CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 28999/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 aprile 2026, il Tribunale di Savona, in sede esecutiva, rigettava la richiesta di dissequestro proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente, in accoglimento dell'istanza del P.M., ordinava la confisca dei beni immobili, meglio specificati nel provvedimento de quo, in relazione alla sentenza, divenuta irrevocabile il 1° agosto 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la decisione del Tribunale ligure, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'abnormità dell'atto impugnato, per avere il giudice dell'esecuzione operato una reformatio in peius della sentenza passata in giudicato, travalicando i limiti e i poteri previsti dall'art. 676 cod. proc. pen., posto che il giudice della cognizione aveva disposto la confisca delle sole somme sottoposte a sequestro, per cui non può parlarsi di omessa statuizione sulla confisca, tanto più che il P.M. aveva chiesto unicamente la confisca del denaro. Del resto, si osserva nel ricorso, quando è la difesa a chiedere il dissequestro dei beni non confiscati, il thema decidendi dell'incidente di esecuzione riguarda la sussistenza del diritto alla restituzione e non l'applicazione ex novo della confisca. Con il secondo motivo, è stato eccepito il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella misura in cui sono stati in essa richiamati due precedenti di questa Corte (sentenze n. 29228/2025 e 34762/2024), che non sono affatto pertinenti e che non giustificano la disposizione della misura ablatoria in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. 1. Deve innanzitutto premettersi al riguardo che il Tribunale di Savona in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli art. 676, comma 1, secondo periodo, e 667, comma 4, cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), avrebbe dovuto provvedere senza formalità, mentre nel caso di specie ha trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato. La mancata adozione della fase preliminare de plano, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce tuttavia causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen. Non sono 2infatti configurabili le nullità di ordine generale ex art. 178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e difesa sono estranee nella fase preliminare de plano e trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265539). Posto tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è però divisa in ordine al rimedio applicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma in contraddittorio. Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (cfr. Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Rv. 238157). L'immediato ricorso al giudice di legittimità, inoltre, non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo, atteso che il valore giuridico tutelato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è il contraddittorio, e non il doppio grado di merito. Tuttavia, in base a un secondo più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538-01, Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454). Ciò in base al rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie) - queste ultime precluse nel giudizio di legittimità - che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per la quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio in ragione della sua peculiarità (cfr. Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 28306 .1, in cui vi è ampiezza di richiami delle coordinate interpretative di riferimento della materia). 2. Tanto chiarito, deve quindi ribadirsi che, come ricordato nell'ultima pronuncia citata (Rv. 283061, e come rilevato anche da Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023,dep. 2024, Rv. 285720), il ricorso per cassazione, rimedio diverso da quello previsto dalla legge (l'opposizione), non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, non potendo l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze. 3. In applicazione di tali premesse ermeneutiche, l'odierno ricorso per cassazione deve essere pertanto riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M