CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 10900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2467/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, anche disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via dei Graccchi n. 29/B - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro 1Cons.Est.LtAgi D'Orazio RGN 2467/2013 tempore~esentat vocatura Distrettuale dell rt3fo 9-----1 , presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi 12J -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 112/10/2012, depositata il 5 giugno 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, della legge n. 176 del 2020. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (N.251/50/2009), che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge n. 12 del 2002, per euro 17.412,00, per avere impiegato, nell'anno 2004, un lavoratore dipendente senza adempiere agli obblighi di legge. In particolare, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, in quanto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa la signora [OSCURATO:PERSONA] risultava una collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva essere applicato l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge n. 70002. A fronte dell'appello principale dell'Agenzia delle entrate, fondato sulla circostanza che il contratto era risultato sfornito di data certa e che la domanda di iscrizione alla gestione separata era stata 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 2467/2013 presentata il 5 agosto 2004, quindi successivamente all'accesso presso i locali della ditta da parte dei militari accertatori, il contribuente ha proposto appello incidentale in ordine al difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, con riferimento alla sentenza n. 130 del 2008 della Corte costituzionale che aveva stabilito la carenza di giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto alle controversie concernenti violazioni di natura extratributaria. Il giudice d'appello, muovendo dalla circostanza che il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini Irpef, evidenziava che il contratto era privo di data certa e che, per individuare l'effettiva natura del rapporto di lavoro, era necessario tenere conto delle intenzioni delle parti e del loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto; l'accesso dei militari della Guardia di Finanza presso i locali della ditta era avvenuto il 16 giugno 2004, mentre la domanda di iscrizione alla gestione separata era del 5 agosto 2004, quindi successivamente all'accesso, e quindi non idonea a dimostrare l'esistenza di una certa autonomia nell'esecuzione delle prestazioni. Sussistevano indici sintomatici del rapporto di subordinazione, da cui emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la sua prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro; la natura subordinata del rapporto era conformata dal comportamento tenuto dal contribuente successivamente all'emanazione dell'avviso di accertamento ed agli atti di contestazione da parte dell'ufficio, in quanto il signor [OSCURATO:PERSONA] in una sua memoria illustrativa, relativa agli avvisi di accertamento Irpef, poi oggetto di accertamento con adesione, non aveva contestato la qualificazione del rapporto quale lavoro dipendente, ma si era limitato a chiedere una riduzione del compenso settimanale accertato e delle settimane lavorative / 3Cons.Est.Lui' i D'Orazio RGN 2467/2013 i ' imputati, prestando, quindi acquiescenza alle contestazioni dell'Ufficio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate ha depositato "atto di costituzione", al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c., senza provvedere alla redazione di un controricorso da notificare alla controparte. 4. Con ordinanza del 4 dicembre 2019 questa Corte ha disposto l'acquisizione del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con riferimento agli articoli 360, primo comma, n. 1, e 362, c.p.c. ". Il contribuente, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni n. RCKLST000032006, aveva proposto impugnazione presso la Commissione tributaria provinciale di Roma che, ai sensi del testo allora vigente dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, esercitava la giurisdizione rispetto alle controversie relative a sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche conseguenti a violazioni di disposizioni di natura non tributaria. Dopo la proposizione dell'appello da parte dell'Agenzia, contro la sentenza di primo grado integralmente favorevole al contribuente, quest'ultimo, con appello incidentale aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria regionale. Infatti, con sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per contrasto con l'art. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 2467/2013 102 della Costituzione, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguissero alla violazione disposizioni non aventi natura tributaria. La sentenza di accoglimento della Corte costituzionale aveva effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con efficacia ex tunc, quindi anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di legittimità. La Corte di cassazione aveva stabilito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, doveva escludersi la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto- legge n. 12 del 2002, art. 3, terzo comma, per omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie e che la questione di giurisdizione rientrava tra quelle proponibili per la prima volta in appello, trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio, ex art. 38, terzo comma, c.p.c. Pertanto, la giurisdizione era del giudice ordinario; la Commissione regionale, invece, aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto, decidendo nel merito e risolvendo quindi implicitamente la questione di giurisdizione nel senso della propria "competenza", mentre avrebbe dovuto riconoscere l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione e, quindi, rimettere le parti dinanzi al giudice ordinario competente secondo le regole della translatio iudicii. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 116 c.p.c., e, per quanto occorra, degli articoli 57 e 58, del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". L'art. 116 c.p.c. prescrive che le prove debbano essere valutate dal giudice secondo il suo "prudente apprezzamento"; tuttavia il giudice d'appello ha affermato che sussistevano gli indici della subordinazione, ritenendo che la signora 5Cons.Est.Luigi DPrazio RGN 2467/2013 [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro; in realtà, la qualificazione del rapporto di lavoro si basava unicamente sulle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza, in occasione dell'accesso ispettivo presso la falegnameria avvenuto I'll maggio 2004, ma tali dichiarazioni erano state successivamente rettificate dalla stessa come da apposito processo verbale dell'Il giugno 2004, ove la lavoratrice aveva descritto lo svolgimento della propria prestazione con le modalità incompatibili con il rapporto dipendente subordinato. Conferendo valore probatorio decisivo alle prime dichiarazioni e, ignorando quelle analoghe e contrarie rese dal medesimo soggetto, il giudice d'appello avrebbe erroneamente pronunciato in senso contrario alla giurisprudenza pacifica di legittimità, secondo la quale le dichiarazioni rese dai terzi, raccolte dai verificatori, non hanno natura di prova testimoniale, bensì di meri indizi. Non si comprende, perché tra due dichiarazioni rese dal medesimo soggetto dinanzi alla stessa autorità in tempo successivo, debba prevalere l'ultima in ordine cronologico. Né può dirsi che vi sia stata acquiescenza alla pretesa con riferimento ad accertamenti con adesione in precedenza sottoscritti dal contribuente ai fini positivi e a memorie, a tal fine predisposte, ove era stata concordata una riduzione della pretesa in relazione all'obbligazione tributaria nascente dal rapporto di lavoro subordinato, senza contestare la riqualificazione. Pertanto, da un lato il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della questione e della relativa produzione probatoria, ai sensi degli articoli 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, e, dall'altro, vi è stato un erronea utilizzazione processuale della prova, considerata la sostanziale inconcludenza dell'argomentazione, in quanto l'accertamento con adesione non costituisce affatto acquiescenza 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 2467/2013 / alla pretesa impositiva ne comporta la volontà di rinunziare a difendersi rispetto a pretese diverse da quelle definite. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "violazione dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 112, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (rideterminazione delle sanzioni irrogate in base al principio del c.d. favor rei)". Dall'esame dell'avviso di irrogazione risulta irrogata la sanzione prevista dall'originario testo dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge n. 12 del 2002, nella misura dal 200 al 400% del costo del lavoro calcolato sulla base di vigenti contratti collettivi; art. 36 -bis, settimo comma, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 ha sostituito il terzo comma, dell'art. 3 del decreto- legge n. 12 del 2002. In tal caso, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria era altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1500 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo di sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferite a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Per effetto di tale modifica, la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non era più determinata in relazione al "costo del lavoro" calcolato "per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di costatazione della violazione ", ma era quantificata in una somma che variava "da euro 1500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo". Il nuovo comma 7 -bis dell'art. 36 -bis del decreto-legge n. 223 del 2006 prevedeva che "l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.... di competenza dell'Agenzia delle entrate... [era] soggetta alle disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]FLfrazio RGN 2467/2013 / / 1997, n. 472..., ad eccezione del comma 2 dell'art. 16". Il rinvio al d.lgs. n. 472 del 1997 comportava che, nella determinazione della sanzione in parola dovesse trovare applicazione anche il principio del favor rei di cui all'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997. La sanzione doveva essere determinata confrontando quella attualmente in vigore con quella dell'epoca della violazione; tra le due sanzioni si doveva concretamente irrogare quella che risultava più favorevole al trasgressore; inoltre la corretta quantificazione delle giornate di lavoro effettivo risultava dalla copia della memoria illustrativa presentata dal [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle entrate in data 13 ottobre 2006. Le sanzioni irrogate dovevano essere rideterminate anche sulla base dell'effettiva durata della presunta prestazione. Il giudice d'appello ha del tutto ignorato la richiesta incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c. 4. Il primo motivo è fondato, cona assorbimento dei restanti. 4.1. Dal ricorso per cassazione emerge che il ricorso originario del contribuente è stato proposto contro la notifica dell'atto di "irrogazione sanzioni n. RCKLST00003/2006", per l'anno 2006, come risultato confermato dal fascicolo d'ufficio acquisto da questa Corte con ordinanza del 4 dicembre 2019 ("alla luce di quanto sopra descritto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile della omessa regolarizzazione del citato lavoratore [...] e pertanto l'Ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 22 febbraio 2002 irroga la sanzione minima del 200 % del costo del lavoro calcolato in base ai vigenti contratti collettivi nazionali"). 4.2. L'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, in vigore prima dell'Il agosto 2006, nella versione applicabile alla fattispecie in esame prevede che "ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la 8Cons.Est.Luigi d'Orazio RGN 2467/2013 sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione". 4.3. Successivamente, l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in vigore dal 12 agosto 2006 al 29 febbraio 2008, stabilisce che "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferite a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata". 5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 14 maggio 2008 ha ritenuto che è costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Premesso che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi «natura tributaria» comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali e che tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di «tributaria» data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano 9Cons.Est.Luigi DAprazio RGN 2467/2013 indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria), la disposizione censurata, nella lettura ad essa data dal diritto vivente, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono: essa si pone quindi in contrasto con l'art. 102, comma 2 e con la VI disposizione transitoria, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sent. n. 64 del 2008; ordd. nn. 144 del 1998, 34 e 35 del 2006, 395 del 2007). 6. Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.I. 22 febbraio 2002, n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria (Cass., sez.un., 7 luglio 2009, n. 15846; Cass., sez.un., 17 aprile 2014, n. 8928). 6.1. Deve essere applicato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge 10Cons.Est.Luigi D' razio RGN 2467/2013 vigente al momento della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione venga successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso il carattere retroattivo delle pronunce della Corte costituzionale che ne comporta l'immediata applicabilità nei giudizi in corso, col solo limite del giudicato sulla giurisdizione (Cass., sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21635). 7. Pertanto, la giurisdizione in ordine alle sanzioni derivanti da obbligazioni non tributarie, seppure emesse dagli uffici finanziari, spetterebbe, in astratto, alla giurisdizione del giudice ordinario. 8. Va evidenziato che, nella specie, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso del contribuente; a fronte dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in data 23 luglio 2010, il contribuente, in sede di controdeduzioni, ha proposto appello incidentale, sollevando la questione del difetto di giurisdizione. Infatti, l'art. 54, comma 1, d.lgs. n, 546 del 1992 prevede (controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale), che "le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni". Il comma 2 dell'art. 54 citato stabilisce, poi, che "nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale". Il contribuente, nelle controdeduzioni in appello, ha sollevato l'eccezione di difetto di giudisdizione ("controdeduce quanto segue:1)In via principale:difetto di giurisdizione del Giudice tributario"). 8.1. Pertanto, è pacifico che, avendo il giudice di prime cure deciso il merito della controversia, dando ragione al contribuente, aveva anche ritenuto la propria giurisdizione. 11Cons.Estluig(D'Orazio RGN 2467/2013 Per questa Corte, infatti, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass., sez. L, 20 marzo 2013, n. 6966),Invero, il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" (Cass., sez.un., 29 novembre 2017, n. 28503; Cass., sez. 3, 4 agosto 2017, n. 19498). 9. Pertanto, poiché il contribuente, pur essendo risultato completamente vittorioso nel merito, è rimasto soccombente con riferimento alla questione di giurisdizione, ha tempestivamente proposto appello incidentale avverso la decisione implicita del giudice di prime cure di sussistenza della giurisdizione, non limitandosi ad una "mera riproposizione" della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. 9.1. Si è ritenuto, infatti, che la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di 12Cons.Est.Luigi D'?razio RGN 2467/2013 costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza (Cass., sez. un., 16 ottobre 2008, n. 25246). 10. Pertanto, anche se il giudice di appello non si è in alcun modo pronunciato sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal contribuente con l'appello incidentale, su tale questione di giurisdizione non si è formato il giudicato interno, proprio per la proposizione dell'appello incidentale da parte del contribuente. Infatti, per questa Corte nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato, e non all'appellante - principale o incidentale che sia -, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa 13Cons.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 2467/2013 formazione di giudicato interno (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1545; anche Cass., sez.un., 12 maggio 2017, n. 11799; Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700; Cass., sez.un., 21 marzo 2019, n. 7940). 11. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti. 12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, che procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez