CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02376/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 27/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 25/3/2022, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Le censure formulate con l'unico motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge in relazione alla ritenuta provenienza illecita dei due passaporti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, sono reiterative di docilianze già vagliate dalla Corte di merito ( pag.5/6) e disattese con motivazione priva di aporie e palesi illogicità. Il difensore, lungi dal rapportarsi criticamente alle considerazioni svolte dai giudici territoriali, si limita a riproporre un'alternativa lettura delle emergenze fattuali acquisite, sollecitando la Corte adita ad un riesame che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente