Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 392/2026
ECLI:EU:C:2026:451
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0629_RES
Causa C‑629/24
MH
contro
[OSCURATO:SOCIETA] e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 392/2009 – Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Responsabilità e assicurazione – Articolo 7 – Informazione ai passeggeri – Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio – Articolo 3 – Responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni personali di un passeggero – Articoli 6 e 7 – Limiti di responsabilità – Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 5 – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi riguardante la buona esecuzione del servizio “tutto compreso” – Crociera – Danno alla persona subito da un viaggiatore a bordo della nave – Limiti all’indennizzo conformemente alle convenzioni internazionali»
Ravvicinamento delle legislazioni – Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» – Direttiva 90/314 –Responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore nei confronti del consumatore – Obbligo di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto – Crociera che presenta le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso» – Regime di responsabilità applicabile – Danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare, ai sensi della Convenzione di Atene, da un passeggero a bordo di una nave da crociera – Regime di responsabilità del vettore marittimo, in forza del regolamento n. 392/2009 – Applicazione
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 392/2009, artt. 1, § 1, 2, 3, § 1, 7 e 12, comma 2, e allegato I, e n. 1177/2010, art. 3, t); direttiva del Consiglio 90/314, considerando 19 e artt. 1, 2, punto 1, e 5, §§ 1 e 2, commi 1 e 3]
(v. punti 44‑49, 55‑61, 63‑70 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte decide che, quando una crociera presenta le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso», le azioni risarcitorie relative a un danno alla persona causato durante il trasporto via mare a un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave, previsto dal regolamento n. 392/2009 (
1
).
Nel caso di specie, dei passeggeri che avevano subito danni alla persona durante il trasporto a bordo di una nave da crociera hanno promosso un’azione nei confronti del vettore marittimo, operatore della nave, nonché nei confronti dell’agenzia di viaggi. Tale crociera presentava le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso». In tale contesto, il giudice del rinvio chiede alla Corte se danni del genere rientrano nel regime di responsabilità dei viaggi «tutto compreso» derivante dalla direttiva 90/314 (
2
), invocato da tali passeggeri, o in quello del trasporto marittimo disciplinato dal regolamento n. 392/2009, invocato dal vettore marittimo, operatore della nave.
Giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte rileva che la direttiva 90/314 istituisce un regime vincolante di responsabilità contrattuale degli organizzatori di viaggi «tutto compreso» nei confronti dei consumatori che abbiano concluso con questi ultimi un contratto avente ad oggetto viaggi del genere. A tale titolo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi derivanti da tale contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da loro stessi o da altri prestatori di servizi, nonché dei danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto. Tale responsabilità non è tuttavia illimitata. Infatti, l’organizzatore e/o il venditore non sono responsabili di mancanze nell’esecuzione del contratto se queste sono imputabili al consumatore o sono imputabili a un terzo estraneo e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile o, ancora, sono dovute a un caso di forza maggiore, se non addirittura a un avvenimento che l’organizzatore non poteva prevedere o risolvere. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo del consumatore sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano tali prestazioni, in particolare la Convenzione di Atene (
3
).
Mentre la direttiva 90/314 prevede solo una possibilità per gli Stati membri di limitare tale indennizzo, i limiti di responsabilità del vettore previsti dalla Convenzione di Atene vincolano, dal canto loro, tutti gli Stati membri dal 31 dicembre 2012. Infatti, a partire da tale data, il regolamento n. 392/2009 istituisce un regime di responsabilità dell’Unione applicabile al trasporto di passeggeri via mare fondato sulle pertinenti disposizioni della Convenzione di Atene, figuranti nell’allegato di tale regolamento.
Orbene, dal momento che un vettore marittimo è il prestatore di servizi di un organizzatore di una crociera venduta come viaggio «tutto compreso», tale organizzatore, responsabile nei confronti del consumatore in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del trasporto via mare di tale vettore, deve altresì poter beneficiare delle limitazioni all’indennizzo di cui beneficia il vettore, previste dalla Convenzione di Atene, quando essa si applica a un siffatto trasporto. Pertanto, al più tardi il 31 dicembre 2012, gli Stati membri non dispongono più della possibilità di limitare la responsabilità dell’organizzatore per il trasporto via mare di passeggeri, ma sono tenuti a limitare la responsabilità dell’organizzatore conformemente a tale Convenzione. Pertanto, i limiti della responsabilità del vettore marittimo si applicano all’indennizzo di un consumatore da parte dell’organizzatore, a seguito di danni dovuti all’inadempimento o alla cattiva esecuzione di prestazioni nel corso di una crociera che è stata venduta a tale consumatore sotto forma di un servizio «tutto compreso».
La Corte, poi, osserva che il regime di responsabilità del vettore previsto dalla Convenzione di Atene verte unicamente sul danno, in caso di decesso di un passeggero o di lesioni personali subite da quest’ultimo, causato da eventi verificatisi nel corso del trasporto. Quest’ultimo corrisponde al periodo durante il quale il passeggero si trova a bordo della nave o durante l’imbarco o lo sbarco, oppure è trasportato per via d’acqua dalla banchina alla nave o viceversa, se il costo di tale trasporto è compreso nel prezzo del biglietto o se l’imbarcazione adibita a tale trasporto accessorio è stata messa a disposizione del passeggero dal vettore, ad esclusione del periodo nel quale il passeggero si trova in una stazione marittima o in un terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura portuale.
Pertanto, qualsiasi domanda di indennizzo in caso di decesso di un passeggero o di lesioni personali subite da quest’ultimo durante il suo trasporto via mare rientra nel regime di responsabilità previsto dalla Convenzione di Atene. Per tutti gli inadempimenti o le cattive esecuzioni delle prestazioni a bordo di una nave da crociera, durante il trasporto, che hanno causato la morte o le lesioni personali di un passeggero, l’organizzatore può invocare nei confronti di un passeggero le limitazioni di responsabilità previste dalla Convenzione di Atene che il vettore può far valere, senza che occorra operare una distinzione tra i servizi che rientrano nel trasporto, nell’alloggio a bordo o nei servizi ricreativi a bordo. Tali limitazioni, in caso di morte o di lesioni personali, eccedono quelle previste dalla direttiva 90/314.
Infine, la Corte precisa che il consumatore che ha acquistato un servizio «tutto compreso» per effettuare una crociera può promuovere un’azione risarcitoria sulla base del regolamento n. 392/2009 e della Convenzione di Atene o nei confronti del vettore che ha effettivamente eseguito il suo trasporto via mare o nei confronti dell’organizzatore della crociera. Quando il passeggero che partecipa a una crociera promuove un’azione risarcitoria nei confronti dell’organizzatore del viaggio tutto compreso nonché un’azione risarcitoria nei confronti del vettore marittimo, l’indennizzo ottenuto a seguito di una di tali azioni dovrà essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’indennizzo richiesto nell’ambito dell’altra azione al fine di evitare che il passeggero ottenga un indennizzo superiore al danno subito.
(
1
) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (
GU 2009, L 131, pag. 24
).
(
2
) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (
GU 1990, L 158, pag. 59
).
(
3
) Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, firmata il 13 dicembre 1974, quale modificata dal Protocollo del 2002 (in prosieguo: la «Convenzione di Atene»).