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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 34867/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v A.e.j./xr t A *E% [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e assenza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di censure che si dirigono ai contenuti argomentativi della decisione, non esaminabili nella specifica disciplina di settore, essendo ammessa la sola deduzione di violazione di legge.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v A.e.j./xr t A *E% [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e assenza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di censure che si dirigono ai contenuti argomentativi della decisione, non esaminabili nella specifica disciplina di settore, essendo ammessa la sola deduzione di violazione di legge. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris