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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che la censura oggetto dell'unico motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (recupero del furgone effettuato a tarda notte e senza fornire una spiegazione plausibile in merito alla detenzione dello stesso) e a quella specificamente riferibile al ricorrente, andatura a forte velocità, detenzione del portafoglio con i documenti di [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che la censura oggetto dell'unico motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (recupero del furgone effettuato a tarda notte e senza fornire una spiegazione plausibile in merito alla detenzione dello stesso) e a quella specificamente riferibile al ricorrente, andatura a forte velocità, detenzione del portafoglio con i documenti di [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 01812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris