CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che risultavano concessi ad [OSCURATO:PERSONA]Alessio in forza delle sentenze emesse: dalla Corte di appello di Trento il 9 aprile 2014, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 10 dicembre 2012; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 23 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 30 gennaio 2020. La revoca era ricondotta al rilievo che detto beneficio risultava concesso per più di due volte. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che siano stati acquisiti, per la verifica di cui sopra, i fascicoli dei giudizi di cognizione in esito ai quali erano state concesse le sospensioni condizionali poi oggetto di revoca. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno - Ufficio G.i.p. Così deciso in Ro