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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 17 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen., relativamente al reato di cui all'art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti speciali non pericolosi costituiti da legno [..] nonché a rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiale di costruzione e demolizione contenente amianto [...]; commesso l'8 settembre 2016.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Per la Corte di appello l'autore del reato (mediante l'accensione del fuoco ai rifiuti) sarebbe da individuare nel ricorrente ed inoltre sarebbe certo che l'imputato conoscesse la natura dei rifiuti incendiati.

La Corte di appello argomenta dalla conoscenza per tutti della pericolosità dell'amianto contenuto nelle coperture eternit.

Il ricorrente di classe 1977 e di media cultura, contadino, non conosceva la pericolosità dei rifiuti.

Non è certo nella conoscenza dell'uomo comune la pericolosità dell'amianto contenuto in una lamiera eternit di copertura, soprattutto nel momento di una sua bruciatura.

Invero non / sussistono in atti elementi tali da poter desumere con certezza una tale conoscenza, per il dolo del reato, soprattutto per l'incendio di rifiuti pericolosi. 2.

2. Violazione di legge (art. 452 decies cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Risulta illogica e contraria all'art. 3 della Costituzione l'esclusione legislativa del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies cod. pen. alla fattispecie in giudizio.

Invero l'art. 452 decies cod. pen. richiama solo l'art. 260 del d.

Igs. 152 del 2006 ma tale riferimento che non si estende anche all'ipotesi del delitto di cui all'art. 256 bis, combustione illecita di rifiuti, risulta incostituzionale.

Irragionevole risulta pertanto la scelta di non applicare al ricorrente il ravvedimento operoso con la riduzione della pena nei suoi confronti.

L'esclusione normativa si pone in palese contrasto con l'art. 3 della costituzione, determinando una difformità di trattamento non razionale.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ,Q..0 CtQ

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezzanei motivi,-~ e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata.

Per la responsabilità( la Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha rilevato che lo stesso imputato ammetteva di aver acceso il fuoco per disfarsi dei rifiuti; egli inoltre è stato rinvenuto dalla P.G. mentre assisteva all'incendio e alla vista dei militari si adoperava per spegnere l'incendio.

Relativamente alla conoscenza della natura dei rifiuti (soprattutto di quelli pericolosi e nocivi) la sentenza rileva che dalle foto a colori allegate ai rilievi della P.G. emergeva in maniera lampante la natura e consistenza dei rifiuti, in particolare tapparelle in plastica, tavolami, frammenti di eternit ecc.Del tutto sfornita di elementi di riscontro l'affermazione del ricorrente di non conoscere la natura dei rifiuti, anche in considerazione del suo comportamento che alla vista dei militari si adoperava per cessare nella condotta (che evidentemente riconosceva illecita).

Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio.

4. L'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies cod. pen. è stato escluso dalla sentenza impugnata in quanto non previsto dalla norma.

Si tratta di una discrezionalità del legislatore iche ha introdotto la norma solo per alcune ipotesi di gravi reati ambientali, al fine di consentire sia l'accertamento dei reati e sia M evitare che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori.

Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, nulla dice in fatto sulla sussistenza di una condotta rientrante - comunque - nell'ipotesi di un ravvedimento operoso; l'attività repentina di spegnimento, infatti, è stata effettuata solo per evitare accertamenti da parte della P.G. 4.

1. L'inammissibilità del riscorso, comunque, esclude la valutazione della questione di costituzionalità: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. m P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 17 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen., relativamente al reato di cui all'art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti speciali non pericolosi costituiti da legno [..] nonché a rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiale di costruzione e demolizione contenente amianto [...]; commesso l'8 settembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Per la Corte di appello l'autore del reato (mediante l'accensione del fuoco ai rifiuti) sarebbe da individuare nel ricorrente ed inoltre sarebbe certo che l'imputato conoscesse la natura dei rifiuti incendiati. La Corte di appello argomenta dalla conoscenza per tutti della pericolosità dell'amianto contenuto nelle coperture eternit. Il ricorrente di classe 1977 e di media cultura, contadino, non conosceva la pericolosità dei rifiuti. Non è certo nella conoscenza dell'uomo comune la pericolosità dell'amianto contenuto in una lamiera eternit di copertura, soprattutto nel momento di una sua bruciatura. Invero non / sussistono in atti elementi tali da poter desumere con certezza una tale conoscenza, per il dolo del reato, soprattutto per l'incendio di rifiuti pericolosi. 2. 2. Violazione di legge (art. 452 decies cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Risulta illogica e contraria all'art. 3 della Costituzione l'esclusione legislativa del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies cod. pen. alla fattispecie in giudizio. Invero l'art. 452 decies cod. pen. richiama solo l'art. 260 del d. Igs. 152 del 2006 ma tale riferimento che non si estende anche all'ipotesi del delitto di cui all'art. 256 bis, combustione illecita di rifiuti, risulta incostituzionale. Irragionevole risulta pertanto la scelta di non applicare al ricorrente il ravvedimento operoso con la riduzione della pena nei suoi confronti. L'esclusione normativa si pone in palese contrasto con l'art. 3 della costituzione, determinando una difformità di trattamento non razionale. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ,Q..0 CtQ 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezzanei motivi,-~ e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. Per la responsabilità( la Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha rilevato che lo stesso imputato ammetteva di aver acceso il fuoco per disfarsi dei rifiuti; egli inoltre è stato rinvenuto dalla P.G. mentre assisteva all'incendio e alla vista dei militari si adoperava per spegnere l'incendio. Relativamente alla conoscenza della natura dei rifiuti (soprattutto di quelli pericolosi e nocivi) la sentenza rileva che dalle foto a colori allegate ai rilievi della P.G. emergeva in maniera lampante la natura e consistenza dei rifiuti, in particolare tapparelle in plastica, tavolami, frammenti di eternit ecc.Del tutto sfornita di elementi di riscontro l'affermazione del ricorrente di non conoscere la natura dei rifiuti, anche in considerazione del suo comportamento che alla vista dei militari si adoperava per cessare nella condotta (che evidentemente riconosceva illecita). Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio. 4. L'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies cod. pen. è stato escluso dalla sentenza impugnata in quanto non previsto dalla norma. Si tratta di una discrezionalità del legislatore iche ha introdotto la norma solo per alcune ipotesi di gravi reati ambientali, al fine di consentire sia l'accertamento dei reati e sia M evitare che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori. Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, nulla dice in fatto sulla sussistenza di una condotta rientrante - comunque - nell'ipotesi di un ravvedimento operoso; l'attività repentina di spegnimento, infatti, è stata effettuata solo per evitare accertamenti da parte della P.G. 4. 1. L'inammissibilità del riscorso, comunque, esclude la valutazione della questione di costituzionalità: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. m P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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