CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39947/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1. e seguente della sentenza impugnata, quanto alla genericità del motivo di appello); ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. perì. / è manifestamente infondato, poiché questa Corte ha già chiarito che la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo, cod. pen., può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628, comma primo, cod. pen., perchè non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione (Sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266893 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così