CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 1-)/ x ORDINANZA sul ricorso 21412-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimate - avverso la sentenza n. 4357/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 20/05/2021; g.3-5 >27i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile perché proposto il 10.2.200 e, secondo la CTR quindi oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia emessa dalla CTP di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata, reiettiva dell'originario ricorso avverso una intimazione di pagamento a cui erano sottese tre cartelle e due avvisi di accertamento. 2. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza con tre motivi. Con il primo deduce che la CTR non ha tenuto conto del fatto che essendo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sabato il termine per l'appello era prorogato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Gli altri due motivi attengono al merito della causa. 3. l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; 3. il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha infatti affermato che la sentenza di primo grado è stata deposita 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che essa non è stata notificata, che il termine di cui cui all'art. 327 c.p.c. è scaduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'appello era tardivo. Sennonché 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era sabato. La proroga al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato è sancita dall'art 155 comma 5, cpc (aggiunto dall'art. 2, corna primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) e ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte che a più riprese ha affermato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass 11269/16;Cass 310/16;Cass 2047/16); 4. il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Gli altri sono inammissibili perché involgenti questioni su cui la CTR non si è pronunciata essendosi fermata a dichiarare l'appello inammissibile. Le suddette questioni potranno peraltro essere riproposte davanti alla competente corte territoriale a cui la causa va rinviata anche per le spese; PQM accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa ia sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma 13.10.2022, mediante modali