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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05054/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18182-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 559/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli dal tribunale di Parma su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), per la restituzione di somme dal Contini percepite in forza di sentenze cassate da questa Corte con decisione anche di merito (art. 384 cod. proc. civ.), reiettiva della pretesa creditoria; per quanto riconoscendosi debitore della somma ingiunta, il medesimo propose una domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un controcredito conseguente alla nullità di un contratto- quadro per servizi di investimento e di afferenti operazioni mobiliari; il tribunale, nella resistenza della banca opposta, respinse l'opposizione; Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.; di conseguenza il Contini ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, in base all'art. 348-ter cod. proc. civ., deducendo tre motivi; Intesa SanPaolo ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Ric. 2020 n. 18182 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -2- Considerato che:

I. - il ricorrente denunzia nell'ordine: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., perché ben si sarebbe potuta riproporre la domanda di nullità del contratto d'investimento, stante l'avvenuta declaratoria di tardività della medesima nella causa per prima instaurata; (il) l'ulteriore violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in punto di ritenuta esistenza di un giudicato implicito ostativo all'esame della domanda in forza della sentenza di questa Corte n. 9981 del 2016; (iii) la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 del T.u.f. in relazione al regolamento Consob n. 12409 del 1999, in ragione della nullità del contratto-quadro stipulato anteriormente al T.u.f. e delle afferenti operazioni di investimento, siccome non legittimate dall'adeguamento del suddetto contratto alla normativa sopravvenuta;

II. - il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza;

III. - questa Corte va ripetendo che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis, costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348- Ric. 2020 n. 18182 sez.

MI - ud. 11-01-2022 -3- bis, al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 17022-14, Cass. n. 27703-20);

IV. - nel caso concreto il ricorrente ha omesso di specificare, finanche solo per sintesi, quale fosse la prospettazione consegnata al suo appello e quale sia stata la motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello medesimo; egli si è limitato a dire che la corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame, così da legittimare l'impugnazione della sentenza di primo grado; dopodiché tutti i riferimenti del ricorso sono relativi alla (sola) sentenza di primo grado, concretamente impugnata in questa sede;

V. - tanto non soddisfa il mentovato requisito di specificità, dettato dall'esigenza di verificare se e fino a qual punto i motivi in questa sede spesi siano coerenti con la devoluzione previamente assegnata al giudice di secondo grado (v.

Cass. n. 2784-15, Cass.n. 16936-16, Cass. n. 23320-18); da ciò l'inammissibilità del ricorso; le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 18182 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -4- presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18182-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 559/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli dal tribunale di Parma su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), per la restituzione di somme dal Contini percepite in forza di sentenze cassate da questa Corte con decisione anche di merito (art. 384 cod. proc. civ.), reiettiva della pretesa creditoria; per quanto riconoscendosi debitore della somma ingiunta, il medesimo propose una domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un controcredito conseguente alla nullità di un contratto- quadro per servizi di investimento e di afferenti operazioni mobiliari; il tribunale, nella resistenza della banca opposta, respinse l'opposizione; Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.; di conseguenza il Contini ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, in base all'art. 348-ter cod. proc. civ., deducendo tre motivi; Intesa SanPaolo ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Ric. 2020 n. 18182 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- Considerato che: I. - il ricorrente denunzia nell'ordine: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., perché ben si sarebbe potuta riproporre la domanda di nullità del contratto d'investimento, stante l'avvenuta declaratoria di tardività della medesima nella causa per prima instaurata; (il) l'ulteriore violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in punto di ritenuta esistenza di un giudicato implicito ostativo all'esame della domanda in forza della sentenza di questa Corte n. 9981 del 2016; (iii) la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 del T.u.f. in relazione al regolamento Consob n. 12409 del 1999, in ragione della nullità del contratto-quadro stipulato anteriormente al T.u.f. e delle afferenti operazioni di investimento, siccome non legittimate dall'adeguamento del suddetto contratto alla normativa sopravvenuta; II. - il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza; III. - questa Corte va ripetendo che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis, costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348- Ric. 2020 n. 18182 sez. MI - ud. 11-01-2022 -3- bis, al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 17022-14, Cass. n. 27703-20); IV. - nel caso concreto il ricorrente ha omesso di specificare, finanche solo per sintesi, quale fosse la prospettazione consegnata al suo appello e quale sia stata la motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello medesimo; egli si è limitato a dire che la corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame, così da legittimare l'impugnazione della sentenza di primo grado; dopodiché tutti i riferimenti del ricorso sono relativi alla (sola) sentenza di primo grado, concretamente impugnata in questa sede; V. - tanto non soddisfa il mentovato requisito di specificità, dettato dall'esigenza di verificare se e fino a qual punto i motivi in questa sede spesi siano coerenti con la devoluzione previamente assegnata al giudice di secondo grado (v. Cass. n. 2784-15, Cass.n. 16936-16, Cass. n. 23320-18); da ciò l'inammissibilità del ricorso; le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 18182 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il genna
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