Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14675/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], si è allontanato, senza giustificato motivo, dal predetto comune; che, il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata — che ha puntualmente motivato in ordine all'insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità — né accompagnato dall'allegazione degli atti indicati a supporto della doglianza (quale, in primo luogo, la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, che il ricorrente assume di avere rivolto, senza esito, all'autorità giudiziaria), ciò che lo rende generico per carenza di autosufficienza (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento al residuo motivo di ricorso, afferente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alle modalità del fatto, sintomatiche del disprezzo nutrito dall'imputato nei confronti degli ordini della pubblica autorità, ulteriormente testimoniato dall'essere stato Munafò sorpreso, al di fuori del comune di residenza, alla guida di un veicolo a dispetto della patita revoca della patente; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto della connotazione dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'esegesi che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], si è allontanato, senza giustificato motivo, dal predetto comune; che, il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata — che ha puntualmente motivato in ordine all'insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità — né accompagnato dall'allegazione degli atti indicati a supporto della doglianza (quale, in primo luogo, la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, che il ricorrente assume di avere rivolto, senza esito, all'autorità giudiziaria), ciò che lo rende generico per carenza di autosufficienza (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento al residuo motivo di ricorso, afferente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alle modalità del fatto, sintomatiche del disprezzo nutrito dall'imputato nei confronti degli ordini della pubblica autorità, ulteriormente testimoniato dall'essere stato Munafò sorpreso, al di fuori del comune di residenza, alla guida di un veicolo a dispetto della patita revoca della patente; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto della connotazione dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'esegesi che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 14675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris