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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1983

Cassazione n. 37164/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1983 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOawUp udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.

Rilavato, in particolare, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena.

Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715); la pena inflitta all' imputato con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata in sentenza.

È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1983 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOawUp udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Rilavato, in particolare, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715); la pena inflitta all' imputato con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata in sentenza. È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 37164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris