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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01491/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 11/06/2020 il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Isola del Giglio il 14/06/2012, per difetto di tempestiva querela, in riforma della sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per predetta fattispecie.

Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla verifica della tardività della querela.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come - a fronte di un messaggio spedito a mezzo sms - il querelato non avrebbe potuto provare in alcun modo la intempestività della querela, non esistendo un mezzo di verifica dell'epoca di lettura del messaggio; peraltro, appare del tutto non verosimile, alla luce dell'allarme ingenerato nella persona offesa dal contrasto con l'imputato, che il messaggio fosse stato letto con circa tre mesi di ritardo dalla ricezione, tenuto anche conto di una certa strumentalità della querela a seguito di un contenzioso afferente al rapporto di lavoro tra le parti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 11/06/2020 il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Isola del Giglio il 14/06/2012, per difetto di tempestiva querela, in riforma della sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per predetta fattispecie. Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla verifica della tardività della querela. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come - a fronte di un messaggio spedito a mezzo sms - il querelato non avrebbe potuto provare in alcun modo la intempestività della querela, non esistendo un mezzo di verifica dell'epoca di lettura del messaggio; peraltro, appare del tutto non verosimile, alla luce dell'allarme ingenerato nella persona offesa dal contrasto con l'imputato, che il messaggio fosse stato letto con circa tre mesi di ritardo dalla ricezione, tenuto anche conto di una certa strumentalità della querela a seguito di un contenzioso afferente al rapporto di lavoro tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 01491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris