CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 28203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31174/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , L gt. A . da Brescia 9, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la Sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 4682/20 21 depositata i l 14/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, a seguito di controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate di Ragusa, emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] SRL nel 201 1 aveva dedotto dal reddito d'impresa, detraendo altresì la relativa Iva , costi derivanti da alcune fatture emesse dall'[OSCURATO:PERSONA] Colonna e dall'Associazione CalcioDilettantistica Città di Vittoria. Poiché non risultava stipulato alcun contratto di sponsorizzazione, la società veniva invitata a descrivere e documentare analiticamente le sponsorizzazioni. 1.1. L’Ufficio riteneva documentat e in modo esauriente le prestazioni disponsorizzazione ricevute dall'A.C.D. Città di Vittoria; tuttavia, avuto riguardo invece ai servizi di sponsorizzazione che sarebbero stati erogati dall'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la contribuente non aveva i doneamente documentato l'oggetto di tali prestazioni concludeva, sulla base dei motivi elencati alle pagg. 8 e ss. dell'avviso di accertamento n. TYZ03A90110 2 /2015, che le fatture ricevute erano state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. 1.2. Erano inoltre emessi gli avvisi di accertamento n. TYZ01A901159/2015 e n. TYZ01A9011 61 /2015 a carico dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali erano sottoposti ad imposizione i maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] SRL, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli atti impositivi suddetti e le ragioni dei contribuenti trovavano favorevole riscontro in entrambi i gradi del giudizio di merito. 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania indicata in epigrafe che, rigettando l’appello erariale, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso. 4. I contribuenti resistono con controricorso e hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del Tuir, 19 del DPR n. 633/1972, 2697 e 2727 c.c. 1.1. Deduce la Difesa erariale che le argomentazioni esposte nella sentenza di appello non appaiono condivisibili, dal momento che, al contrario di quanto ritenuto, nel caso in cui vengano contestate al contribuente operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha solo l’onere di provare, anche in forma meramente indiziarial’oggettiva fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del destinatario al riguardo, mentre incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La CTR, si allega, avrebbe errato nel perimetrare l’onere probatorio in ipotesi di operazioni inesistenti, ritenendo che dovesse essere l’Agenzia a dare la prova incontrovertibile delle stesse, e non già la società. 2. A i fini dell’ammissibilità del motivo si rileva che l ’ A genzia delle entrate richiama, in ossequio al principio di autosufficienza/specificità, gli elementi indiziari allegati nel giudizio di merito e non valutati dalla CTR (ricorso, p. 9 s.) . Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dai contribuenti, il motivo non involge censure di natura meritale, bensì critica l ’errata applicazione delle regole presuntive in materia di fatture per operazioni inesistenti. 3. Il motivo è, inoltre, fondato. 3.1. È costante affermazione di questa Suprema Corte che « In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (da ultimo, v. Cass. Sez. 5, 19/04/2025, n. 10336). 3.2. I giudici di appello non hanno applicato tali criteri di valutazione in merito all’assolvimento dell’onere probatorio imposto alle parti, ed anzi non hanno operato alcuna effettiva valutazioneal riguardo, limitandosi ad affermare, in termini apodittici, che « Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi giudicantiche, dopo ampia disamina della vicenda e tenuto nel giusto conto le motivazioni del decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale e valutate le emergenze probatorie versate agli atti di causa, hanno ritenuto evanescenti le presunzioni poste dall’Agenzia a supporto degli accertamenti impugnati e, pertanto, legittima la deducibilità dei costi risultanti dalle fatture emesse dalla ASD», e ciò pur rilevando che le sponsorizzazione sportive sarebbero costi di « cui non è agevole stabilire non solo l'effettivitàma anche l'inerenza oltre alla spesso irregolarità delle associazioni sportive emittenti le fatture contestate».Inoltre, il giudice dell’appello rileva che «non del tutto convincenti appaiono … le giustificazioni sulle fatture relative alla fornitura di abbigliamento sportivo», tuttavi a la CTR conferma l’annullamento dell’atto impositivo anche in relazione a queste fatture. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pr