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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 03862/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8573/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.3498/2021 depositata i l 30/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3498/2021, depositata in data 30/09/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3410/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro il diniego di rimborso chiesto dal liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con il modello IVA 2018.

2. La CTR ha rilevato che il credito da rimborso IVA della società cancellata fosse stato chiesto dal liquidatore di quest’ultima, mentre il provvedimento di rigetto era stato impugnato dagli ex soci disgiuntamente e in litisconsorzio, secondo la prospettazione seguita nel giudizio di primo grado.

Ai fini dell’ammissibilità del gravame il giudice d’appello ha rilevato che l’ U fficio aveva notificato un unico atto con oggetto «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», a mezzo pec, al difensore dei soci, in data 24/02/2020, mentre agli atti risultava «spedizione e consegna appello a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Secondo la CTR, quindi, dall’intestazione della notifica risultava errata l’indicazione del soggetto cui eradiretto l’appello (i.e. la parte legittimata a stare in giudizio), mentre nulla erariferito ai soci della società estinta, che avevano proposto ricorso in primo grado e d erano i soli legittimati a stare nel giudizio di appello.

Rileva, a tal fine, che la segreteria della CTP aveva, a suo tempo, notificato nove distinte notifiche del dispositivo della sentenza a ciascuno dei soci costituiti in giudizio.

Richiama quindi l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 6071 del 2013), concludendo che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto mancava o era assolutamente incerta l’indicazione delle altre parti nei cui confronti erastato proposto, cioè i nove soci della società estinta che avevano proposto ricorso in primo grado ed erano gli unici legittimati ad causame ad processum.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi.

4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 e dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014.

1.1. La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata parte del presente giudizio, sin dal primo grado, in persona del liquidatore p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA].

Dalla lettura del ricorso introduttivo, nonché delle controdeduzioni in appello, si rileva come il giudizio fosse stato instaurato dalla società e dai soci disgiuntamente.

A pag. 6 del ricorso in cassazione la ricorrente ha riprodotto, in forma analogica, l’intestazione del ricorso davanti alla CTP di Milano.

Ad avviso della ricorrente risulta, quindi, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse agito personalmente, sia in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che in qualità di liquidatore p.t.

Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la società era parte del giudizio di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, notificato correttamente l’appello nei confronti della società.

1.2. Evidenzia, poi, che non può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto espresso da Cass., n. 24853 del 2018, trattandosi di orientamento che si riferisce al caso di estinzione della società intervenuta nel corso del giudizio, mentre nel caso in esame la società [OSCURATO:PERSONA] si è estinta in data anteriore all’instaurazione del presente giudizio (13/08/2018).

1.3. Aggiunge che si applical’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2015, in base al quale: «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.»

2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata, in via subordinata, la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.

2.1. Ad avviso della ricorrente, anche a non voler ritenere corretta la notificazione eseguita nei confronti della società, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare la regolare costituzione, nei termini di legge, dei litisconsorti pretermessi: il combinato disposto degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 331 c.p.c. rende evidente l’erroneità della sentenza impugnata.

3. Passando all’esame dei motivi di ricorso occorre ritenere fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha cessato l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dopo aver depositato il bilancio finale di liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13/08/2018.

Prima di tale adempimento l liquidatore ha presentato, in data 26/04/2018il modello IVA 2018 relativo al periodo di imposta 2017, esponendo un credito di Euro 39.900, di cui ha chiesto il rimborso (v. pag. 2 controricorso).

3.1. Di conseguenza, il rimborso del credito IVA è stato chiesto dalla società, tramite il suo legale rappresentante (il liquidatore) , prima della cancellazione dal registro delle imprese e della sua conseguente estinzione.

3.2. Contro l’atto di diniego ha proposto ricorso davanti alla commissione tributaria di Milano il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualificandosi «liquidatore protempore e destinatario dell’atto di diniego impugnato, in rappresentanza di tutti i soci della società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione» (come da intestazione del ricorso riprodotta a pag. 6 del ricorso in cassazione).

Tale intestazione, a prescindere dall’individuazione delle parti che hanno impugnato l’atto di diniego, evidenzia come quest’ultimo fosse stato trasmesso alla società estinta e non ai singoli soci.

4. Nel caso in esame il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel qualificarsi come liquidatore pro tempore e destinatario dell’atto di diniego impugnato ha agito non solo per i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche rappresentanza di quest’ultima.

Invero, in base all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale; di conseguenza, il fatto che lo stesso si qualifichi, nell’incipit, di un atto processuale come liquidatore pro-tempore e destinatario dell’atto di diniego è sufficiente per poter ritenere che lo stesso agisca (anche) in rappresentanza della società estinta ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 4, cit.

Deve essere, quindi, data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale, nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale- che determina l'inscindibilità delle cause anche laddove non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità(Cass., 30/10/2018, n. 27616).

4.1. Il giudice di seconde cure, pertanto, ha errato nel non ritenere che (anche) la società estinta fosse parte del giudizio di prime cure, dovendosi concludere che l’evocazione della qualifica di liquidatore pro tempore e di destinatario dell’atto di diniego impugnato, emesso in risposta all’istanza di rimborso avanzata per la società, comportasse la proposizione dell’impugnazione anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4.2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. … P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8573/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.3498/2021 depositata i l 30/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3498/2021, depositata in data 30/09/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3410/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro il diniego di rimborso chiesto dal liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con il modello IVA 2018. 2. La CTR ha rilevato che il credito da rimborso IVA della società cancellata fosse stato chiesto dal liquidatore di quest’ultima, mentre il provvedimento di rigetto era stato impugnato dagli ex soci disgiuntamente e in litisconsorzio, secondo la prospettazione seguita nel giudizio di primo grado. Ai fini dell’ammissibilità del gravame il giudice d’appello ha rilevato che l’ U fficio aveva notificato un unico atto con oggetto «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», a mezzo pec, al difensore dei soci, in data 24/02/2020, mentre agli atti risultava «spedizione e consegna appello a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Secondo la CTR, quindi, dall’intestazione della notifica risultava errata l’indicazione del soggetto cui eradiretto l’appello (i.e. la parte legittimata a stare in giudizio), mentre nulla erariferito ai soci della società estinta, che avevano proposto ricorso in primo grado e d erano i soli legittimati a stare nel giudizio di appello. Rileva, a tal fine, che la segreteria della CTP aveva, a suo tempo, notificato nove distinte notifiche del dispositivo della sentenza a ciascuno dei soci costituiti in giudizio. Richiama quindi l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 6071 del 2013), concludendo che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto mancava o era assolutamente incerta l’indicazione delle altre parti nei cui confronti erastato proposto, cioè i nove soci della società estinta che avevano proposto ricorso in primo grado ed erano gli unici legittimati ad causame ad processum. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi. 4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 e dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. 1.1. La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata parte del presente giudizio, sin dal primo grado, in persona del liquidatore p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura del ricorso introduttivo, nonché delle controdeduzioni in appello, si rileva come il giudizio fosse stato instaurato dalla società e dai soci disgiuntamente. A pag. 6 del ricorso in cassazione la ricorrente ha riprodotto, in forma analogica, l’intestazione del ricorso davanti alla CTP di Milano. Ad avviso della ricorrente risulta, quindi, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse agito personalmente, sia in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che in qualità di liquidatore p.t. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la società era parte del giudizio di primo grado. L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, notificato correttamente l’appello nei confronti della società. 1.2. Evidenzia, poi, che non può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto espresso da Cass., n. 24853 del 2018, trattandosi di orientamento che si riferisce al caso di estinzione della società intervenuta nel corso del giudizio, mentre nel caso in esame la società [OSCURATO:PERSONA] si è estinta in data anteriore all’instaurazione del presente giudizio (13/08/2018). 1.3. Aggiunge che si applical’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2015, in base al quale: «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata, in via subordinata, la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. 2.1. Ad avviso della ricorrente, anche a non voler ritenere corretta la notificazione eseguita nei confronti della società, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare la regolare costituzione, nei termini di legge, dei litisconsorti pretermessi: il combinato disposto degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 331 c.p.c. rende evidente l’erroneità della sentenza impugnata. 3. Passando all’esame dei motivi di ricorso occorre ritenere fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha cessato l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dopo aver depositato il bilancio finale di liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13/08/2018. Prima di tale adempimento l liquidatore ha presentato, in data 26/04/2018il modello IVA 2018 relativo al periodo di imposta 2017, esponendo un credito di Euro 39.900, di cui ha chiesto il rimborso (v. pag. 2 controricorso). 3.1. Di conseguenza, il rimborso del credito IVA è stato chiesto dalla società, tramite il suo legale rappresentante (il liquidatore) , prima della cancellazione dal registro delle imprese e della sua conseguente estinzione. 3.2. Contro l’atto di diniego ha proposto ricorso davanti alla commissione tributaria di Milano il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualificandosi «liquidatore protempore e destinatario dell’atto di diniego impugnato, in rappresentanza di tutti i soci della società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione» (come da intestazione del ricorso riprodotta a pag. 6 del ricorso in cassazione). Tale intestazione, a prescindere dall’individuazione delle parti che hanno impugnato l’atto di diniego, evidenzia come quest’ultimo fosse stato trasmesso alla società estinta e non ai singoli soci. 4. Nel caso in esame il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel qualificarsi come liquidatore pro tempore e destinatario dell’atto di diniego impugnato ha agito non solo per i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche rappresentanza di quest’ultima. Invero, in base all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale; di conseguenza, il fatto che lo stesso si qualifichi, nell’incipit, di un atto processuale come liquidatore pro-tempore e destinatario dell’atto di diniego è sufficiente per poter ritenere che lo stesso agisca (anche) in rappresentanza della società estinta ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 4, cit. Deve essere, quindi, data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale, nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale- che determina l'inscindibilità delle cause anche laddove non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità(Cass., 30/10/2018, n. 27616). 4.1. Il giudice di seconde cure, pertanto, ha errato nel non ritenere che (anche) la società estinta fosse parte del giudizio di prime cure, dovendosi concludere che l’evocazione della qualifica di liquidatore pro tempore e di destinatario dell’atto di diniego impugnato, emesso in risposta all’istanza di rimborso avanzata per la società, comportasse la proposizione dell’impugnazione anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. … P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di
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