CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 20185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione in relazione a più reati separatamente giudicati. A ragione della decisione il Giudice ha ritenuto ostativa la circostanza che, successivamente ai fatti reato di cui alla sentenza emessa in data 17 dicembre 2015, l'istante era stato detenuto in stato di custodia cautelare per tre mesi e ventuno giorni; ha, dunque, ritenuto che lo stato detentivo avesse costituito una cesura a seguito della quale l'agente si era nuovamente determinato, in base ad autonomo atto di volizione, alla commissione di ulteriori reati. 2. Ricorre per cassazione Haddouch, chiedendo - con un unico, articolato motivo - l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Denunzia l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e carenza di motivazione, dolendosi di una motivazione generica e priva di reale efficacia dimostrativa, imperniata esclusivamente sull'avvenuto suo arresto e sulla conseguente limitazione della libertà personale subita nel tempo compreso tra i due fatti, senza alcun doveroso vaglio di tutti gli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso, pur indicati nell'istanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata 1'11 novembre 2022, ha chiesto il rigetto del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza del condannato, osservando che Haddouch, dopo la commissione del primo reato, è «stato detenuto in custodia carceraria per oltre tre mesi» e giungendo alla conclusione che tale circostanza «determina il venir meno del medesimo disegno criminoso, in quanto ha una valenza tale da modificare l'originario progetto». Come osserva il ricorrente e come rimarca il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, manca nel provvedimento impugnato, da un lato, qualsivoglia traccia di una effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione delle condotte, i fatti di cui alle sentenze non essendo nemmeno brevemente descritti;dall'altro, difetta l'esplicitazione delle -agioni per le quali le pur esistenti allegazioni difensive (l'identità delle violazioni, trattandosi di violazioni in materia di stupefacenti, e il breve intervallo temporale tra le stesse) all'evidenza né manifestamente infondate né pretestuose, siano state disattese. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con la cennata motivazione, si è mosso in evidente contrasto con il consolidato principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l'unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema (Sez. 1, n. 37831 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119). 3. L'ordinanza impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, perché, in diversa composizione a mente di Corte cost. n. 183 del 2013, proceda a nuovo esame, libero negli esiti, ma colmando le evidenziate lacune. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il