CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore Generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria diinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato, a fardata dall’1 gennaio 2025, la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova alservizio sociale, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del medesimoTribunale di sorveglianza in data 11 settembre 2024.L’ordinanza in esame rileva che il condannato: - ha dimostrato con il comportamentotenuto e riscontrato dall’Uepe di Venezia una perdurante inaffidabilità; - ha omesso dimantenere i contatti con l’Uepe e con il SerD, contrariamento a quanto prescritto; - haomesso di comunicare tempestivamente all’Uepe la perdita del lavoro avvenuta in data 31dicembre 2024 e, da quel momento, di documentare l’effettività dell’attività lavorativa svolta;- non ha, inoltre, provveduto a dare corso all’obbligo risarcitorio nei confronti della personaoffesa e all’obbligo di mantenimento del figlio minore, come stabilito con le prescrizioni dellamisura alternativa applicata; - ha seguitato nel consumo di sostanze stupefacenti; - ha,quindi, dimostrato una mancata adesione al trattamento rieducativo e la persistenza diun’indole propensa alla elusione delle prescrizioni impartite; - la condotta tenuta deve essereritenuta oggi radicalmente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, chedeve essere pertanto revocata, dovendosi dare corso al trattamento rieducativo in regimeinframurario, in modo tale da poter stimolare una presa di consapevolezza da parte delcondannato e da indurlo a rimeditare le proprie condotte, nell’ottica di un’auspicabilerinnovata affidabilità; - la misura alternativa deve, quindi, essere revocata a far data dall’1gennaio 2025, avendo XXXXXXXXX interrotto la propria attività lavorativa dal 31 dicembre2024 ed avendo, da quel momento, omesso di tenere regolari contatti con l’Uepe, dicomunicare per giunta la sopravvenuta assenza di attività lavorativa e proseguito, lungo tuttol’arco dell’anno corrente, nelle condotte disfunzionali rispetto al trattamento educativo.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, XXXXXXXXX.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 47, comma 11, l.26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza nel revocare la misura dell’affidamento inprova al servizio sociale dall’1 gennaio 2025 per cessazione dell’attività lavorativa dal 31dicembre 2024 trascura che non solo dagli atti non emergono elementi che comprovino a fartempo da quella data tale cessazione, ma che per l’affidamento in prova non è necessario losvolgimento di attività lavorativa. Osserva che, comunque, in tale revoca non si è tenutoconto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena e del fatto che ilcomportamento del condannato non è stato di tale negatività e riprovevolezza da giustificareuna revoca ex tunc.2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce assenza di motivazione sulla richiesta,formulata in via subordinata, con memoria depositata via pec in data 2 ottobre 2025, disostituzione della misura dell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare.La difesa conclude, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiararel'illegittimità costituzionale della l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte incui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova percomportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetticonseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca dellamisura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora daespiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione delladurata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'interocorso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamentidottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevatol'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia perl’orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia perquello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accentosulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delleprescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di"comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letteraledell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimentofosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione inrelazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato da Sez. 1, n. 9314del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossiaintermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quelladiligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltantoall'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi diproporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta diaffidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, ladurata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di provatrascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico diqueste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo allarevoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)».Come ripetutamente affermato da questa Corte, la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al meroriscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina dellamisura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se taliviolazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova(si veda per tutte Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Venezia giustifica l’uso delpotere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente, facendoriferimento, come si è avuto modo di esaminare, ad una specifica istruttoria che consente dipervenire alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in basealla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni collegate alla misura alternativae, comunque, del trattamento educativo. In particolare, ha valorizzato la perdita di lavoroavvenuta in data 31 dicembre 2024, la mancata comunicazione tempestiva all’Uepe di dettaperdita e l’omessa tenuta dei regolari contatti con l’Uepe a partire da quella data. Ne deriva l’infondatezza dei rilievi difensivi di cui al primo motivo di ricorso, inidonei adintaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.1.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.Era, invero, meritevole di una risposta la richiesta di concessione della misuraalternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, con memoria difensivainviata in prossimità dell’udienza, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigettodella proposta di revoca della misura dell’affidamento in prova.Il Tribunale di sorveglianza a quo, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa lasussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di spiegareperché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea ad infrenarela pericolosità del condannato e la sua tendenza ad infrangere le prescrizioni impostegli. Néla risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dalla complessiva motivazione, postoche essa si è fondata sull’assenza di prognosi favorevoli di affidabilità e non recidivanza,senza alcun riferimento ai requisiti concernenti altre misure. 2. Va, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alladetenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia,che dovrà colmare le lacune rilevate.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimento inesame sulle condizioni di salute del condannato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovogiudizio sul punto al tribunale di sorveglianza di venezia. rigetta nel resto il ricorsoCosì è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.