CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 00245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi (irrilevanza penale del fatto per difetto di elementi probatori, avuto riguardo al quantitativo di sostanza detenuto) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, escludendo l'alternativa proposta a difesa, mediante la valorizzazione, non soltanto del dato quantitativo, ma anche delle modalità di conservazione della droga (in sigarette singole o in bustine contraddistinte da colori diversi); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] EmanOele [OSCURATO:PERSONA] >/93