CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 22586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 9/6/2021, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna in data 1/10/2020, con la quale in esito al giudizio abbreviato l'imputato era stato condannato per plurimi episodi estorsivi tentati e consumati e per i delitti di rapina e furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio di nullità della sentenza per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa valutazione della attendibilità della versione dei fatti offerta dalla p.o. ed alla valorizzazione delle doglianze difensive e, con il secondo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che trattasi di doglianze inammissibili perchè generiche, oltre che manifestamente infondate. Dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti a lui ascritti; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa, la cui versione è stata confermata dai testi Sgualdino e Medri, alla luce delle censure mosse con l'atto di appello, con motivazione immune da vizi di legittimità ( pag. 11 della sentenza impugnata). Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Considerato, quanto al secondo motivo, che la Coorte territoriale ha dato applicazione al principio statuito d questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo che, nel caso di specie, con giudizio di fatto insindacabile, sono state escluse (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640). Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge . Sentenza a motivazione semplificata Roma, 31 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] etta go [OSCURATO:PERSONA] IL 4 MAG. 2023