentenza n. 5486 del 21/09//2018).Secondo tale ultima pronuncia, vige l’obbligo di nettaseparazione tra l’attività di vendita al dettaglio – farmacia – equella di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche quandogestite dallo stesso soggetto, assicurando la tracciabilità tramitecodici distinti per garantire la salute pubblica e prevenire mercatiparalleli.Da ciò discende che i medicinali acquistati dalla farmacia,utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essereconservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultanodall’autorizzazione all’esercizio della farmacia medesima, e nonpossono che essere venduti al pubblico, in quanto destinatiall’esercizio della farmacia. Questo perché la farmacia è deputataall’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgeretitolare possieda l’autorizzazione all’esercizio di detta attività(ormai non più incompatibile).Non è, dunque, ammissibile un esercizio congiunto eintegrato delle due attività di farmacia e di grossista.Sebbene, ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n.219/2006, i farmacisti e le società di farmacisti nonché le societàche gestiscono farmacie comunali possano svolgere attività didistribuzione all’ingrosso dei medicinali, tanto deve avvenire nelrispetto delle disposizioni del titolo, tra cui si iscrivono le normeche regolano le modalità di approvvigionamento in sintonia con ilcorrispondente codice univoco, allo scopo di scongiurare effettidistorsivi sul mercato del farmaco.Numero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026La sentenza evocata della Corte di giustizia UE 23 settembre2023, in causa C-47/22, Apotheke contro [OSCURATO:PERSONA] fürSicherheit im Gesundheitswesen, non interferisce con il caso inesame, non disponendo affatto la liceità dei c.d. trasferimentiinterni. La Corte di Lussemburgo ha, in proposito, escluso che aldistributore all’ingrosso di medicinali sia consentito diapprovvigionarsi da altre persone che, in base alla normativanazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, manon anche, a loro volta, titolari dell’autorizzazione alladistribuzione all’ingrosso o esentati dall’obbligo di ottenerla.Ma, nel dettare il divieto del distributore all’ingrosso dirifornirsi dalla farmacia al dettaglio, nessuna delimitazionedell’attività per converso autorizzata è delineata. In specie,nessun riferimento specifico ricorre in tale pronuncia circa lapossibilità di rifornirsi con il codice univoco della farmacia aldettaglio ai fini di soddisfare le esigenze della distribuzioneall’ingrosso, allorché lo stesso soggetto sia titolare delle dueautorizzazioni.Ottenere il canale preferenziale (in ordine ai tempi didistribuzione) per la fornitura dei medicinali da destinare alpubblico, utilizzando il codice univoco per l’esercizio dellafarmacia al dettaglio, per poi distribuire gli stessi medicinaliall’ingrosso, integra in sé il disvalore sanzionato con le ordinanze-ingiunzione emesse, indipendentemente dalla sussistenza di unconcreto pregiudizio all’approvvigionamento della farmacia(trattandosi, appunto, di illecito di pericolo).E ciò nella prospettiva della distribuzione dei farmaci secondoun andamento per così dire discendente, dal produttore alNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026grossista e dal grossista al singolo farmacista, senza che siaconsentito il percorso inverso, se non nei casi indicati dalMinistero della Salute con la nota prot. n. 46884 del 2 ottobre2015 di errori di fornitura o di rientri dal cliente.Pertanto, i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando ilcodice univoco che la identifica: - possono essere venduti solo alpubblico o ad altri utilizzatori finali, previa prescrizione medica, enon anche a grossisti (distributori o farmacie); - devono essereconservati nei magazzini della farmacia, quali risultanti dalprovvedimento di autorizzazione all’esercizio, e in tali magazzininon possono essere stoccati medicinali acquistati dalla farmaciain qualità di distributore all’ingrosso, contraddistinti da diversocodice univoco; - non possono rimanere nei magazzini deldistributore, ma devono essere conservati nel magazzino annessoalla farmacia acquirente.Viceversa, i medicinali acquistati dalla farmacia in qualità digrossista, utilizzando il relativo diverso codice univoco: - devonoessere stoccati esclusivamente nei magazzini oggettodell’autorizzazione all’ingrosso; - non possono essere venduti alpubblico, ma solo a soggetti che possiedono l’autorizzazione alladistribuzione all’ingrosso, ovvero sono autorizzati o abilitati adaltro titolo ad approvvigionarsene.5.– Con il quinto motivo i ricorrenti assumono, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 3 della legge n. 689/1981, per avere la Corte d’appellomancato di applicare l’esimente consistente nell’errore di fatto,unitamente all’omesso esame di fatto decisivo, oggetto didiscussione, consistente nella circostanza che Artemisia BottoNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026avrebbe concretamente operato allo scopo di assicurare (e, difatto, avrebbe assicurato) la tracciabilità del farmaco, nonvenendo meno agli obblighi di prestare il servizio pubblico.Adducono gli istanti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operatonella convinzione, in buona fede, di utilizzare le autorizzazioni dicui era titolare e soprattutto di non compiere alcun atto diapprovvigionamento (cioè di acquisizione da economie terze), mauna semplice movimentazione interna alla propria strutturaimprenditoriale integrata, di cui aveva assicurato la tracciabilità.E ciò in quanto, ove la movimentazione fosse avvenuta nellasfera giuridica di un unico soggetto, l’interesse tutelato si sarebbeidentificato nella tracciabilità fisica come strumento volto agarantire l’integrità delle confezioni, la prevenzione dellafalsificazione e, in ultima istanza, la tutela della salute, risultati inconcreto assicurati, sicché le circostanze di fatto ingenerantil’errore sarebbero consistite proprio nel dato palese che l’attivitàpluriennale, soggetta a ispezioni periodiche, si sarebbe svolta inmodo trasparente e documentato, garantendo tutte le finalitàpreviste dalla norma.Il motivo è infondato.Anzitutto si rileva che, secondo gli accertamenti in fattorisultanti dalla sentenza impugnata, neanche il sistema ditracciamento poteva ritenersi rispettato, stante che i documenti ditrasporto relativi ai medicinali pervenuti alla [OSCURATO:PERSONA] dalproprio distributore – e da questa destinati, anziché alla vendita aldettaglio, ad altro grossista, in base all’accordo raggiunto in data11 dicembre 2014 – non contenevano l’indicazione del numero diNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026lotto, non necessario per la fornitura alle farmacie e, invece,richiesto per la fornitura ai grossisti.Orbene, nessun elemento è stato fornito in ordine allapresunta assenza di colpa, a fronte del ritiro dei medicinali dadestinare alla distribuzione all’ingrosso con il codice identificativodella farmacia autorizzata alla vendita al dettaglio e medianteapprovvigionamento e stoccaggio presso i locali della farmacia,sicché non può sostenersi che la Botto sia stata esente da colpa,né è integrata l’esimente della buona fede.Ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo, è infattisufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale sipresume fino alla prova della sua assenza, che deve essereofferta dal contribuente e va distinta dalla prova della buonafede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in unerrore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza deipresupposti dell’illecito e, dunque, non superabile con l’uso dellanormale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2,Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018), condizioni carenti nel casodi specie, per quanto anzidetto.6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 18321/2024Numero sezionale 1042/2026Numero di raccolta generale 12801/2026Data pubblicazione 05/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 7.900,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso