Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1040
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
17 dicembre 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire »
Nelle cause riunite da C‑28/24 a C‑31/24,
aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023, pervenute in cancelleria il 15 gennaio 2024, nei procedimenti
LEAL [OSCURATO:PERSONA] ODV
(C‑28/24)
,
contro
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento,
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA),
nei confronti di:
Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Muse – Museo delle Scienze,
Earth ODV,
e
[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV
(C‑29/24)
,
[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS
contro
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento,
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA)
,
nei confronti di:
Earth ODV,
e
[OSCURATO:PERSONA] (LAV)
(C‑30/24)
,
[OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC)
contro
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento,
[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA),
Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica,
nei confronti di:
Earth ODV,
e
LNDC [OSCURATO:PERSONA]
(C‑31/24)
,
contro
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento
,
nei confronti di:
Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “Habitat”»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di quattro controversie che oppongono, la prima, la LEAL [OSCURATO:PERSONA] ODV alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento (Italia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e all’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA); la seconda, [OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, [OSCURATO:PERSONA] (OIPA) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS alla [OSCURATO:PERSONA] e all’ISPRA; la terza, la [OSCURATO:PERSONA] (LAV) e la [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC) alla [OSCURATO:PERSONA], all’ISPRA e al Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (Italia) nonché, la quarta, LNDC [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in merito alla legittimità di diversi atti giuridici, tra i quali un decreto del presidente della [OSCURATO:PERSONA], adottato il 19 aprile 2023, che ordina, per motivi di sicurezza pubblica, l’abbattimento di un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie
ursus arctos
(orso bruno).
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
L’articolo 12 della direttiva Habitat prevede, al suo paragrafo 1, lettera a), quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente (…)».
4
L’articolo 16 di tale direttiva, al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».
5
L’allegato IV di detta direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», contempla, in particolare, alla lettera a) ([OSCURATO:PERSONA] – Vertebrati – Mammiferi –
Carnivora
–
Ursidae
), la specie «
Ursus arctos»
([OSCURATO:PERSONA] bruno).
Diritto italiano
6
L’articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 – «Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale», nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge provinciale n. 9/2018»), intitolato «Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale», prevedeva quanto segue:
«1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’[ISPRA], limitatamente alle specie
Ursus arctos
e
Canis lupus
, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. [OSCURATO:PERSONA] provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La [[OSCURATO:PERSONA]] assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.
2. [[OSCURATO:PERSONA]] informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
7
Il 5 marzo 2023 un orso bruno, identificato come l’esemplare designato con la sigla «MJ5» (in prosieguo: «l’orso MJ5»), ha aggredito un uomo che passeggiava con il suo cane su un sentiero forestale in un comune situato nel territorio della [OSCURATO:PERSONA], causandogli diverse lesioni.
8
In un parere del 12 aprile 2023, l’ISPRA ha constatato che il comportamento dell’orso MJ5 rientrava nella categoria 18 del Piano d’azione Interregionale per la Conservazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA]Orientali, alla quale è ascritta la massima gravità, e che, tenuto conto dell’attacco in assenza di fattori scatenanti, tale orso rientrava nella categoria ad «alto rischio» conformemente al rapporto ISPRA-MUSE [Museo delle Scienze di Trento] del 13 gennaio 2021, intitolato «Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro». In tale rapporto, l’ISPRA ha considerato che la rimozione tramite abbattimento dell’orso MJ5, una volta assicurata la corretta identificazione dell’esemplare tramite analisi genetiche, era conforme al Piano d’azione Interregionale per la Conservazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA]Orientali.
9
Con decreto n. 9 del presidente della [OSCURATO:PERSONA], del 19 aprile 2023 (in prosieguo: il «decreto n. 9/23»), questi ha autorizzato, in forza dell’articolo 1, primo comma, della legge provinciale n. 9/2018 e con riserva di previa identificazione genetica dell’esemplare dopo la cattura, la rimozione tramite abbattimento dell’orso MJ5 nella [OSCURATO:PERSONA] per garantire l’interesse della salute e della sicurezza pubblica e per motivi di natura sociale. Esso ha altresì disposto che l’esemplare in questione, una volta geneticamente identificato come l’orso MJ5, fosse soppresso al più presto e ha incaricato di tale compito il Corpo forestale della [OSCURATO:PERSONA], con la collaborazione, per quanto di competenza, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
10
Le associazioni LEAL [OSCURATO:PERSONA] ODV (C‑28/24); [OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV; [OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS (C‑29/24), la LAV e la LAC (C‑30/24) nonché LNDC [OSCURATO:PERSONA] (C‑30/24), hanno adito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), giudice del rinvio, con ricorsi di annullamento diretti contro, in particolare, il decreto n. 9/23 (da C‑28/24 a C‑31/24), le Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat, approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento con decisione n. 1091, del 25 giugno 2021 (da C‑28/24 a C‑31/24); il rapporto ISPRA-MUSE del 13 gennaio 2021 (C‑29/24 e C‑30/24); il Piano d’azione Interregionale per la Conservazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA]Orientali (C‑30/24) nonché il parere del 12 aprile 2023 dell’ISPRA (C‑30/24). Tali associazioni hanno fatto valere, in sostanza, che la captivazione permanente dell’orso di cui trattasi potrebbe costituire un’alternativa valida e prioritaria alla sua uccisione.
11
Con ordinanze cautelari n. 38, del 26 maggio 2023, e n. 52, del 23 giugno 2023 (C‑28/24); n. 53, del 23 giugno 2023 (C‑29/24); n. 34, del 26 maggio 2023, e n. 54, del 23 giugno 2023 (C‑30/24); nonché n. 40, del 26 maggio 2023 (C‑31/24), il giudice del rinvio ha respinto tutti i motivi dinanzi ad esso dedotti.
12
Con ordinanze del 14 luglio 2023, di riforma parziale, in particolare, delle ordinanze cautelari n. 38 (C‑28/24), n. 53 (C‑29/24), n. 34 (C‑30/24) e n. 40 (C‑31/24), il Consiglio di Stato (Italia) ha dichiarato che il decreto n. 9/23, nella parte in cui dispone l’abbattimento dell’orso MJ5, violava il principio di proporzionalità e non era coerente con le norme sovrannazionali e nazionali che impongono l’adeguata valutazione delle misure intermedie. Esso ha quindi sospeso l’ordine di abbattimento dell’orso MJ5, ferma restando la captivazione di quest’ultimo a tutela della sicurezza pubblica.
13
Rimanendo investito dei ricorsi di merito di cui al punto 10 della presente ordinanza, volti ad ottenere l’annullamento dell’ordine di abbattimento dell’orso MJ5, il giudice del rinvio ritiene tuttavia che l’articolo 16 della direttiva Habitat non conferisca alcuna priorità alla captivazione permanente rispetto all’abbattimento dell’animale pericoloso. Esso ritiene, al riguardo, che le misure riguardanti il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’animale siano equivalenti, nel senso che tali misure hanno tutte un effetto identico, vale a dire quello di incidere sulla conservazione degli habitat naturali popolati dall’orso, escludendo l’esemplare pericoloso dal proprio habitat naturale.
14
Il giudice del rinvio ritiene quindi che l’interpretazione accolta dal Consiglio di Stato equivalga ad escludere qualsivoglia possibilità da parte dell’autorità competente di adottare una decisione di abbattere l’animale pericoloso per la pubblica incolumità anziché ridurlo in cattività, poiché una siffatta decisione potrebbe essere adottata solo in caso di «impossibilità oggettiva (…) estrema e di rara verificazione», il che vieterebbe di tener conto, per giustificare l’abbattimento, di motivi quali il benessere dell’animale abituato a vivere in uno stato selvatico, l’indisponibilità di luoghi idonei ad ospitarlo, i costi finanziari di tale accoglienza o la sicurezza degli operatori.
15
Ciò premesso, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in modo identico nelle quattro cause riunite:
«1. se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del [paragrafo] 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale” di cui alla lettera a) [del paragrafo 1] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida” debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità;
oppure
2. se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del [paragrafo] 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale” di cui alla lettera a) [del paragrafo 1] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida” debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure».
Gli sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale
16
Il 29 febbraio 2024 il presidente della Corte ha deciso di rivolgere una domanda di informazioni al giudice del rinvio al fine di ottenere indicazioni sull’eventuale morte dell’orso MJ5.
17
Il 4 marzo 2024 il giudice del rinvio ha confermato che, dopo la notifica delle ordinanze di rinvio nelle presenti cause alla Corte, alla fine del mese di dicembre 2023, i media locali avevano diffuso un’informazione secondo la quale erano stati rinvenuti, in un’area boscata della [OSCURATO:PERSONA], i resti del cadavere dell’orso MJ5, deceduto per cause che non erano state ancora accertate.
18
Tale giudice ha altresì precisato di essersi già pronunciato in precedenza in un caso omologo al caso di cui trattasi nel procedimento principale, dichiarando che, se è impugnata una decisione di abbattimento dell’animale e nel corso del giudizio sopravviene la morte dello stesso, il procedimento giudiziale deve essere definito con sentenza dichiarativa del difetto di interesse ad agire. Esso ha tuttavia indicato al riguardo che avverso tale decisione è stato proposto un appello dinanzi al Consiglio di Stato, che era ancora pendente. Il giudice del rinvio ha inoltre precisato che le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa sono identiche a quelle sollevate nelle cause riunite da C‑24/24 a C‑27/24, pendenti dinanzi alla Corte, con riguardo alle quali sussiste un indubitabile interesse alla loro decisione.
19
Alla luce della risposta del giudice del rinvio e a seguito dei pareri concordanti del giudice relatore e dell’avvocata generale, le presenti cause riunite sono state sospese con decisione del 21 marzo 2024 in attesa della decisione conclusiva del giudizio nelle cause riunite da C‑24/24 a C‑27/24.
20
A seguito di un mutamento di circostanze nelle cause riunite da C‑24/24 a C‑27/24, vale a dire il trasferimento dell’esemplare di orso bruno oggetto di tali cause in un’area recintata in Germania, cosicché tale esemplare era stato sottratto all’ordine di abbattimento contestato, il presidente della Corte ha deciso, il 12 agosto 2025, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di rivolgere una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio nelle presenti cause al fine di ottenere informazioni per chiarire se, alla luce della decisione emessa dal Consiglio di Stato il 13 novembre 2024, permanga l’interesse ad agire nei procedimenti principali.
21
Con lettera del 27 agosto 2025, il giudice del rinvio ha indicato al riguardo che, laddove nel corso del giudizio si siano verificate circostanze in conseguenza delle quali l’annullamento del provvedimento impugnato non sia più utile per la parte ricorrente, l’organo giudicante deve comunque accertare l’illegittimità dell’atto impugnato laddove sussista un interesse a fini risarcitori. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che permanga un interesse a conoscere la decisione della Corte nelle presenti cause, in quanto una siffatta decisione è rilevante ai fini dell’esame della legittimità dei provvedimenti impugnati, anche nell’ipotesi di domande risarcitorie.
22
Con decisione del 3 ottobre 2025, il presidente della Corte ha disposto la riassunzione del procedimento nelle presenti cause.
Sul non luogo a statuire
23
Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).
24
A tale riguardo, occorre ricordare che la ragion d’essere del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione di una controversia (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 29). Pertanto, laddove risulti che le questioni poste manifestamente non sono più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 70 e giurisprudenza citata].
25
In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 32 e giurisprudenza citata).
26
Nel caso di specie, anche se le controversie principali sono ancora pendenti dinanzi al giudice del rinvio, poiché quest’ultimo ha deciso di sospendere il procedimento relativo a tali controversie ai fini del presente rinvio pregiudiziale, dalla lettera del giudice del rinvio del 4 marzo 2024 risulta che la morte dell’orso MJ5 è stata confermata poco dopo la notifica delle ordinanze di rinvio alla Corte, dal che consegue l’impossibilità di eseguire l’ordine di abbattimento di tale orso, come previsto dal decreto contestato.
27
È giocoforza constatare, pertanto, che le controversie di cui ai procedimenti principali sono divenute prive di oggetto.
28
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’auspicio espresso dal giudice del rinvio di mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale per il motivo che le parti dei procedimenti principali potrebbero proporre domande risarcitorie sulle quali tale giudice sia chiamato a statuire.
29
Infatti, poiché in questa fase tali domande sono puramente eventuali e ipotetiche, esse non possono consentire di ritenere che la risposta della Corte soddisfi una necessità di dirimere concretamente una controversia (v., per analogia, ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 24 e giurisprudenza citata).
30
In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale.
31
Tale constatazione non pregiudica la possibilità di sottoporre alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE qualora il giudice del rinvio ritenga che una tale decisione sia necessaria alla luce dell’evoluzione dei procedimenti principali o ai fini della risoluzione di un’altra controversia di cui è investito e nell’ambito della quale, a suo avviso, sorgono le stesse questioni di interpretazione del diritto dell’Unione (ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 27).
Sulle spese
32
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia) con ordinanze del 20 dicembre 2023.
Lussemburgo, 17 dicembre 2025
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
M. Condinanzi
*
Lingua processuale: l’italiano.