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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28341/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2021 dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, ha rideterminato la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel reato.

1.1. La imputazione ha ad oggetto: - la formazione in concorso con altri e con più azioni di un medesimo disegno criminoso, ad opera della ricorrente, quale certificatore dell'autenticità delle firme in quanto Consigliere comunale di Stezzano, di un elenco di sottoscrittori della lista candidati del partito politico "[OSCURATO:PERSONA]", realizzata autenticando le sottoscrizioni dei firmatari corna apposte in sua presenza e previa identificazione, sottoscrizioni in realtà risultate false e disconosciute dai presunti firmatari (artt.81,110 cod. pen., 90 D.P.R. 570/60), in Stezzano il 6 febbraio 2018.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.100 D.P.R. 570/60.

Osserva la difesa che in virtù dell'interpretazione offerta della richiamata disposizione, quest'ultima prevede l'estinzione del reato per prescrizione in deroga agli ordinari criteri fissati dal'art.157 cod. pen., con termini prescrizionali pari ad anni due con la conseguenza che il reato sarebbe estinto per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie contestata e alla sua qualificazione giuridica.

La sentenza impugnata non fornisce indicazione alcuna sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente.

Al riguardo le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l'autenticazione delle liste non poteva avvenire contestualmente alla sottoscrizione da parte dei sostenitori in quanto gli autenticatori erano sprovvisti del timbro.

Tuttavia, la ricorrente allorquando ha provveduto alla autenticazione delle sottoscrizioni ha previamente visionato i documenti di identità dei singoli sottoscrittori.

La circostanza ulteriore che alcune delle firme siano state disconosciute dai presunti sottoscrittori che hanno dichiarato di non avere mai consegnato i loro documenti di identità è un'ulteriore conferma della estraneità della imputata.

Infatti, alcuni dei soggetti che hanno disconosciuto la firma hanno dichiarato di avere consegnato i propri documenti ad una società di spedizioni di Stezzano e realisticamente è stato quello il momento in cui ignoti si sono procurati i loro dati identificativi.

Da ciò consegue la buona fede dell'imputata la quale se da un lato, effettivamente non ha certificato ed autenticato le firme al momento della loro apposizione, dall'altro, non lo avrebbe potuto fare perché priva dei timbri, con la conseguenza che la sua condotta può considerarsi una condotta leggera, disattenta, ma non intenzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato.L'ormai consolidato e più recente orientamento di questa Corte ha stabilito che : "I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali" (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975).

In considerazione, dunque, degli ordinari termini di prescrizione il reato non risulta estinto per prescrizione (il decorso dei termini prescrizionali è alla data del 6 agosto 2025).

2. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato, nonché generico.

Lo stesso è completamente versato in fatto ed è volto ad individuare una versione alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 2.1.La difesa, pur muovendo doglianze solo in diritto, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle emergenze processuali, senza tuttavia riprodurre le stesse per consentire di apprezzare i vizi denunciati.

La sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria e dunque immune da vizi censurabili in questa sede ha chiarito, con riferimento alle risultanze istruttorie, che: - Alcuni degli apparenti sottoscrittori avevano riferito alla polizia di non avere mai sottoscritto le liste. - Alcuni le avevano sì sottoscritte, ma in assenza di ufficiale certificatore.

Dunque, la ricorrente ha attestato contrariamente al vero che le firme apposte sulle liste per come indicate nella imputazione erano autentiche ed apposte in sua presenza (p.5).

2.2. Anche la doglianza in punto di insussistenza dell'elemento psicologico del reato e dunque della buona fede di Gamba appare del tutto generica atteso che la sentenza impugnata ha escluso che l'imputata provvide ad una autenticazione postuma delle sottoscrizioni prendendo visione dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Questa affermazione riguarda senz'altro i soggetti che hanno negato di aver sottoscritto la lista ed hanno disconosciuto la firma, ma anche coloro che, pur avendo dichiarato di avere realmente sottoscritto la lista, non lo hanno fatto alla presenza dell'imputata e non hanno mai consegnato il proprio documento.

Siffatto modus procedendi risulta inconciliabile con una mancanza di consapevolezza e volontà da parte dell'imputata della condotta a lei attribuita.3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2021 dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, ha rideterminato la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel reato. 1.1. La imputazione ha ad oggetto: - la formazione in concorso con altri e con più azioni di un medesimo disegno criminoso, ad opera della ricorrente, quale certificatore dell'autenticità delle firme in quanto Consigliere comunale di Stezzano, di un elenco di sottoscrittori della lista candidati del partito politico "[OSCURATO:PERSONA]", realizzata autenticando le sottoscrizioni dei firmatari corna apposte in sua presenza e previa identificazione, sottoscrizioni in realtà risultate false e disconosciute dai presunti firmatari (artt.81,110 cod. pen., 90 D.P.R. 570/60), in Stezzano il 6 febbraio 2018. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.100 D.P.R. 570/60. Osserva la difesa che in virtù dell'interpretazione offerta della richiamata disposizione, quest'ultima prevede l'estinzione del reato per prescrizione in deroga agli ordinari criteri fissati dal'art.157 cod. pen., con termini prescrizionali pari ad anni due con la conseguenza che il reato sarebbe estinto per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie contestata e alla sua qualificazione giuridica. La sentenza impugnata non fornisce indicazione alcuna sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente. Al riguardo le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l'autenticazione delle liste non poteva avvenire contestualmente alla sottoscrizione da parte dei sostenitori in quanto gli autenticatori erano sprovvisti del timbro. Tuttavia, la ricorrente allorquando ha provveduto alla autenticazione delle sottoscrizioni ha previamente visionato i documenti di identità dei singoli sottoscrittori. La circostanza ulteriore che alcune delle firme siano state disconosciute dai presunti sottoscrittori che hanno dichiarato di non avere mai consegnato i loro documenti di identità è un'ulteriore conferma della estraneità della imputata. Infatti, alcuni dei soggetti che hanno disconosciuto la firma hanno dichiarato di avere consegnato i propri documenti ad una società di spedizioni di Stezzano e realisticamente è stato quello il momento in cui ignoti si sono procurati i loro dati identificativi. Da ciò consegue la buona fede dell'imputata la quale se da un lato, effettivamente non ha certificato ed autenticato le firme al momento della loro apposizione, dall'altro, non lo avrebbe potuto fare perché priva dei timbri, con la conseguenza che la sua condotta può considerarsi una condotta leggera, disattenta, ma non intenzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato.L'ormai consolidato e più recente orientamento di questa Corte ha stabilito che : "I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali" (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975). In considerazione, dunque, degli ordinari termini di prescrizione il reato non risulta estinto per prescrizione (il decorso dei termini prescrizionali è alla data del 6 agosto 2025). 2. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato, nonché generico. Lo stesso è completamente versato in fatto ed è volto ad individuare una versione alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 2.1.La difesa, pur muovendo doglianze solo in diritto, contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle emergenze processuali, senza tuttavia riprodurre le stesse per consentire di apprezzare i vizi denunciati. La sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria e dunque immune da vizi censurabili in questa sede ha chiarito, con riferimento alle risultanze istruttorie, che: - Alcuni degli apparenti sottoscrittori avevano riferito alla polizia di non avere mai sottoscritto le liste. - Alcuni le avevano sì sottoscritte, ma in assenza di ufficiale certificatore. Dunque, la ricorrente ha attestato contrariamente al vero che le firme apposte sulle liste per come indicate nella imputazione erano autentiche ed apposte in sua presenza (p.5). 2.2. Anche la doglianza in punto di insussistenza dell'elemento psicologico del reato e dunque della buona fede di Gamba appare del tutto generica atteso che la sentenza impugnata ha escluso che l'imputata provvide ad una autenticazione postuma delle sottoscrizioni prendendo visione dei documenti di identità dei sottoscrittori. Questa affermazione riguarda senz'altro i soggetti che hanno negato di aver sottoscritto la lista ed hanno disconosciuto la firma, ma anche coloro che, pur avendo dichiarato di avere realmente sottoscritto la lista, non lo hanno fatto alla presenza dell'imputata e non hanno mai consegnato il proprio documento. Siffatto modus procedendi risulta inconciliabile con una mancanza di consapevolezza e volontà da parte dell'imputata della condotta a lei attribuita.3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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