CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1995
Cassazione n. 01367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1995 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del ricorrente e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame di merito, infatti, hanno dato motivatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, valorizzando — non illogicamente - gli elementi processualmente emersi, con particolare riguardo all'evidenziato scarno lasso di tempo intercorso, in più occasioni, tra la visura ad opera del prevenuto e il furto dei veicoli attenzionati dallo stesso; nonché il possesso da parte del Lagatta di centraline decodificate compatibili con quelle dei veicoli rubati, oltre all'aggancio del cellulare dell'imputato alle celle serventi le zone in cui si sono verificati i furti, in orario compatibile con la loro consumazione. Inoltre, quanto alla censura sulle denegate attenuanti generiche, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 - dep. 2019, Rv. 275500 - 01), come risulta evidente nel caso di specie. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il