Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47208/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne [OSCURATO:PERSONA], aestinatano dei provvedimento di cui airart. 6 cietia legge n. 401 del 1989, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata di convalida del Daspo emesso dal Questore di Macerata, notificato all'interessato in data 27 settembre 2022, deducendo la violazione di legge rispettivamente con il primo motivo in relazione ai mancato rispetto dei termine per il deposito di memorie e documenti con conseguente violazione del contradditorio nella fase di convalida del provvedimento del Questore e con il secondo motivo in ordine alla genericità dello stesso.

Considerato che il ricorso e stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata la convalida notificata il 12 ottobre 2022 e l'impugnazione depositata in data 15 novembre 2022; che. il ricorsa deve essere dichiarato inammissihile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne [OSCURATO:PERSONA], aestinatano dei provvedimento di cui airart. 6 cietia legge n. 401 del 1989, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata di convalida del Daspo emesso dal Questore di Macerata, notificato all'interessato in data 27 settembre 2022, deducendo la violazione di legge rispettivamente con il primo motivo in relazione ai mancato rispetto dei termine per il deposito di memorie e documenti con conseguente violazione del contradditorio nella fase di convalida del provvedimento del Questore e con il secondo motivo in ordine alla genericità dello stesso. Considerato che il ricorso e stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata la convalida notificata il 12 ottobre 2022 e l'impugnazione depositata in data 15 novembre 2022; che. il ricorsa deve essere dichiarato inammissihile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 47208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris