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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30255/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione della pena detentiva di due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 2.100 euro di multa, indicata nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste il 15 maggio 2020, la ha dichiarata inammissibile nella parte concernente la detenzione domiciliare e rigettata in quella vertente sull'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà., Ha, a tal fine, rilevato, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, che la pena da eseguire eccede il limite di legge, fissato in due anni di reclusione, nonché, quanto alle misure residue, che non sono emerse circostanze attestanti l'avvio, da parte del condannato, di un processo di revisione critica delle condotte devianti e che si rinvengono, piuttosto, concreti indici di persistente, elevata pericolosità sociale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato mptivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla base di un'errata e ridondante valutazione delle pendenze a suo carico e senza tenere in debito conto la positiva evoluzione della sua personalità e la possibilità di fruire, in chiave risocializzante, di utili presidi a livello familiare e lavorativo.

Eccepisce, sotto altro, concorrente aspetto, che il pericolo di recidiva è stato illegittimamente desunto da comportamenti che si collocano nel medesimo periodo, ormai remoto, segnato dalla commissione dei reati che gli sono valsi le condanne in esecuzione, trascurandosi, per contro, che egli, negli ultimi sei anni, non si è reso protagonista di condotte devianti e, anzi, si è dedicato ad onesta attività lavorativa ed ha manifestato disponibilità a profondere energie in azioni di volontariato.

Addebita, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza di essere incorso in vero e proprio travisamento nell'escludere che egli abbia intrapreso meritevoli iniziative riparatorie che sono comprovate dalla documentazione in atti, attestante, direttamente o indirettamente, l'avvenuto risarcimento dei danni in favore di numerose persone offese, sintomo di quella resipiscenza che costituisce primo presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o generiche.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque,. sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), «essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, Frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro, in ordine alle richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], il vaglio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha adeguatamente e logicamente considerato gli elementi disponibili, giungendo alla conclusione che il condannato è soggetto socialmente pericoloso e non ha ancora avviato un significativo processo di revisione critica del proprio passato. 4 AL, A tal fine, ha dato atto dei trascorsi criminali di Esposito e delle pendenze, relative a fatti commessi nel periodo, che giunge sino al 2015, interessato dai reati per i quali egli è stato condannato con sentenza irrevocabile, nonché dell'avvio, a far data dal 2018, di attività lavorativa quale autista.

Ha, quindi, osservato, da un canto, che l'espletata indagine socio-familiare non ha messo in luce significativi sintomi di revisione critica, da parte di Esposito, delle condotte devianti per cui è intervenuta condanna, che egli tende a minimizzare, né consapevolezza di agito antisociale e, dall'altro, che i fatti accertati e quelli oggetto di attuale contestazione — la maggior parte dei quali riconducibili al genus delle truffe on fine — concorrono, per consistenza quantitativa ed offensività, a tratteggiare una personalità prpclive a delinquere, sì da imporre la sottoposizione ad osservazione penitenziaria, eventualmente propedeutica all'accertamento della sua affidabilità ed alla conseguente ammissione ad una misura alternativa, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, che garantisce al condannato ampi ed incontrollati spazi di libertà e, quindi, presuppone un giudizio esclusivo del rischio di recidiva.

4. A fronte di un apparato argomentativo completo, esaustivo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente si pone in una prospettiva meramente confutativa, che fa leva su profili che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato, inserendoli nel contesto di un percorso argomentativo armonico e coerente.

Non vale, dunque, a comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il richiamo alla risalenza delle condotte criminose ad epoca non prossima ed allo stadio dei procedimenti tuttora in itinere, mentre la dedizione ad attività lavorativa lecita, la palesata disponibilità al volontariato e l'assenza, da sei anni a questa parte, di manifestazioni criminose costituiscono circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha, nell'esercizio di discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità perché non tradottasi in una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, reputato non decisive in quanto non accompagnate da una imprescindibile riflessione sul contegno serbato e sul pregiudizio arrecato alle numerose vittime delle truffe, peraltro perpetrate in termini di allarmante seria lità.

Né, va aggiunto, può ascriversi al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare gli sforzi compiuti da Esposito in ottica riparatoria, attestati da iniziative risarcitorie che, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato e diversamente da quanto, invece, sostenuto in ricorso (cfr., in specie, pag. 8), sono state documentate solo in questa fase e non anche in quella suggellata dal diniego della richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il rizorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione della pena detentiva di due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 2.100 euro di multa, indicata nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste il 15 maggio 2020, la ha dichiarata inammissibile nella parte concernente la detenzione domiciliare e rigettata in quella vertente sull'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà., Ha, a tal fine, rilevato, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, che la pena da eseguire eccede il limite di legge, fissato in due anni di reclusione, nonché, quanto alle misure residue, che non sono emerse circostanze attestanti l'avvio, da parte del condannato, di un processo di revisione critica delle condotte devianti e che si rinvengono, piuttosto, concreti indici di persistente, elevata pericolosità sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato mptivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla base di un'errata e ridondante valutazione delle pendenze a suo carico e senza tenere in debito conto la positiva evoluzione della sua personalità e la possibilità di fruire, in chiave risocializzante, di utili presidi a livello familiare e lavorativo. Eccepisce, sotto altro, concorrente aspetto, che il pericolo di recidiva è stato illegittimamente desunto da comportamenti che si collocano nel medesimo periodo, ormai remoto, segnato dalla commissione dei reati che gli sono valsi le condanne in esecuzione, trascurandosi, per contro, che egli, negli ultimi sei anni, non si è reso protagonista di condotte devianti e, anzi, si è dedicato ad onesta attività lavorativa ed ha manifestato disponibilità a profondere energie in azioni di volontariato. Addebita, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza di essere incorso in vero e proprio travisamento nell'escludere che egli abbia intrapreso meritevoli iniziative riparatorie che sono comprovate dalla documentazione in atti, attestante, direttamente o indirettamente, l'avvenuto risarcimento dei danni in favore di numerose persone offese, sintomo di quella resipiscenza che costituisce primo presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o generiche. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque,. sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), «essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, Frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro, in ordine alle richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha adeguatamente e logicamente considerato gli elementi disponibili, giungendo alla conclusione che il condannato è soggetto socialmente pericoloso e non ha ancora avviato un significativo processo di revisione critica del proprio passato. 4 AL, A tal fine, ha dato atto dei trascorsi criminali di Esposito e delle pendenze, relative a fatti commessi nel periodo, che giunge sino al 2015, interessato dai reati per i quali egli è stato condannato con sentenza irrevocabile, nonché dell'avvio, a far data dal 2018, di attività lavorativa quale autista. Ha, quindi, osservato, da un canto, che l'espletata indagine socio-familiare non ha messo in luce significativi sintomi di revisione critica, da parte di Esposito, delle condotte devianti per cui è intervenuta condanna, che egli tende a minimizzare, né consapevolezza di agito antisociale e, dall'altro, che i fatti accertati e quelli oggetto di attuale contestazione — la maggior parte dei quali riconducibili al genus delle truffe on fine — concorrono, per consistenza quantitativa ed offensività, a tratteggiare una personalità prpclive a delinquere, sì da imporre la sottoposizione ad osservazione penitenziaria, eventualmente propedeutica all'accertamento della sua affidabilità ed alla conseguente ammissione ad una misura alternativa, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, che garantisce al condannato ampi ed incontrollati spazi di libertà e, quindi, presuppone un giudizio esclusivo del rischio di recidiva. 4. A fronte di un apparato argomentativo completo, esaustivo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente si pone in una prospettiva meramente confutativa, che fa leva su profili che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato, inserendoli nel contesto di un percorso argomentativo armonico e coerente. Non vale, dunque, a comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il richiamo alla risalenza delle condotte criminose ad epoca non prossima ed allo stadio dei procedimenti tuttora in itinere, mentre la dedizione ad attività lavorativa lecita, la palesata disponibilità al volontariato e l'assenza, da sei anni a questa parte, di manifestazioni criminose costituiscono circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha, nell'esercizio di discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità perché non tradottasi in una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, reputato non decisive in quanto non accompagnate da una imprescindibile riflessione sul contegno serbato e sul pregiudizio arrecato alle numerose vittime delle truffe, peraltro perpetrate in termini di allarmante seria lità. Né, va aggiunto, può ascriversi al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare gli sforzi compiuti da Esposito in ottica riparatoria, attestati da iniziative risarcitorie che, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato e diversamente da quanto, invece, sostenuto in ricorso (cfr., in specie, pag. 8), sono state documentate solo in questa fase e non anche in quella suggellata dal diniego della richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il rizorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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