CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 11449/2017 e proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., c.f. - intimat a - avverso la sentenza n. 222/3/2016 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 29/4/2016, Giudicato tributario ascoltatala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliereSabrina Serrelli; La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza di Campobasso, compendiata nel processo verbale di constatazione del 13 dicembre 2002, l’Agenzia delle Entrate - U fficio di Campobasso rettificava la posizione fiscale della società contribuente [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per gli anni 1998 e seguenti, emettendo avvisi di accertamento notificati separatamente per i diversi periodi di imposta. Con l’avviso di accertamento n. RD0030200596 l’A genzia delle Entrate accertava per l’anno 2002 maggiore IRPEG per euro 146.969,00, maggiore IRAP per euro 17.351,00, IVA per euro 217.247,00, oltre sanzioni ed interessi. Con l’avviso di accertamenton. RD0030200625 l’Ufficio accertava per l’anno 2003 maggiore IRPEG per euro 78.461,00, IRAP per euro 9.808,00, IVA per euro 88.269,00, oltre sanzioni ed interessi. Con l’avviso di accertamenton. RD0030200626 l’Ufficio procedeva ad eseguire accertamenti anche l’anno 2004, con rettifica della perdita d’impresa dichiarata e maggiore IRAP per euro 7.184,00. 2. La società contribuente impugnava gli accertamenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso che,riuniti i ricorsi, accoglieva le doglianze della ricorrente e compensava le spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso riteneva infondato l’appello dell’Agenzia rilevando che dall’esame della documentazione agli atti emergeva la chiara concatenazione degli eventi tali da ricondurre i rilievi esposti a quelli oggetto della controversiarelativa alla prima annualità accertata, e cioè l’anno 1998, coperta da giudicato formatosi a seguito di rigetto del ricorso per cassazione. Quanto al merito delle contestazioni, la [OSCURATO:PERSONA] esaminava comunque i singoli rilievi ritenendoli illegittimi, con conseguente annullamento degli accertamenti e condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 2909 cod.civ. 1.1. La ricorrente osserva che con sentenza n. 14674/2010 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso n.15/2008 avente ad oggetto il medesimo titolo di recupero di cui al rilievo n. 1 dell’avviso di accertamento impugnato RD0030200596/2008 per l’anno 2002, ossia il recupero della quota di ammortamento relativaalla creazione della rete commerciale, ma per il diverso anno 1998. Nel processo verbale di constatazione lo stesso recupero relativo alla contabilizzazione di costi indeducibili -costi di ampliamento -Creazione rete commerciale è riportato per ilmedesimo importo con riferimento agli anni 2002 e 2003, ove si richiama il punto a.1 relativo all’anno 1998. La ricorrente evidenziapoi che con successiva sentenza n. 56/2/2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ripresa a tassazione della quota di ammortamento relativa ai costi di ampliamento-creazione rete commerciale rilievo n. 1 anno di imposta 1998 dovesseritenersi legittima, e che detta pronuncia è passata in giudicato e prevale sulla prima. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ. quale vizio della sentenza anche con riferimento alla quota di ammortamento relativa al costo di lire 30.000.000 di cui alla fattura n. 1694 del 27/7/2000 emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla voce [OSCURATO:PERSONA] di ampliamento per la creazione di rete commerciale [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Secondo la ricorrente la sentenza n. 56/2/2016 ha ad oggetto il medesimo titolo di recupero di cui ai tre avvisi di accertamento oggetto della controversia in esame: il rilievo n. 2) dell’avviso di accertamento impugnato n. RD0030200596/2008 per l’anno 2002, il rilievo n. 1) dell’avviso di accertamento impugnato n. RD0030200625 per l’anno 2003, il rilievo n. 1) dell’avviso di accertamento n. RD0030200626 per l’anno 2004; e , quindi , il recupero della quota di ammortamento relativo alla creazione della rete commerciale [OSCURATO:PERSONA] ma per i diversi anni 2000 e 2001. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. 3.1. La sentenza impugnata è affetta dal vizio di violazione del giudicato anche con riferimento al rilievo di cui ai Costi di Ricerca e Sviluppo-[OSCURATO:PERSONA] (rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento n. RD0030200596/2008 per l’anno 2002; rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento RD0030200625 per l’anno 2003; rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento RD0030200626 per l’anno 2004). La sentenza n. 56/2/2016 ha ad oggetto il medesimo titolo di recupero di cui ai tre avvisi di accertamento oggetto della vicenda in esame. 4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 75 T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ. 4.1. La sentenza impugnata viola l’art. 75 T.U.I.R. nel testo vigente all’epoca, nonché il principio dell’onere della prova allorquando, con riferimento alla ripresa dei costi di pubblicità di cui al rilievo a.4 e, quindi, alla quota di ammortamento per gli anni 2002, 2003, 2004, pari ad euro 2.384,41, calcolata nella misura del 20% sull’importo capitalizzato di euro 11.922,09, ha affermato che incombeva sull’Ufficio la dimostrazione dell’inerenza delle operazioni contestate. A differenza di quanto argomentato dalla [OSCURATO:PERSONA], grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei costi relativi ai redditi di impresa oggetto di accertamento. In tal modo i giudici d’appello hanno violato il principio di diritto secondo il quale non è sufficiente la regolare contabilizzazione delle fatture dovendo il contribuente documentare il costo sostenuto, in modo adeguato alla natura del costo stesso ed alle circostanze del suo sostentamento. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’IVA. 5.1. Con riferimento al rilievo IVA , concernente l’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili per l’anno 2002, l’Agenzia rileva che con la sentenza n. 56/2/2016 la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata per gli anni 2000 e 2001 sugli stessi rilievi di cui agli accertamenti oggetto di impugnazione accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio e che detta sentenza è passata in giudicato; si è, dunque , verificato un contra s to di giudicati tra la sentenza impugnata relativa agli anni 2002, 2003 e 2004e quella n. 56/2/2016 relativa agli anni 2000 e 2001, pronunciate sulla base dei medesimi documenti. 6. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.. 6.1. Nonostante sia coperta dal giudicato, la motivazione meramente apparente della Commissione Tributaria regionale sul rilievo riguardante l’Iva, oggetto del precedente motivo di ricorso, vizia comunque la sentenza di nullità; non si ravvisa infatti alcuna autonoma valutazione sul punto. 7. Regolarmente intimata, mediante notifica a mezzo p.e.c. al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio in data 3/5/2017,la società contribuente non si è costituita. 8.Deve essere preliminarmente esaminato , per ragioni di priorità logica,il sesto motivo di ricorso nel quale l’Agenzia si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente sul rilievo riguardante l’Iva. 8.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Ed infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla Legge n. 134/2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, anche se i provvedimenti giudiziaridevono comunque adempiere all'obbligo della motivazioneprevisto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sicché la riformulazione della norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La deduzione del vizio di motivazione, dunque, conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito Se al più nella sentenza impugnata sono ravvisabili insufficienze motivazionali non censurabili, deve nondimeno considerarsi che il rinvio alla sentenza di primo grado non consente di per sé di ritenere sussistente il vizio di nullità denunciato dalla ricorrente. 8.2. Nel caso di specie non ricorre l’ipotesi del difetto di motivazione (rinvenibile laddove manchi del tutto la motivazione , nel senso che l'enunciazione della decisione non è sorretta da alcuna argomentazione, o laddove essa consista in argomentazioni così contraddittorie e prive di significato che non sia possibile individuare alcuna ratio decidendi ) ; non ricorre nemmeno l’ipotesi della motivazione apparente ( riscontrabile laddove la motivazione formalmente esista ma sia vuota e priva di significato, non contenendo deduzioni critiche ed argomentatedegli elementi posti a sostegno della decisione e non rendendo comprensibile il convincimento del giudice ed il percorso logico adottato per conseguirlo), essendo possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. La sentenza impugnata, infatti,soddisfa il minimo costituzionale in cui deve consistere la motivazione per soddisfare il relativo obbligo incombente sul giudice,anche mediante il rinvio alla sentenza di primo grado, senza che sia lasciata all’interprete la possibilità di integrarla con le più varieed ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986). [OSCURATO:PERSONA] regionale ha inteso confermare la statuizione del giudice di primo grado, affermando che il rilievo riguardante l’IVA è basato sul presupposto che tra le società (GS e [OSCURATO:PERSONA]) sia intervenuto un rapporto di prestazioni di servizi e che è stato validamente annullato poiché gli sconti sugli acquisti di prodotto non si traducono necessariamente in un obbligo di fare, circostanza in relazione alla quale l’Agenzia non ha addotto alcun elemento a sostegno. Questa motivazione, che può essere condivisa o meno, valutarsi errata o corretta,non può ritenersi né omessa né apparente. Essa, al contrario, esprime unapprezzamento del fatto ed illustra, sia pure sinteticamente, il relativo inquadramento giuridico, evidenziando in particolare il criterio di ripartizione dell’onere della prova che ritiene non sia stato soddisfatto dall’Agenzia delle entrate. Il sesto motivo è,dunque, infondato. 9.I l quarto motivo è relativo alla dedotta violazione dell’art. 75 del D.lgs. 917/1986e dell’art. 2697 cod. civ. 9.1. La ricorrente ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare la decisione di primo grado sul punto , ha affermato che la minuziosa specificazione delle prestazioni resa nelle fatture consentiva di ritenere l’inerenza delle spese sostenute, in considerazione dell’attività svolta e tenuto conto che non risultano in alcun modo disconosciute le spese, non essendo nemmeno stata allegata una sostanziale dissimulazione dei costi da parte dell’Agenzia. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche osservato che il carattere pluriennale delle spese di promozione del prodotto (sconti, premi ed altri contributi) trova logico fondamento nell’esigenza di indurre abitudini di consumo durevoli nel tempo. 9.2. La censura non involge la ratio della sentenza impugnata laddove si incentra sulla dedotta prova dell’inerenza delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto a carico dell’Agenzia. In effetti, i giudici di appello non hanno affermato che l’inerenza del costo dovesse essere provata dall’Agenzia, bensì che , a fronte della ritenuta inerenza,l’Agenzia non ha svolto alcuna argomentazione per contrastare la prospettazione della società. E’vero, infatti, come affermato da un consolidato orientamento di legittimità (Cass. sez. 5, 29709/2025, n. 26312), che, in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, può contestare la dedotta inerenza di un costo anche negandola sotto il profilo dell’incongruità e dell'antieconomicità, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, ma nel caso di specie non si evincono contestazioni puntuali da parte dell’Agenzia che il contribuente avrebbe dovuto superare dimostrando la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali. Ciò, tanto più ove si consideri che il principio di inerenza dei costi deducibili esprime una correlazione in concreto tra costi ed attività d’impresa che si traduce in un giudizio qualitativo (Cass. sez. 5, 15/11/2022, n. 33568; Cass. sez. 5, 12/07/2024, n.19232). 9.3. In definitiva, la pronuncia impugnata non viola le richiamate disposizioni normative essendosi limitata a rilevare l’assenza di contestazioni puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate e non avendo fatto ricorso nemmeno ad elementi indiziari per dedurre ulteriori elementi in sensocontrario, in particolare evidenziando l’inattendibilità del contribuente, a fronte di specifica documentazione delle spese che il contribuente assume possano ritenersi inerentiavendo indicato i fatti che consentono di ricondurre il costo all’attività di impresa, secondo la valutazione del giudice di merito che non risulta contestata per quanto di specifico interesse. La doglianza, dunque, è inammissibile perché genericamente volta a censurare la pronuncia senza cogliere il nucleo essenziale posto a fondamento della decisione impugnata. 10.I motivi esposti in ricorso ai punti nn. 1,2,3, e 5 possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito nel presente giudizio l’esistenza di un giudicato sui fatti costitutivi dei rilievi in contestazione. 10.1.Come è noto, secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 1, 29/02/2024, n. 5370, Cass. sez. 5, 2/09/2022, n. 25863) l'eccezionedi giudicato esterno non può essere rilevata per la prima volta incassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, ilgiudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativaeccezione è opponibile nel giudizio di legittimità. 10.2. Nel caso di specie se nella sentenza di appello impugnata si fa menzione della sentenza n. 15/1/2018, resa in altro giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso (relativa alla prima annualità accertata – il 1998 – in virtù del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Campobasso del 13/12/2002) a conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente, divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 14674/2010, depositata il 17/6/2010, dalla Corte di cassazione che giudicava inammissibile il ricorso, nel presente giudizio l’Agenzia ha prodotto la sentenza n. 56/2/2016,resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso (relativa alle annualità 2001 e 2001 oggetto di accertamento per i medesimi rilievi in virtù dello stesso processo verbale di constatazione del 13/12/2002), eccependo il giudicato esterno. Dagli atti si evince che la sentenza n. 56/2016 è stata pronunciata il 29/01/2016 e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in data 3/5/2017 la Cancelleria ha attestato che avverso la predetta sentenza non è stato proposto ricorso per cassazione o istanza per revocazione e che, quindi, la sentenza è passata in giudicato. L’eccezionedi giudicato è stata legittimamente proposta nel presente giudizio, atteso che nel giudizio di appello concluso con sentenza pronunciata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si è e ra ancora formato il giudicato sulla pronuncia n.56/2016 per la quale pendevano i termini per eventuale impugnazione; la decisione infatti è divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che,nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata (17/3/2016). 10.3. Quanto poi alla sussistenza di un giudicato esterno, va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., sez. trib., 20/1/2025, n. 1302; Cass., sez. trib., 3/9/2025, n. 24463; Cass. sez. trib., 13/5/2025, n. 12798, Cass., sez. trib. , 10 /1/ 2024, n. 990 ), alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 16/6/2006, n. 13916, e ribaditi nella pronuncia a Sezioni Unite resa con sentenza 25/3/2021, par. 4,6 e seguenti, secondo il quale in materia tributaria l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, restando esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale.Il problema sorge proprio perché quello tributario è giudizio non limitato all'atto, ma esteso, nei limiti della domanda, alla valutazione fattuale del rapporto secondo lo schema della 'impugnazione-merito'. 10.4.Deve altresì rilevarsi che, in caso di contrasto tra pronunce non più suscettibili di impugnazione, al fine di stabilire quale fra duegiudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione(Cass. sez. 3, 25/01/2024, n. 2462 ). 10.5. Tanto premesso, anche a voler ritenere la sentenza favorevole alla società contribuente n. 15/2008 passata in giudicato, per quanto sopra esposto, sebbene in assenza di attestazione, la sentenza favorevole all’Agenzia delle Entrate n. 56/2016 che, come detto riguarda diversi anni d’imposta in relazione a medesimi rilievi derivanti dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Campobasso che ha prodotto avvisi di accertamento per ciascun anno d’imposta inviati in prossimità delle r elative scadenze, in ogni caso prevarrebbe sulla prima in quanto resa successivamente,secondo il criterio cronologico innanzi richiamato. I rilievi esaminati nella sentenza 56/2016 del 29/01/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sono analoghi a quelli oggetto dei motivi di cui ai nn.1,2,3,5 del presente giudizio proposto avverso la sentenza pronunciata il 17/03/2016 e depositata il 29/4/2016, in quanto relativi alle riprese concernenti le quote di ammortamento per spese relative a capitalizzazione della rete commerciale, per spese relative alla creazione della rete commerciale [OSCURATO:PERSONA], per spese relative a costi di ricerca e sviluppo-cucina sperimentale, ed ancora per omessa regolarizzazione di operazioni imponibili relative alle prestazioni di servizi e precisamente di un obbligo di fare consistente nell’esposizione da parte della società GS della merce della società verificata nei locali della catena di distribuzione prescelta dietro pagamento di corrispettivo. Tutte le contestazioni in relazione alle predette voci di costo sono originate dal medesimo processo verbale di constatazione redatto dal Nucleo di polizia tributaria di Campobasso in data 13/12/2002, e riguardano i diversi anni di imposta indicati ; nel presente giudizio gli avvisi di accertamento si riferiscono agli anni 2002, 2003 e 2004, nella pronuncia resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva esaminato l’avviso di accertamento relativo all’annualità 1998 con esito favorevole per la società contribuente e nella sentenza n. 56/2/2016 venivano esaminati gli avvisi di accertamento relativi alle annualità di imposta 2000e 2001 con esito favorevole all’Agenzia (quest’ultima passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 3/5/2017). Ed infatti, la medesima [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso nella sentenza impugnata ha affermato che gli avvisi di accertamento venivano notificati separatamente e prendevano origine dal medesimo verbale di constatazione, facendo rinvio agli addebiti contenuti nel processo verbale i cui effetti si espandevano sulle annualità successive. Si tratta,in sostanza, di capitalizzazione e quote di ammortamento non riconosciute dall’Ufficio accertatore, laddove invece la società rivendicava l’inerenza di tutti i costi dedotti e la spettanza dei criteri di capitalizzazione utilizzati, trattandosi di oneri ad utilità pluriennaleo di operazioni imponibili per prestazioni di servizio rese. Viene in rilievo nel caso di specie l’esempio tipico ( Cass. , sez. 5, 11/3/2015, n. 4832, in motivazione par. 2.5) di efficacia vincolante del giudicato esterno, essendo in contestazione la deducibilità della spesa relativa alla quota annuale di ammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di bene immateriale. A fronte dell’eccepito giudicato costituito dalla sentenza n. 56/2016, il giudice del rinvio, con un accertamento nel merito,dovrà valutare se i fatti materiali di imposizione accertati con la sentenza 56/2016 relativamente alle annualità 2000 e 2001 e, quindi, l’esclusione dei costi per la rete commerciale che la parte sostiene di aver affrontato per l’ampliamento e la costruzione della rete nell’anno 1998 e che poi sono stati spalmati negli anni successivi, il recupero delle quote di ammortamento relative ad immobilizzazioni immateriali-impianto ed ampliamento per creazione di rete commerciale [OSCURATO:PERSONA] prive di giustificazione, il recupero delle quote di ammortamento per costi di ricerca e sviluppo sulla c.d. cucina sperimentale in quanto la commercializzazione del surgelato non era più oggetto dell’attività della società a partire dal 1999, ed ancora il recupero delle quote di ammortamento relative a immobilizzazioni immobiliari -costi di ricerca e sviluppo- pubblicità prive di giustificazione in rela zione al tipo di attività svolta, estendanol’efficacia preclusiva tra le stesse parti anche con riferimento ad annualità diverse -2002,2003,2004- ed ancora sub judice nel presente giudizio , verificando l’ "invarianza nel tempo" di elementi delle fattispecie verificate comun i ad entrambi i giudizi nei quali nella sostanza i costi sono stati distribuiti nel tempo. 11. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Campobasso, in diversa composizione,affinché riesamini nel merito le doglianze dell’Ufficio alla luce del giudicato di cui alla sentenza n. 56/2016 come innanzi precisato, eccepito nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il